Recognition of Foreign Divorce Decree with Property Transfer Provision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual petitioned for the recognition and enforcement (delibazione) in the Canton of Ticino of a divorce decree, which included a provision mandating the transfer of the petitioner's property share to the other spouse as part of the asset liquidation, issued by a district court in Uster on December 14, 2000. The court granted the request, finding that the judgment had acquired final legal force, both parties were properly involved in the prior proceeding, and the jurisdictional competence of the originating federal court was no longer subject to review under the relevant federal law on jurisdiction, thus satisfying the cumulative conditions for recognition under the relevant cantonal procedural code, although the costs of the current recognition procedure were imposed upon the petitioner.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, art. 510 lett. a e c CPC; Recognition of Foreign Divorce Decree with Property Transfer Provision: The court granted the request, finding that the judgment had acquired final legal force, both parties were properly involved in the prior proceeding, and the jurisdictional competence of the originating federal court was no longer subject to review under the relevant federal law on jurisdiction, thus satisfying the cumulative conditions for recognition under the relevant cantonal procedural code, although the costs of the current recognition procedure were imposed upon the petitioner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese provisions established the cumulative conditions for recognizing and declaring the divorce judgment enforceable in the Canton of Ticino.
This article provided the general framework for the conditions under which civil judgments from Swiss courts are recognized.
This provision was cited in the reasoning to explain why the examination of the competent authority (Art. 510 lett. b CPC) is no longer relevant in the delibation procedure after the federal law on jurisdiction entered into force.
Testo completo
Incarto n.: 10.2001.00010 · Lugano 7 maggio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
9 aprile 2001 presentata da
__________ (patrocinato dall'avv. __________),
riguardante la sentenza di divorzio pronunciata il 14 dicembre 2000 dalla giudice unica del Distretto di Uster (*Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren, Bezirksgericht Uster*) tra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l’istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 14 dicembre 2000 la giudice unica del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD __________ (dispositivo n. 2 lett. d/aa);
che il 9 aprile 2001 __________ ha postulato la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che le parti hanno rinunciato a presentarsi davanti alla Camera per il contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto il dispositivo n. 2 lett. d/aa della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 19 gennaio 2001, come risulta dall'attestazione in calce alla sentenza presentata a questa Camera;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che l'ex moglie aderisce alla richiesta di delibazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, come del resto prevede la convenzione (n. 2 lett. d/aa, punto eeee);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo 2 lett. d/aa della sentenza emanata fra le parti il 14 dicembre 2000 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Uster (*Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren, Bezirksgericht Uster*)è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante.
3. Intimazione a:
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario