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10.2000.40 • TRAC TI 10.2000.40 Generato dall'IA

Recognition of Italian Divorce Decree in Switzerland Under Hague Convention

Numero d'incarto 10.2000.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court granted an application for the recognition and enforcement in the Canton of Ticino of an Italian civil court judgment from 1998 that dissolved a marriage between two Italian citizens, reasoning that such recognition is governed by the 1970 Hague Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations, under which foreign divorces are recognized if both spouses were nationals of the divorcing state at the time of the petition. Although the Italian proceedings were ex parte, the court found that the respondent's prior receipt of the divorce petition and summons via registered mail satisfied the requirement for due notification and did not violate public order, a finding reinforced by the respondent's later acquiescence to the recognition request, leading to the judgment's approval and the imposition of costs solely upon the applicant due to the opponent's withdrawal of opposition.

Regesto Legislator

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Art. 29 LDIP, Art. 511 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 2 n. 3 della citata Convenzione; Recognition of Italian Divorce Decree in Switzerland Under Hague Convention: Although the Italian proceedings were ex parte, the court found that the respondent's prior receipt of the divorce petition and summons via registered mail satisfied the requirement for due notification and did not violate public order, a finding reinforced by the respondent's later acquiescence to the recognition request, leading to the judgment's approval and the imposition of costs solely upon the applicant due to the opponent's withdrawal of opposition.

Parole chiave

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Convenzione dell'Aia sentenza di divorzio riconoscimento di uno Stato ritiro dell'istanza giudiziaria esecuzione di decisioni straniere registro dello stato civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 94 I 245
che, nondimeno, il Tribunale federale non ravvisa una violazione dell'ordine pubblico se tale scopo è raggiunto per mezzo di un modo di trasmissione non previsto, come quello della raccomandata al destinatario (DTF 94 I 245 consid.
DTF 122 III 442
che inoltre una sentenza estera può essere riconosciuta, nonostante la mancata prova della citazione alla prima udienza, se il convenuto ha avuto conoscenza in altro modo della procedura contro di lui iniziata e poteva efficacemente partecipare a ulteriori contraddittori (DTF 122 III 442 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 2 n. 3 della citata Convenzione

This provision of the Hague Convention on Recognition of Divorces and Legal Separations establishes the main ground for recognizing the foreign divorce decree (both spouses were citizens of the divorcing state).

art. 29 LDIP

Cited contextually as the basis for the court's competence to recognize foreign civil judgments, though the specific recognition decision relies on the Convention.

art. 511 cpv. 1 CPC

Cited contextually as the basis for the court's competence to recognize foreign civil judgments.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the imposition of costs, as the respondent was not considered losing because she withdrew opposition.

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Testo completo

Incarto n. 10.2000.00040 · Lugano 1° febbraio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

6 dicembre 2000 presentata da

__________

relativa alla

sentenza del 22 gennaio 1998 con cui il Tribunale civile di Pescara ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra l'istante e

__________ (patrocinata dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 22 gennaio 1998 il Tribunale civile di Pescara ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i cittadini italiani __________ e __________;

che il 6 dicembre 2000 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione di tale sentenza;

che __________, oppostasi in un primo tempo alla delibazione, ha dichiarato il 18 gennaio 2001 di aderire all'istanza;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.

29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che l'esecutività in Svizzera di sentenze italiane in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il

febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);

che non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche

– sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);

che sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);

che secondo l'art. 2 n. 3 della citata Convenzione i divorzi stranieri sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda nello Stato del divorzio tutt'e due i coniugi erano cittadini di questo Stato;

che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, entrambi i coniugi essendo cittadini italiani;

che la sentenza in rassegna è contumaciale, la convenuta non essendosi costituita né fatta rappresentare davanti al Tribunale civile di Pescara;

che dalla documentazione prodotta risulta che il presidente del Tribunale ha citato due volte la convenuta a __________, tramite raccomandata postale;

che la notificazione di atti giudiziari tra la Svizzera e l'Italia è retta dalla Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), e dallo scambio di lettere del 2 giugno 1988 tra la Svizzera e l'Italia concernente la trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziari e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale (RS 0.274.184.542);

che pertanto la trasmissione di atti giudiziari può avvenire in via diretta, ma fra le autorità designate dagli Stati e non per mezzo di semplice raccomandata al destinatario, modalità per altro cui la Svizzera si è sempre opposta (dichiarazione agli art. 8 e 10 in calce alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965);

che lo scopo di una notifica regolare è quella di assicurarsi che il convenuto sia informato della procedura promossa nei suoi confronti, in modo da potersi adeguatamente difendere (Othenin-Girard, La réserve d'ordre pubblic en droit international privé, Zurigo 1999, pag. 102; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a edizione, n. 8 ad art. 27);

che, nondimeno, il Tribunale federale non ravvisa una violazione dell'ordine pubblico se tale scopo è raggiunto per mezzo di un modo di trasmissione non previsto, come quello della raccomandata al destinatario (DTF 94 I 245 consid. 5, 103 Ib 75 consid. 6, 105 Ib 46-47 consid. 2);

che inoltre una sentenza estera può essere riconosciuta, nonostante la mancata prova della citazione alla prima udienza, se il convenuto ha avuto conoscenza in altro modo della procedura contro di lui iniziata e poteva efficacemente partecipare a ulteriori contraddittori (DTF 122 III 442 consid. 4);

che in concreto la convenuta ha ricevuto il 13 aprile 1996 per raccomandata il ricorso del marito per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio presentato il 4 marzo 1996 al Tribunale civile di Pescara con relativa citazione all'udienza del 2 luglio 1996 (v. avviso di ricevimento postale);

che la convenuta era pertanto a conoscenza della causa di divorzio avviata nei suoi confronti e poteva dunque difendersi;

che di conseguenza tale notifica non appare in contrasto con l'ordine pubblico;

che inoltre, comunque sia, la convenuta ha per finire aderito alla domanda di delibazione presentata dall'istante;

che non risultano altri motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza dovrebbe essere negato (art. 6 e 10 della Convenzione medesima);

che per il resto la sentenza in oggetto è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione del 9 marzo 1999 rilasciata dalla cancelleria del tribunale;

che in definitiva la sentenza del Tribunale civile di Pescara adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata;

che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta avendo rinunciato a opporsi alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 22 gennaio 1998 con cui il Tribunale civile di Pescara ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il __________ 1964 da __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________;

– avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario