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10.2000.21 • TRAC TI 10.2000.21 Generato dall'IA

Reversal of Procedural Costs Following Merits Reversal

Numero d'incarto 10.2000.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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Following a prior decision that ordered a party to cease using a specific word in its advertising material in the canton, the Federal Tribunal overturned the merits of the case, leading to the present appellate ruling which addressed only the costs and fees of the cantonal procedure. The court reasoned that since the outcome of the substantive matter was reversed by the higher court, the allocation of costs must also be reversed, thus reforming the previous decision to place procedural expenses and order reimbursement of opposing party's fees against the initial successful claimant.

Regesto Legislator

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Reversal of Procedural Costs Following Merits Reversal: Ritenuto che, capovolto l'esito di merito della causa, uguale sorte spetta al giudizio sulle spese, non apparendo motivi per riconsiderare l'entità della tassa di giustizia e delle ripetibili assegnate.

Parole chiave

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spese di procedura motivazione nel merito effetti delle pronunce pregiudiziali riduzione delle tasse perdita dell'interesse degno di protezione decisione motivata Sentenza o decisione senza scheda
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Testo completo

Incarto n. 10.2000.00021 · Lugano 2 gennaio 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 26 giugno 1997, da

__________ rappr. dall' avv. __________ contro

__________ rappr. dall' avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta di cessare immediatamente e per il futuro di utilizzare in Ticino la parola __________ su tutto il suo materiale pubblicitario di propaganda, come in qualsiasi altro contesto e che questa Camera, con sentenza 21 luglio 1999, ha integralmente accolto.

Considerato che la sentenza cantonale è stata riformata, a seguito di ricorso della parte convenuta, dalla I Corte civile del Tribunale federale con decisione 11 luglio 2000 nel senso che "la petizione introdotta il 26 giugno 1997 dalla __________ è respinta".

Atteso che la causa è stata rinviata a questa Camera per nuovo giudizio sulle tasse, spese e ripetibili della procedura cantonale.

Ritenuto che, capovolto l'esito di merito della causa, uguale sorte spetta al giudizio sulle spese, non apparendo motivi per riconsiderare l'entità della tassa di giustizia e delle ripetibili assegnate.

Per i quali motivi

pronuncia

1. Il dispositivo n. 2. della sentenza 21 luglio 1999 di questa Camera (inc. no. __________) è così riformato:

2.Le spese procedurali consistenti in*

*a) tassa di giustizia fr. 2’800.-*

*b) spese fr. 200.-*

*c) perizia fr. 450.-*

*d) richiamo UFPI fr. 100.-*

*e) rogatoria fr. 60.-*

*f) testimoni fr. 50.-*

*Totale fr. 3’660.-*

*da anticipare dall’attrice, sono poste a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 7’500.- per ripetibili.*

2. Intimazione a:

- avv. __________;

- avv. __________.

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario