Recognition of Foreign Divorce Decree Regarding Real Estate Transfer
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn application for the recognition and enforcement (delibazione) in the Canton of Ticino of a foreign district court divorce decree, specifically concerning the accessory provision awarding specific real estate parcels to the husband, was filed. The court granted the request, reasoning that the foreign judgment met all cumulative conditions under the relevant procedural code, including finality, competent jurisdiction, and proper citation of the parties, limiting recognition solely to the property transfer stipulation as it was the only part requiring execution in Ticino.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 144 vCC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition of Foreign Divorce Decree Regarding Real Estate Transfer: The court granted the request, reasoning that the foreign judgment met all cumulative conditions under the relevant procedural code, including finality, competent jurisdiction, and proper citation of the parties, limiting recognition solely to the property transfer stipulation as it was the only part requiring execution in Ticino.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article established the cumulative conditions for recognizing and declaring the enforcement of the foreign judgment in the Canton Ticino.
This article, although cited in the context of denying award of costs, is mentioned as the basis for the decision not to award legal costs (ripetibili).
Testo completo
Incarto n.: 10.2000.00003 · Lugano 15 febbraio 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
24 gennaio 2000 presentata da
__________ (patrocinato dall’avv. __________)
riguardante la sentenza emanata il 16 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (*Bezirksgericht __________, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren*) nella causa di divorzio che ha opposto l’istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 16 dicembre 1999 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui la moglie accettava di assegnare le particelle n. __________ e __________ RFD __________ in proprietà esclusiva del marito, con assunzione da parte di quest’ultimo del relativo carico ipotecario (punto *f*);
che il 24 gennaio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;
che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che il dispositivo n. 2 lett. f con cui il Tribunale distrettuale di __________ ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d’ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d’ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestazione in calce all’esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell’autorità adita, verificata d’ufficio dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l’attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;
che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l’approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell’istante (il quale ha dichiarato di assumersi i costi relativi: punto *f* della convenzione), tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell’art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. f della sentenza emanata tra le parti il 16 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (*Bezirksgericht __________*) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario