Recognition of Italian Incapacity Judgments
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn application was filed for the recognition (delibazione) of Italian court judgments that had declared an adult incapacitated due to severe mental decline and appointed a guardian. The court analyzed the request under the Italy-Switzerland convention of 1933, finding that the Italian courts had jurisdiction because the matter concerned civil capacity, the judgments were not contrary to Swiss public order, had achieved final legal status, and were not default judgments as the concerned party had participated in the proceedings. Consequently, the court granted the request, recognizing and enforcing the foreign interdiction orders, while assigning the costs of the recognition proceedings to the applicant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 cpv. 2 LDIP, Art. 46 LAC, art. 1 n. 1 della convenzione, art. 2 n. 5, art. 1 n. 2, art. 11 della convenzione; Recognition of Italian Incapacity Judgments: The court analyzed the request under the Italy-Switzerland convention of 1933, finding that the Italian courts had jurisdiction because the matter concerned civil capacity, the judgments were not contrary to Swiss public order, had achieved final legal status, and were not default judgments as the concerned party had participated in the proceedings. Consequently, the court granted the request, recognizing and enforcing the foreign interdiction orders, while assigning the costs of the recognition proceedings to the applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to establish the jurisdiction of the Italian court based on the Italo-Swiss convention.
Interpretation of the convention regarding the competence of the pronouncing State for issues of civil capacity.
Used to check the second requirement for recognition: compatibility with Swiss public order.
Cited in relation to checking compatibility with Swiss public order for protection measures.
Used to confirm the third requirement for recognition: the decision must be final according to the law of the pronouncing State.
Used to confirm that the fourth requirement concerning default judgments is not applicable since the party participated.
Cited by analogy for applying the Hague Convention on minor protection to adults concerning protective measures.
Cited to confirm that international treaties prevail over this domestic connecting norm.
Used to establish that the Italo-Swiss convention applies to tutelage matters not specifically regulated by other international treaties.
Cited in the reasoning regarding the compatibility check with Swiss public order (though not strictly necessary for the final order itself, it relates directly to the core decision criteria mentioned in the reasoning leading to the grant).
Cited in the reasoning regarding the compatibility check with Swiss public order (though not strictly necessary for the final order itself, it relates directly to the core decision criteria mentioned in the reasoning leading to the grant).
The specific treaty governing the recognition and enforcement of judicial decisions between Switzerland and Italy.
The Hague Convention regulating the recognition of foreign decisions concerning the protection of minors, applied analogously.
Used to confirm the jurisdiction of the Italian court (cited twice, but only listed once).
Used to specify the conditions under which the jurisdiction of the State that issued the decision is established.
Used to specify the second requirement: compatibility with public order (cited twice, but only listed once).
Used to confirm the third requirement: the decision must be final (cited twice, but only listed once).
Used to address the requirement for default judgments (cited twice, but only listed once).
The dispositive does not cite any LTF articles for costs or procedure. The costs disposition refers to general procedural rules not explicitly cited as articles in the numbered orders.
Testo completo
Incarto n. 10.2000.00028 · Lugano 31 ottobre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
20 settembre 2000 presentata da
__________ (patrocinata dall'avv. __________)
relativa alle sentenze emanate il 1° settembre 1998 dal Tribunale di Varese (2a sezione civile) e il 24 novembre 1999 dalla Corte di appello di Milano, nella procedura tutelare avviata nei confronti di
__________ (patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 14 gennaio 1998 __________ ha postulato l’interdizione del padre __________, affetto da grave sindrome psico-involutiva, caratterizzata da disorientamento temporo-spaziale, amnesia di fissazione di revocazione, falsi riconoscimenti, confabulazione, afasia iniziale, acalculia, incongrua affettività;
che il Tribunale di Varese, 2a sezione civile, ha pronunciato l’interdizione con sentenza del 1° settembre 1998, nominando __________ tutrice provvisoria;
che con
sentenza del 24 novembre 1999 la Corte di appello di Milano ha respinto un ricorso presentato da __________ contro il citato provvedimento;
che la tutrice ha instato il 20 settembre 2000 per la delibazione della sentenza di interdizione nel Cantone Ticino, rinunciando a comparire davanti alla Camera;
che il 27 ottobre 2000 __________ ha comunicato di non avere osservazioni da presentare e ha rinunciato a comparire all'udienza di contraddittorio;
e considerando
in diritto: che il riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri relativi a tutele e altre misure protettive è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01), cui si fa capo per analogia nel caso di maggiorenni (art. 85 cpv. 1 e 2 LDIP);
che i trattati internazionali stipulati dalla Svizzera prevalgono nondimeno su tale norma di collegamento sancita dal diritto interno (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che tra la Svizzera e l’Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), applicabile a tutte le materie che – come le tutele e le curatele – non formano oggetto di una regolamentazione particolare in altri trattati internazionali (art. 13 della convenzione citata);
che il primo requisito posto da tale convenzione è quello per cui la sentenza da delibare deve essere emessa da un tribunale competente giusta l’art. 2 della convenzione medesima o, in mancanza di norme convenzionali, giusta le norme di competenza giudiziaria internazionale ammesse dal diritto dello Stato nel quale la decisione è invocata (art. 1 n. 1 della convenzione);
che in conformità all’art. 2 della convenzione stessa, la competenza dei tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata sussiste ove sia prevista da una convenzione internazionale oppure – segnatamente – ove “si tratti di questioni di stato, di capacità civile o di diritto di famiglia di attinenti dello Stato nel quale è stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5);
che le sentenze in materia di tutele e curatele riguardano senza dubbio “questioni di capacità civile”, tanto più che l’art. 2 n. 5 della convenzione va interpretato largamente (Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 246 in alto; v. anche Cattaneo, La convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, Lugano 1939, pag. 52 nel mezzo);
che quindi la competenza del Tribunale di Varese e della Corte di appello di Milano può ritenersi data nel senso dell’art. 1 n. 1 della convenzione;
che il secondo requisito posto dalla convenzione italo-svizzera consiste nella compatibilità della decisione da delibare con l’ordine pubblico dello Stato in cui essa è invocata: la decisione in particolare non deve “essere in contraddizione con una decisione già emanata nella medesima contestazione da un tribunale di detto Stato” (art. 1 n. 2);
che non vi è ragione per intravedere nelle sentenze in esame una qualsivoglia contrarietà con l’ordine pubblico svizzero, la procedura italiana di interdizione non scostandosi essenzialmente da quella vigente nel Cantone Ticino (art. 46 LAC, art. 66 segg. del regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951; cfr. anche l’art. 11 della convenzione);
che il terzo requisito posto dalla nota convenzione (“la decisione deve avere acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata”: art. 1 n. 3) è esso pure adempiuto, come risulta dall'attestazione posta il 21 giugno 2000 sul retro della sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato quella emanata dal Tribunale di Varese;
che il quarto – e ultimo – requisito posto dalla convenzione si riferisce alle sentenze contumaciali, la cui delibazione è possibile solo qualora la citazione che ha introdotto la causa sia stata rimessa in tempo utile alla parte contumace o al suo mandatario autorizzato a riceverla (art. 1 n. 4);
che le sentenze in rassegna non sono contumaciali poiché __________ risulta avere partecipato al processo con il patrocinio dell'avvocato __________;
che, in ultima analisi, le sentenze del Tribunale di Varese e della Corte di appello di Milano adempiono tutti i requisiti per il riconoscimento previsti dalla nota convenzione italo-svizzera;
che le spese dell’attuale giudizio vanno a carico dell’istante;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che le sentenze 1° settembre 1998 del Tribunale di Varese, 2a sezione civile, e 24 novembre 1999 della Corte di appello di Milano, con cui è stata pronunciata l’interdizione di __________ sono riconosciute e dichiarate esecutive.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
– avv. __________;
– avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario