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10.2000.31 • TRAC TI 10.2000.31 Generato dall'IA

Recognition and Enforcement of Foreign Divorce Property Provisions

Numero d'incarto 10.2000.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court considered an appeal requesting the recognition and enforcement (*delibazione*) in the Canton of Ticino of specific provisions (regarding real estate transfer in liquidation of the matrimonial regime) from a prior divorce decree issued by a court in another Swiss district. The court granted the request, reasoning that the prior decision met all cumulative requirements under the relevant procedural code: it was final, issued by a competent authority (both parties were domiciled there at the time of divorce), and both parties had been duly summoned and participated, as the agreement was jointly presented; consequently, only the property transfer stipulations were recognized for local enforcement, and the costs of the enforcement procedure were imposed upon the appellant, with no award for legal costs to the non-opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 510 CPC, Art. 135 cpv. 1 CC, Art. 135 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition and Enforcement of Foreign Divorce Property Provisions: The court granted the request, reasoning that the prior decision met all cumulative requirements under the relevant procedural code: it was final, issued by a competent authority (both parties were domiciled there at the time of divorce), and both parties had been duly summoned and participated, as the agreement was jointly presented; consequently, only the property transfer stipulations were recognized for local enforcement, and the costs of the enforcement procedure were imposed upon the appellant, with no award for legal costs to the non-opposing party.

Parole chiave

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sentenza di divorzio liquidazione del regime matrimoniale riconoscimento e esecuzione riconoscimento di decisioni straniere sostanza immobiliare trapasso di proprietà Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 510 CPC

This article sets the cumulative conditions under which the requested judgment of recognition and enforcement is granted.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article is cited regarding the non-attribution of legal costs (legal fees/ripetibili) to the opposing party.

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Testo completo

Incarto n. 10.2000.00031 · Lugano, 20 novembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

24 ottobre 2000 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

riguardante la sentenza emanata il 18 aprile 2000 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ (*Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes __________*) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 18 aprile 2000 il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ ha sciolto il matrimonio fra __________ e __________, omologando la clausola n. 3.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in cui la seconda dichiarava di cedere al primo, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulle particelle n. __________ (incolto, 1007 m²) e n. __________ (prato, 1867 m²) RFP di __________, l'ex marito impegnandosi ad assumere il relativo aggravio ipotecario (dispositivi n. 2 e 4);

che __________ chiede a questa Camera, con istanza del 24 ottobre 2000, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

che l'udienza del 13 novembre 2000, indetta da questa Camera per il contraddittorio, è andata deserta;

che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza sulla base degli atti, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che i dispositivi n. 2 e 4 con cui il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto di __________ ha omologato la clausola n. 3.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva del marito, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato apposto dal tribunale confederato in calce all'estratto della sentenza esibito in originale per la delibazione;

che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita (art. 135 cpv. 1 CC), verificata d'ufficio dal tribunale stesso (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 135 CC), entrambe le parti risultando per altro domiciliate – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, come conferma il Tribunale del Distretto di __________ in un'attestazione del 28 settembre 2000 (agli atti), la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio presentata dai coniugi medesimi per l'approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 3.3.4 della convenzione sugli effetti del divorzio), la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza emanata fra le parti il 18 aprile 2000 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto __________ (*Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes __________*) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________;

– __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario