Exequatur of Divorce Judgment Approving Real Estate Transfer
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted an application for the exequatur (delibazione) in the Canton of Ticino of a divorce judgment rendered by a district court, specifically recognizing and declaring enforceable the part of the decision that ordered the transfer of real estate ownership as stipulated in the accessory consequences agreement approved by the divorce decree. The court reasoned that the enforceable provision satisfied all cumulative requirements under the relevant procedural article: it was final as of a specified date, issued by a competent authority (whose jurisdiction was verified), and confirmed that the parties had been properly cited, leading to the approval of their agreement, thus validating the request for enforcement in the Canton.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 144 vCC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Exequatur of Divorce Judgment Approving Real Estate Transfer: The court reasoned that the enforceable provision satisfied all cumulative requirements under the relevant procedural article: it was final as of a specified date, issued by a competent authority (whose jurisdiction was verified), and confirmed that the parties had been properly cited, leading to the approval of their agreement, thus validating the request for enforcement in the Canton.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article's cumulative conditions (res judicata, competent authority, proper citation) were met, leading to the acceptance of the recognition request in order 1.
This article was cited as the basis for deciding that court costs should be shared equally between the parties in order 2, as neither was deemed to have lost.
Testo completo
Incarto n. 10.2000.00023 · Lugano 25 agosto 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
4 agosto 2000 presentata da
__________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________)
relativa alla sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il 20 giugno 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (*Bezirksgerichtspresidiums __________*);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 20 giugno 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da essi stipulata;
che nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio __________ ha dichiarato di cedere a __________ la sua quota di comproprietà sulla proprietà per piani n. __________, pari a 81/1000 della particella n. __________ RFD di __________;
che il 4 agosto 2000 le parti hanno chiesto per mezzo del presidente del Tribunale distrettuale di __________ la delibazione della sentenza di divorzio nel Cantone Ticino;
che il 17 agosto 2000 il patrocinatore delle parti ha comunicato che le parti rinunciavano alla discussione indetta per il 31 agosto 2000;
che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio;
e considerando
in diritto: che secondo l’art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall’autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che il dispositivo n. 2con cui il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha omologato la clausola n. 1a della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l’ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento del bene, è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino;
che le altre clausole della convenzione riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d’ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d’ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che il noto dispositivo ha acquisito forza di giudicato il 25 giugno 2000, come risulta dall’attestato apposto dal Tribunale distrettuale di __________ in calce all'esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell’autorità adita, verificata d’ufficio dal tribunale medesimo (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), le parti risultando per altro domiciliate – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al tribunale per l’approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che i
costi dell’attuale procedura vanno a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno,nessuno dei due potendosi considerare soccombente a norma dell’art. 148
cpv. 1 CPC;
che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vincente;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 20 giugno 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (*Bezirksgerichtspresidiums __________)* è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all'avv. __________.
Comunicazione al Tribunale distrettuale di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario