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10.2000.15 • TRAC TI 10.2000.15 Generato dall'IA

Recognition and Enforcement of German Divorce Decree with Property Stipulation

Numero d'incarto 10.2000.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court considered a request to recognize and enforce a German divorce decree, which also approved a property transfer stipulation regarding a parcel of real estate, for the purpose of executing the property transfer locally. The court reasoned that, pursuant to the 1929 Bilateral Convention between Switzerland and Germany, the German judgment was eligible for recognition because it had become final on the date of issuance, the German court had jurisdiction since both German nationals were domiciled there at the time of the suit, and recognition did not violate Swiss public order as the parties were properly represented and had agreed to the terms. Consequently, the court granted the application for enforcement, ordering the costs of the uncontested proceeding to be borne by the applicant.

Regesto Legislator

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Art. 29 LDIP, Art. 511 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition and Enforcement of German Divorce Decree with Property Stipulation: The court reasoned that, pursuant to the 1929 Bilateral Convention between Switzerland and Germany, the German judgment was eligible for recognition because it had become final on the date of issuance, the German court had jurisdiction since both German nationals were domiciled there at the time of the suit, and recognition did not violate Swiss public order as the parties were properly represented and had agreed to the terms. Consequently, the court granted the application for enforcement, ordering the costs of the uncontested proceeding to be borne by the applicant.

Parole chiave

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sentenza di divorzio riconoscimento e esecuzione trasferimento della proprietà regime dei beni fra i coniugi nozione di decisione beni immobili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 LDIP

Cited to establish the competence of the Appellate Court for recognizing foreign civil judgments.

art. 511 cpv. 1 CPC

Cited to establish the competence of the Appellate Court for recognizing foreign civil judgments.

art. 148 cpv. 1 CPC

Used to justify the decision regarding the allocation of procedural costs, as the counterparty was not deemed defeated.

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Testo completo

Incarto n. 10.2000.00015 · Lugano 18 novembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

28 aprile 2000 presentata da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)

riguardante la sentenza di divorzio emanata il 4 maggio 1999 dall'*Amtsgericht* *überlingen* (D) nella causa da lei promossa contro

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza 4 maggio 1999 l'*Amtsgericht* di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio sottoscritta dai coniugi;

che nella citata convenzione i coniugi hanno pattuito il trasferimento ad __________ della quota di un mezzo appartenente a __________ della particella __________ RFD di __________;

che __________ chiede a questa Camera, con istanza del 28 aprile 2000, di riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza;

che il 1° novembre 2000 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda e di rinunciare al contraddittorio;

che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.

29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che in concreto l'istante chiede di riconoscere una sentenza di divorzio emanata nella Repubblica Federale di Germania per procedere al trapasso della citata proprietà immobiliare a __________;

che l'esecutività in Svizzera di sentenze tedesche di divorzio, per quel che concerne la liquidazione del regime matrimoniale, è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361);

che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità con l'ordine pubblico svizzero (art. 4);

che nella fattispecie la sentenza emessa il 4 maggio 1999 dall'*Amtsgericht* di überlingen è passata in giudicato lo stesso giorno, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina della sentenza medesima (doc. _);

che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, entrambe le parti – di cittadinanza tedesca – risultando domiciliate nella circoscrizione del tribunale al momento in cui è stata promossa la causa;

che il riconoscimento della sentenza non è contrario all'ordine pubblico, le parti essendo state regolarmente citate e rappresentate, tant'è che la sentenza omologa appunto la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

che in definitiva la sentenza adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti nella Convenzione e può essere delibata;

che gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante, non essendovi stata opposizione alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente la controparte a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 4 maggio 1999 con cui l'*Amtsgericht*di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante.

3. Intimazione:

– avv. __________;

– __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario