Exequatur of Foreign Divorce Decree Property Provisions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought the exequatur (delibazione) in Ticino for specific dispositive parts (concerning property transfer) of a divorce decree, which had been issued by a district court in another jurisdiction and incorporated a settlement agreement regarding real estate. The appellate court granted the request, reasoning that the relevant provisions of the foreign judgment met all cumulative conditions required by law for recognition: the judgment was final on the day of its issuance, the rendering authority was competent, and both parties had been duly cited, thus satisfying the requirements of the relevant procedural code for enforcing the property transfer provisions within the Canton.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 144 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, tariffa giudiziaria; Exequatur of Foreign Divorce Decree Property Provisions: The appellate court granted the request, reasoning that the relevant provisions of the foreign judgment met all cumulative conditions required by law for recognition: the judgment was final on the day of its issuance, the rendering authority was competent, and both parties had been duly cited, thus satisfying the requirements of the relevant procedural code for enforcing the property transfer provisions within the Canton.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe application for recognition (delibazione) was granted because the cumulative conditions set forth in this article were met.
This article was cited implicitly in the reasoning explaining why no legal costs (ripetibili) were awarded, although the specific procedural rule for costs might be a separate article or standard practice derived from this section regarding losing parties.
The court considered the judicial tariff when determining the procedural costs imposed on the applicant.
Testo completo
Incarto n. 10.2000.00001 · Lugano 7 febbraio 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
5 gennaio 2000 presentata da
__________ (rappresentata dall'avv. __________)
riguardante la sentenza emanata il 13 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (*Bezirksgerichts-Präsident* __________) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 13 dicembre 1999 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui i coniugi convenivano di assegnare la particella n. __________ RFD di __________ in proprietà esclusiva alla moglie, con assunzione da parte di quest'ultima del relativo carico ipotecario (clausola n. 8b);
che l'8 novembre 1999 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;
che l'udienza del 7 febbraio 2000 indetta da questa Camera per la discussione è andata deserta, di modo che occorre procedere – com'era stato indicato nella citazione – sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che i dispositivi n. 3 e 5 con cui il Tribunale distrettuale di __________ ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare (punto 8b della convenzione) sono i soli suscettibili di esecuzione nel Ticino;
che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dalla dicitura in calce al dispositivo n. 6 dell'esemplare prodotto ai fini della delibazione;
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal tribunale stesso (art. 144 CC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di __________;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (la quale ha dichiarato di assumere i costi relativi: punto 8b della convenzione), tanto più che il convenuto non si è opposto alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza emanata fra le parti il 13 dicembre 1999 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (*Bezirksgerichts-Präsident* __________) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________;
– __________.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario