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10.2000.42 • TRAC TI 10.2000.42 Generato dall'IA

Enforcement of Revoked Precautionary Decree Lacks Legal Interest

Numero d'incarto 10.2000.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought the enforcement (delibazione) in Ticino of an ex parte precautionary decree, issued by a district court in another canton concerning a dispute over corporate resolutions and temporarily blocking real estate transactions, but the appellate court dismissed the request as lacking legal interest because the underlying precautionary decree had subsequently been revoked by the issuing court following a contradictory hearing, leading to the case being struck from the roll and the ancillary block on the land register being lifted.

Regesto Legislator

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Art. 706 CO, Art. 292 CP, Art. 510 CPC, Art. 83 cpv. 1 PC, Art. 351 cpv. 1 CPC, decreto cautelare del 14 dicembre 2000; Enforcement of Revoked Precautionary Decree Lacks Legal Interest: L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare il blocco del registro fondiario disposto dalla presidente della prima Camera civile di appello con decreto cautelare del 14 dicembre 2000 sul foglio delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD del Comune di __________.

Parole chiave

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esecuzione registro fondiario ritiro dell'autorizzazione beni immobili espropriazione preventiva misura cautelare nel diritto di esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

The case was struck from the roll because the procedure for the recognition (delibazione) became moot (senza interesse giuridico).

decreto cautelare del 14 dicembre 2000

The court ordered the cancellation of the precautionary measure imposed by the previous decree.

decreto cautelare del 27 dicembre 2000

The previous provisional measure issued by the President of the Appellate Court during the delibation procedure was revoked.

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Testo completo

Incarto n.: 10.2000.00042 · Lugano 22 aprile 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

21 dicembre 2000 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________, e in subdelega dall'avv. __________)

relativa al decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 14 dicembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale Moesa in esito a misure provvisionali chieste dall'istante nei confronti della

Società anonima __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________, e in subdelega dall'avv. dott. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che davanti al Tribunale distrettuale Moesa è pendente una causa promossa da __________ avente per oggetto la contestazione di deliberazioni prese dall'assemblea generale (art. 706 CO) della Società anonima __________;

che con decreto cautelare del 14 dicembre 2000, emanato senza contraddittorio, il presidente del tribunale ha vietato alla società – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – l'alienazione di sostanza immobiliare, in particolare delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, ordinando il blocco del registro fondiario sui relativi fogli;

che il 21 dicembre 2000 __________ ha postulato, per il tramite del Tribunale distrettuale Moesa, la delibazione del predetto decreto nel Cantone Ticino;

che la presidente di questa Camera ha decretato essa medesima inaudita parte, il 27 dicembre 2000, il blocco del registro fondiario per la durata del procedimento di delibazione;

che nel contempo essa ha invitato il Tribunale distrettuale Moesa a comunicare se la convenuta avesse sollevato opposizione al decreto del 14 dicembre 2000;

che l'8 gennaio 2001 il vicepresidente del Tribunale in questione ha trasmesso a questa Camera copia di un memoriale del 22 dicembre 2000 in cui la Società anonima __________ postulava la revoca delle misure provvisionali;

che con “sentenza” dell'8 febbraio 2001, passata in giudicato il 20 marzo successivo, il vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa ha poi confermato, dopo contraddittorio, il decreto del 14 dicembre 2000;

che all'udienza del 19 giugno 2001, indetta per discutere la delibazione, l'istante ha confermato la domanda, mentre la convenuta ha delegato una rappresentante non abilitata a norma degli art. 64 seg. CPC;

che il 24 agosto 2001 il Tribunale distrettuale Moesa ha trasmes­so a questa Camera una successiva “sentenza” del 19 luglio 2001, passata in giudicato il 13 agosto successivo, con cui il vice­presidente del medesimo tribunale ha revocato i provvedimen­ti cautelari decretati il 14 dicembre 2000;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate in un altro Cantone devono ottenere esecuzione nel Cantone Ticino, previo giudizio di delibazione della Camera civile di appello, se sono passate in giudicato (lett. a), se sono state pronunciate da un'autorità giudiziaria competente (lett. b, testo in vigore fino al 29 marzo 2002) e se le parti sono state legalmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che per “sentenze civili” nel senso dell'art. 510 CPC non devono intendersi solo decisioni finali, ma anche provvedimenti cautelari (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 31 ad art. 61; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 432 n. 15 con richiami; Rep. 1981 pag. 385 in alto; cfr. anche l'art. 83 cpv. 1 PC);

che ciò è confermato indirettamente anche dall'art. 1 cpv. 2 del Concordato intercantonale sull'esecuzione delle sentenze in ma­teria civile (RS 276), quantunque non sottoscritto dal Cantone Ticino;

che in concreto, nondimeno, il decreto 14 dicembre 2000 di cui è chiesta la delibazione è stato revocato nel frattempo, il 19 luglio 2001, dal vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa con “sentenza” passata in giudicato il 13 agosto successivo;

che in siffatte circostanze la procedura di delibazione è divenuta senza interesse giuridico, cioè pratico e attuale, a nulla rilevando indagare a posteriori se un decreto ormai revocato fosse o non fosse da riconoscere;

che una causa divenuta senza interesse giuridico va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv.

1 CPC);

che nelle condizioni descritte va revocato quanto disposto dalla presidente di questa Camera il 27 dicembre 2000 per la durata del procedimento di delibazione;

che, data la particolarità del caso, si giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla convenuta, la quale non si è nemmeno costituita validamente in giudizio;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è dichiarata priva di interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

2. L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare il blocco del registro fondiario disposto dalla presidente della prima Camera civile di appello con decreto cautelare del 14 dicembre 2000 sul foglio delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD del Comune di __________.

3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione:

– avv. __________;

– avv. dott. __________;

– Tribunale distrettuale Moesa, Roveredo GR;

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario