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10.2000.32 • TRAC TI 10.2000.32 Generato dall'IA

Recognition of Italian Child Maintenance Agreement for Cantonal Advances

Numero d'incarto 10.2000.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal court considered an application for the recognition and enforceability in Ticino of a conciliation agreement regarding child maintenance, issued by an Italian civil court following a lawsuit initiated by one parent against the other concerning their daughter. The court reasoned that while the Hague Convention of 1973 on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations governs such foreign decisions, and the application was technically admissible as it sought cantonal advances rather than overdue payments, the recognition itself was largely unnecessary for the ultimate goal of recovering advances from the liable parent through execution proceedings, which would require a separate recognition process under the Lugano Convention. Nevertheless, finding that the applicant was induced to seek recognition by a cantonal social services office, and considering the specific context, the court granted the application for recognition while waiving all procedural fees and costs, cautioning that future superfluous applications would result in costs being charged to the canton.

Regesto Legislator

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Art. 29 LDIP, Art. 511 cpv. 1 CPC, Art. 512 CPC, Art. 290 CC, Art. 511 CPC, art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition of Italian Child Maintenance Agreement for Cantonal Advances: The court reasoned that while the Hague Convention of 1973 on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations governs such foreign decisions, and the application was technically admissible as it sought cantonal advances rather than overdue payments, the recognition itself was largely unnecessary for the ultimate goal of recovering advances from the liable parent through execution proceedings, which would require a separate recognition process under the Lugano Convention. Nevertheless, finding that the applicant was induced to seek recognition by a cantonal social services office, and considering the specific context, the court granted the application for recognition while waiving all procedural fees and costs, cautioning that future superfluous applications would result in costs being charged to the canton.

Parole chiave

Generato dall'IA
obbligo di mantenimento del figlio convenzione di Lugano riconoscimento e esecuzione spese inutili Convenzione dell'Aia addebito di tasse Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 29 LDIP

Cited in the reasoning regarding the court's competence for recognizing foreign civil judgments.

art. 511 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the court's competence for recognizing foreign civil judgments.

art. 512 CPC

Cited in the reasoning regarding the procedure for recognizing judgments involving monetary payments.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to discuss the allocation of procedural costs.

art. 290 CC

Cited in the reasoning regarding the principle that state aid for the enforcement of maintenance claims should be free.

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Testo completo

Incarto n. 10.2000.00032 · Lugano 16 luglio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

26 gennaio 2000 presentata da

__________

relativa al verbale di conciliazione emesso il 23 giugno 1999 dal Tribunale civile di Sondrio nella causa di mantenimento che ha opposto l'istante a

__________

riguardo alla figlia __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che dalla relazione tra __________ e __________ è nata la figlia __________;

che il 9 febbraio 1999 __________ ha promosso davanti al Tribunale civile di Sondrio una causa contro __________ intesa al mantenimento della figlia;

che all'udienza del 14 giugno 1999 le parti hanno trovato un accordo;

che il 23 giugno 1999 il presidente del Tribunale civile di Sondrio ha pertanto stralciato la causa dai ruoli;

che il 26 ottobre 2000 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione del verbale di conciliazione, in modo da chiedere allo Stato del Cantone Ticino l'anticipo degli alimenti;

che l'udienza del 26 giugno 2001 indetta da questa Camera per il contraddittorio è andata deserta;

che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.

29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che secondo l'art. 512 CPC il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro avviene per opera del giudice normalmente competente nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, eccettuate le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano;

che nella fattispecie la richiesta è intesa all'ottenimento di anticipi da parte del Cantone Ticino, non all'incasso di prestazioni scadute, motivo per cui l'istanza di delibazione in sé è proponibile;

che l'esecutività in Svizzera di decisioni italiane in materia di prestazioni di mantenimento di figli è retta dalla Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari conchiusa all'Aia il 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1976 e per l'Italia il 1° gennaio 1982;

che tale specifica materia non è più disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933;

che su tale accordo la Convenzione dell'Aia prevale per la specialità della materia (art. 13 della Convenzione italo-svizzera; v. Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 243 n. 85, ove è menzionata ancora la Convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958 [RS 0.211.221.432], sostituita – per gli Stati che l'hanno sottoscritta – da quella del 1973: Walder, Internationales Zivilprozessrecht, Zurigo 1989, pag. 55 nota 28a), salvo che il vecchio trattato del 1933 risulti più favorevole (art. 23 della Convenzione dell'Aia);

che, secondo l'art. 2, la citata Convenzione si applica alle decisioni e alle transazioni indipendentemente dalla loro denominazione;

che per l'art. art. 4 cpv. 1 e 21 della Convenzione, le decisioni o le transazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se sono state rese da un'autorità competente giusta gli art. 7 o 8 (n. 1) e se non possono più essere oggetto di ricorso ordinario nello Stato di origine (n. 2);

che l'autorità dello Stato d'origine è considerata competente, in particolare, se il debitore o il creditore di alimenti avevano la loro dimora abituale nello Stato d'origine al momento in cui è stata introdotta la domanda (art. 7 n. 1 della Convenzione);

che in concreto il convenuto risiedeva, come tuttora, a __________;

che la decisione in rassegna è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione del 20 febbraio 2001 apposta dal dirigente del Tribunale in calce all'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione;

che non risultano motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza dovrebbe essere negato (art. 5 n. 1 della Convenzione medesima);

che entrambe le parti risultano essersi costituite davanti al Tribunale di Sondrio e sono state regolarmente rappresentate, tanto più che la causa è stata stralciata dai ruoli in seguito all'accordo da loro raggiunto;

che in definitiva la decisione in esame adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata;

che i costi dell'attuale procedura andrebbero a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi ritenere “soccombente” a norma dell'art. 148

cpv. 1 CPC;

che in concreto, nondimeno, l'istante è stata indotta a chiedere la delibazione dall'autorità ticinese, in particolare dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (lettera del 23 ottobre 2000, agli atti);

che ci si può chiedere dunque se le spese non vadano addebitate al Cantone Ticino, tanto più che l'aiuto dell'ente pubblico per l'esecuzione di pretese di mantenimento dev'essere gratuito (art. 290 CC);

che ciò si giustificherebbe a maggior ragione ove si consideri la sostanziale inutilità della delibazione odierna;

che, in effetti, per ricuperare da __________ gli anticipi erogati in favore della figlia __________, l'autorità cantonale dovrà procedere in via esecutiva, sicché il riconoscimento del verbale di conciliazione emesso dal Tribunale civile di Sondrio dovrà ancora avvenire secondo le forme previste dalla Convenzione di Lugano nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione, sempre che il debitore possa essere escusso in Svizzera (art. 512 CPC);

che la procedura di delibazione secondo l'art. 511 CPC non è destinata, per il resto, a riconoscere sentenze estere per uso interno dell'amministrazione;

che nondimeno, data la particolarità della fattispecie, questa volta si rinuncia al prelievo di tasse o spese, ma l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è avvertito che, reiterandosi istante di delibazioni superflue, gli oneri processuali saranno posti a carico del Cantone;

che l'attuale giudizio va quindi comunicato anche a tale Ufficio;

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il verbale di conciliazione emesso il 23 giugno 1999 dal Tribunale Civile di Sondrio è riconosciuto e dichiarato esecutivo.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________;

– __________.

Comunicazione all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona (oneri processuali).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario