Recognition and Enforcement of Foreign Divorce Property Transfer in Ticino
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Appellate Court granted an application for the recognition and enforcement in the Canton of Ticino of a specific ancillary provision from a foreign divorce judgment, which concerned the transfer of real estate properties between the former spouses. The Court reasoned that the recognized portion of the judgment met all cumulative legal requirements for delibation under the relevant code, specifically confirming that the original ruling was final, rendered by a competent authority, and that the parties had been duly summoned; the decision to grant enforcement was limited only to the property transfer clause, as the divorce decree itself and other financial arrangements did not require enforcement in Ticino, and procedural costs were assigned to the applicant who had requested the enforcement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 144 vCC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition and Enforcement of Foreign Divorce Property Transfer in Ticino: The Court reasoned that the recognized portion of the judgment met all cumulative legal requirements for delibation under the relevant code, specifically confirming that the original ruling was final, rendered by a competent authority, and that the parties had been duly summoned; the decision to grant enforcement was limited only to the property transfer clause, as the divorce decree itself and other financial arrangements did not require enforcement in Ticino, and procedural costs were assigned to the applicant who had requested the enforcement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision sets the cumulative conditions for recognizing and declaring enforceable civil judgments from confederate courts in the Canton Ticino, which formed the basis for granting the recognition request.
Cited indirectly regarding the allocation of costs, determining that the respondent should not be assigned costs because she did not oppose the recognition (not being considered as losing party in the sense of this article).
Testo completo
Incarto n. 10.2000.00006 · Lugano 11 marzo 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
21 febbraio 2000 presentata da
__________ (patrocinato dall'avv. __________)
riguardante la sentenza emanata il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di __________ (*Bezirksgericht __________*, *Einzelrichterin in Ehesachen*) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 21 gennaio 1999 la giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________, omologando la convenzione sottoscritta dai coniugi in cui la moglie accetta di cedere al marito le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, intestate alle parti, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere sia gli oneri ipotecari gravanti i fondi sia i costi del trapasso (punto 2 lett. d/bb);
che il 21 febbraio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;
che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che il dispositivo n. 2 lett. d/bb con cui la giudice unica ha omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nella giurisdizione del tribunale;
che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il quale ha dichiarato di assumere i costi relativi (clausola d/bb della convenzione), tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. d/bb della sentenza emanata fra le parti il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ (*Bezirksgericht __________,* *Einzelrichterin in Ehesachen)* è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario