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10.2001.12 • TRAC TI 10.2001.12 Generato dall'IA

Recognition of Divorce Decree with Property Settlement

Numero d'incarto 10.2001.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court considered a joint application to recognize and declare enforceable in the Canton Ticino a divorce decree, including a property settlement concerning a condominium share, issued by a district court in another Swiss canton. The court granted the application, reasoning that the decision was final and that both parties had been properly represented in the initial proceedings, satisfying the cumulative requirements of the relevant cantonal code for recognition of federal court judgments, noting that post-federal reform, the original court's jurisdiction is no longer subject to review during the recognition process.

Regesto Legislator

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Art. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 9 cpv. 4 LTG, art. 510 lett. a e c CPC; Recognition of Divorce Decree with Property Settlement: The court granted the application, reasoning that the decision was final and that both parties had been properly represented in the initial proceedings, satisfying the cumulative requirements of the relevant cantonal code for recognition of federal court judgments, noting that post-federal reform, the original court's jurisdiction is no longer subject to review during the recognition process.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentenza di divorzio riconoscimento della decisione decisione esecutiva convenzione matrimoniale divorzio internazionale fine del processo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 510 lett. a e c CPC

These provisions establish the cumulative conditions (final judgment and proper citation of parties) for the recognition of the decree.

art. 9 cpv. 4 LTG

This provision was used to assign the procedural costs jointly to the applicants.

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Testo completo

Incarto n. 10.2001.00012 · Lugano 5 maggio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

23 marzo 2001 presentata da

__________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________);

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 14 febbraio 2001 dal Tribunale distrettuale di Winterthur (*Bezirksgericht Winterthur*);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 14 febbraio 2001 il Tribunale distrettuale di Winterthur ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 123/1000 della particella n. __________ RFD di __________ (dispositivo VI, punto 1.2);

che il 23 marzo 2001 le parti hanno postulato la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto il dispositivo VI della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 19 marzo 2001, come risulta dall'attestazione in calce alla sentenza presentata a questa Camera;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.

510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Winterthur, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), come gli stessi propongono;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo VI (punto 1.2) della sentenza emanata fra le parti il 14 febbraio 2001 dal Tribunale distrettuale di Winterthur (*Bezirksgericht Winterthur*)è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli istanti in solido.

3. Intimazione all'avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario