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10.2001.11 • TRAC TI 10.2001.11 Generato dall'IA

Heirs' Request to Enforce Nidvaldo Provisional Measure in Ticino Divorce Estate Case

Numero d'incarto 10.2001.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The applicants, the heirs of a deceased party in a divorce case, sought the recognition and enforcement (*delibazione*) in the Canton of Ticino of a provisional measure decree issued by the Higher Court of Nidvaldo which revoked an earlier restriction on the disposal of real estate parcels related to the estate. The appellate court reasoned that the Nidvaldo decree, being a precautionary measure related to a divorce, qualified as a "civil judgment" under the relevant procedural code for enforcement, and that the requirements for recognition—finality (in the context of precautionary measures), competent authority (irrelevant post-federal law reform), and proper citation (satisfied by the unanimous request of all interested parties)—were met, leading to the acceptance of the request and imposing costs on the applicants jointly.

Regesto Legislator

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Art. 510 CPC, Art. 83 cpv. 1 PC, Art. 510 lett. a CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 510 lett. c CPC; Heirs' Request to Enforce Nidvaldo Provisional Measure in Ticino Divorce Estate Case: The appellate court reasoned that the Nidvaldo decree, being a precautionary measure related to a divorce, qualified as a "civil judgment" under the relevant procedural code for enforcement, and that the requirements for recognition—finality (in the context of precautionary measures), competent authority (irrelevant post-federal law reform), and proper citation (satisfied by the unanimous request of all interested parties)—were met, leading to the acceptance of the request and imposing costs on the applicants jointly.

Parole chiave

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misure cautelari nel divorzio successione del defunto erede gravato spese di esecuzione sentenza civile riforme giudiziarie Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 510 CPC

The request for recognition (delibazione) was granted based on the cumulative conditions prescribed by this article.

art. 510 lett. a CPC

This part of the article was cited to confirm that the decision from Nidwaldo was final (in the relevant sense for provisional measures).

art. 37 LForo

This article implies that the review of the competence of the originating court (Art. 510 lett. b CPC) is no longer possible in the recognition procedure.

art. 9 cpv. 4 LTG

This provision was used to allocate the procedural costs of the current decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2001.00011 · Lugano, 7 maggio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

23 aprile 2001 presentata da

__________ __________ __________ __________ __________ __________ (patrocinati dall'avv. __________)

riguardante il decreto del 27 marzo 2001 (rettificato il 6 aprile 2001) con cui l'*Obergericht* del Canton Nidvaldo ha revocato una restrizione della facoltà di disporre, decretata dal presidente II del Tribunale cantonale a carico delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, su richiesta della

__________ (patrocinata dall'avv. dott. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

nell'ambito di una causa di divorzio tra __________ e __________ il presidente II del Tribunale cantonale di Nidvaldo ha decretato in via

provvisionale il 15 dicembre 1995 una restrizione della facoltà di disporre inaudita parte sulle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, intestate al marito;

che tale decreto è stato confermato, dopo contraddittorio, il 19 agosto, 6 settembre e

14 ottobre 1996;

che con decreto del 27 marzo 2001 (rettificato il 6 aprile 2001) l'*Obergericht* del Canton Nidvaldo (*Zivilabteilung, kleine Kammer*) ha revocato la misura provvisionale, il __________ essendo deceduto il __________ 1998, e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le restrizioni ordinate (dispositivo n. 2);

che il 23 aprile 2001 __________, il __________, __________, __________, __________ e __________, figli del defunto, hanno postulato la delibazione del predetto decreto nel Cantone Ticino, allegando una dichiarazione del giorno stesso in cui la vedova dott. __________ dichiarava di aderire alla richiesta;

che il giudice delegato di questa Camera ha invitato gli istanti, con ordinanza del 27 aprile 2001, a indicare il loro domicilio esatto e a documentare la loro qualità di litisconsorti necessari formanti la comunione ereditaria fu __________, già in __________;

che il 30 aprile 2001 gli istanti hanno ottemperato alla richiesta, precisando il loro domicilio e accludendo copia del certificato ereditario fu __________ emesso il

16 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di __________, sezione _, e passato in giudicato;

che nelle circostanze descritte, data l'unanimità degli eredi, nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che a norma dell'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate in un altro Cantone devono ottenere esecuzione nel Cantone Ticino, previo giudizio di delibazione della Camera civile di appello, se sono passate in giudicato (lett. a), se sono state pronunciate da un'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state legalmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che per “sentenze civili” a norma dell'art. 510 CPC non devono intendersi solo decisioni finali, ma anche provvedimenti cautelari (Knapp

in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 31 ad art. 61; v. anche Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,

6ª edi-zione, pag. 428 n. 15 con richiami; cfr. anche l'art. 83 cpv. 1 PC), comprese le misure provvisionali emanate in pendenza di separazione o divorzio (Rep. 1981 pag. 385 in alto);

che ciò è confermato indirettamente anche dall'art. 1 cpv. 2 del Concordato intercantonale sull'esecuzione delle sentenze in materia civile (RS 276), quantunque non sottoscritto dal Cantone Ticino;

che il decreto emesso il 27 marzo 2001 (e rettificato il 6 aprile successivo) dall'*Obergericht* di Nidvaldo è passato in giudicato – nell'accezione relativa del termine, trattandosi di decisioni cautelari (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 4 nota

28 con richiami di dottrina) – il

5 aprile 2001, rispettivamente il 9 aprile successivo, come risulta dalle attestazioni in calce agli esemplari del decreto e della rettifica prodotti davanti a questa Camera (art. 510 lett. a CPC);

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.

510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che la questione di sapere se le parti siano state sentite dal giudice confederato (art. 510 lett. c CPC) è senza interesse, tutte loro postulando unanimemente la delibazione del decreto davanti a questa Camera;

che, ciò posto, sono date le condizioni cumulative prescritte dall'art. 510 CPC;

che i costi dell'attuale giudizio vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), ritenuto che tali non sono soltanto __________, ma anche la vedova __________, la comunione ereditaria fu __________ formando un litisconsorzio necessario;

che, non essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare emesso il 27 marzo 2001 (e rettificato il 6 aprile successivo) dall'*Obergericht* del Canton Nidvaldo (*Zivilabteilung, kleine Kammer*) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico di __________ in solido.

3. Intimazione:

– avv. __________;

– avv. dott. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario