Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2000.16 • TRAC TI 10.2000.16 Generato dall'IA

Enforcement of Zurich Divorce Property Transfer in Ticino

Numero d'incarto 10.2000.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court addressed a request for the enforcement (delibazione) in the Canton of Ticino of a Zurich District Court divorce decree from July 1, 1999, specifically concerning the transfer of exclusive property rights over a parcel of land to the wife, as agreed in the accessory consequences convention. The court granted the request, finding that the relevant dispositive points (numbers 2 and 4) of the Zurich judgment met the cumulative requirements for recognition under Article 510 of the Code of Civil Procedure: the judgment was final, issued by a competent authority (the wife was domiciled there), and the parties had been properly summoned, leading to the acknowledgment of the agreement regarding the real estate transfer. Consequently, the court declared the specific provisions enforceable in Ticino, allocated the procedural costs to the applicant, and denied attorneys' fees as the opposing party had consented to the recognition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 510 CPC, Art. 144 vCC, Art. 148 cpv. 1 CPC, tariffa giudiziaria; Enforcement of Zurich Divorce Property Transfer in Ticino: The court granted the request, finding that the relevant dispositive points (numbers 2 and 4) of the Zurich judgment met the cumulative requirements for recognition under Article 510 of the Code of Civil Procedure: the judgment was final, issued by a competent authority (the wife was domiciled there), and the parties had been properly summoned, leading to the acknowledgment of the agreement regarding the real estate transfer. Consequently, the court declared the specific provisions enforceable in Ticino, allocated the procedural costs to the applicant, and denied attorneys' fees as the opposing party had consented to the recognition.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentenza di divorzio trasferimento della proprietà esecuzione codice di diritto processuale civile beni immobili ripetibili dell'avvocato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 510 CPC
This article established the cumulative conditions under which the application for recognition of the foreign judgment was granted.
Art. 144 vCC
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid.
Art. 148 cpv. 1 CPC
Although the text mentions this article in the reasoning regarding costs because the respondent did not oppose recognition, it is not explicitly cited in the final order (dispositive) regarding costs.
tariffa giudiziaria
The judicial tariff governed the assessment of the court costs imposed on the applicant in section 2.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 111 II 403
144 vCC; DTF 111 II 403 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 510 CPC

This article established the cumulative conditions under which the application for recognition of the foreign judgment was granted.

art. 148 cpv. 1 CPC

Although the text mentions this article in the reasoning regarding costs because the respondent did not oppose recognition, it is not explicitly cited in the final order (dispositive) regarding costs.

tariffa giudiziaria

The judicial tariff governed the assessment of the court costs imposed on the applicant in section 2.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n.: 10.2000.00016 · Lugano 18 maggio 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

20 aprile 2000 presentata da

__________ (patrocinata dall'avv. dott. __________)

relativa alla sentenza emanata il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione (*Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung*) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 1° luglio 1999 la giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione, ha pronunciato il divorzio tra __________ ed __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui i coniugi concordavano di assegnare la particella n. __________ RFD di __________ in proprietà esclusiva della moglie, con assunzione da parte di quest'ultima del relativo carico ipotecario (punto 4.2);

che il 20 aprile 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;

che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che i dispositivi n. 2 e 4 con cui il Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione, ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare e ha invitato l'ufficiale dei registri a iscrivere il fondo in proprietà esclusiva dell'istante sono i soli suscettibili di esecuzione nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare prodotto ai fini della delibazione;

che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;

che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (la quale ha dichiarato di assumere i costi relativi: punto 4.2 della convenzione), tanto più che il convenuto ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza emanata tra le parti il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione (*Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung*) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. dott. __________;

– __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario