Enforcement of Zurich Divorce Property Transfer in Ticino
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court addressed a request for the enforcement (delibazione) in the Canton of Ticino of a Zurich District Court divorce decree from July 1, 1999, specifically concerning the transfer of exclusive property rights over a parcel of land to the wife, as agreed in the accessory consequences convention. The court granted the request, finding that the relevant dispositive points (numbers 2 and 4) of the Zurich judgment met the cumulative requirements for recognition under Article 510 of the Code of Civil Procedure: the judgment was final, issued by a competent authority (the wife was domiciled there), and the parties had been properly summoned, leading to the acknowledgment of the agreement regarding the real estate transfer. Consequently, the court declared the specific provisions enforceable in Ticino, allocated the procedural costs to the applicant, and denied attorneys' fees as the opposing party had consented to the recognition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 144 vCC, Art. 148 cpv. 1 CPC, tariffa giudiziaria; Enforcement of Zurich Divorce Property Transfer in Ticino: The court granted the request, finding that the relevant dispositive points (numbers 2 and 4) of the Zurich judgment met the cumulative requirements for recognition under Article 510 of the Code of Civil Procedure: the judgment was final, issued by a competent authority (the wife was domiciled there), and the parties had been properly summoned, leading to the acknowledgment of the agreement regarding the real estate transfer. Consequently, the court declared the specific provisions enforceable in Ticino, allocated the procedural costs to the applicant, and denied attorneys' fees as the opposing party had consented to the recognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article established the cumulative conditions under which the application for recognition of the foreign judgment was granted.
Although the text mentions this article in the reasoning regarding costs because the respondent did not oppose recognition, it is not explicitly cited in the final order (dispositive) regarding costs.
The judicial tariff governed the assessment of the court costs imposed on the applicant in section 2.
Testo completo
Incarto n.: 10.2000.00016 · Lugano 18 maggio 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
20 aprile 2000 presentata da
__________ (patrocinata dall'avv. dott. __________)
relativa alla sentenza emanata il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione (*Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung*) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 1° luglio 1999 la giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione, ha pronunciato il divorzio tra __________ ed __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui i coniugi concordavano di assegnare la particella n. __________ RFD di __________ in proprietà esclusiva della moglie, con assunzione da parte di quest'ultima del relativo carico ipotecario (punto 4.2);
che il 20 aprile 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;
che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che i dispositivi n. 2 e 4 con cui il Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione, ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare e ha invitato l'ufficiale dei registri a iscrivere il fondo in proprietà esclusiva dell'istante sono i soli suscettibili di esecuzione nel Ticino;
che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare prodotto ai fini della delibazione;
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;
che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (la quale ha dichiarato di assumere i costi relativi: punto 4.2 della convenzione), tanto più che il convenuto ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza emanata tra le parti il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione (*Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung*) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. dott. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario