Recognition and Enforcement of Foreign Legal Separation Judgment under the Hague Convention
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn application was filed to recognize and enforce a foreign judgment from another country that granted a personal separation between two Italian citizens, where the respondent had their habitual residence at the time of the separation proceedings abroad. The court determined that jurisdiction for recognition fell under the Federal Act on Private International Law, but the matter was specifically governed by the Hague Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations, which superseded prior bilateral treaties; the court reasoned that the Convention's requirement for recognition—that the respondent had their habitual residence in the rendering state—was met, and since no grounds for denial under the Convention (such as lack of jurisdiction or violation of public policy) were present and the judgment was final, the application for delibation was granted, with costs imposed upon the applicant as the respondent did not oppose the measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 LDIP, Art. 511 cpv. 1 CPC, Art. 711 quarto, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia; Recognition and Enforcement of Foreign Legal Separation Judgment under the Hague Convention: The court determined that jurisdiction for recognition fell under the Federal Act on Private International Law, but the matter was specifically governed by the Hague Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations, which superseded prior bilateral treaties; the court reasoned that the Convention's requirement for recognition—that the respondent had their habitual residence in the rendering state—was met, and since no grounds for denial under the Convention (such as lack of jurisdiction or violation of public policy) were present and the judgment was final, the application for delibation was granted, with costs imposed upon the applicant as the respondent did not oppose the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court recognized and declared enforceable the foreign judgment based on the condition provided in this article regarding the habitual residence of the defendant at the time of the separation demand.
Cited implicitly as the basis for the Court of Appeal's competence to recognize foreign civil judgments in Ticino.
Used as the basis for ordering the costs against the applicant because the opposing party did not contest the recognition.
Testo completo
Incarto n.: 10.2000.00025 · Lugano 23 ottobre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
25 agosto 2000 presentata da
__________ (patrocinata dall'avv. __________)
relativa alla sentenza del 23 giugno 1994 con cui il Tribunale civile di __________ ha pronunciato la separazione personale tra lei e il marito
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 23 giugno 1994 il Tribunale civile di __________ ha pronunciato la separazione personale tra i cittadini italiani __________ e __________;
che il 25 agosto 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;
che le parti hanno rinunciato al contraddittorio orale davanti a questa Camera con dichiarazione del 7 settembre, rispettivamente del 6 ottobre 2000;
che nulla osta, quindi, all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che l'esecutività in Svizzera di sentenze emanate in Italia sulla separazione dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);
che non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche
– sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);
che sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della Convenzione in relazione agli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);
che secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;
che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il convenuto risiedendo allora ad __________ (nella provincia di __________);
che non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della Convenzione);
che per il resto la sentenza emessa dal Tribunale di __________ è definitiva, come risulta dalla dichiarazione di passaggio in giudicato del 3 dicembre 1994 rilasciata dalla cancelleria del Tribunale medesimo;
che in definitiva la sentenza 23 giugno 1994 del Tribunale di __________ adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere quindi delibata;
che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC;
che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 23 giugno 1994 con cui il Tribunale di __________ ha pronunciato la separazione personale tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario