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10.1999.8 • TRAC TI 10.1999.8 Generato dall'IA

Recognition of Italian Parental Authority Revocation Struck Due to Withdrawal

Numero d'incarto 10.1999.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A motion was filed to recognize an Italian court order that had revoked parental authority over two minor children and entrusted them to their paternal uncle and aunt; however, the proceeding was struck from the roll because the requesting guardianship delegation withdrew the application after the children returned to Italy, and the court further decided, given the case specifics and the fact that the opposing party had not been formally notified, not to impose court costs or order the payment of legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 77 cpv. 1 CPC; Recognition of Italian Parental Authority Revocation Struck Due to Withdrawal: A motion was filed to recognize an Italian court order that had revoked parental authority over two minor children and entrusted them to their paternal uncle and aunt; however, the proceeding was struck from the roll because the requesting guardianship delegation withdrew the application after the children returned to Italy, and the court further decided, given the case specifics and the fact that the opposing party had not been formally notified, not to impose court costs or order the payment of legal expenses.

Parole chiave

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autorità parentale delegazione di pagamento tutela ritiro dell'istanza giudiziaria figli minorenni conflitto genitoriale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 77 cpv. 1 CPC

The case was removed from the register because the request was withdrawn, as per the justification in the reasoning section.

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Testo completo

Incarto n. 10.1999.00008 · Lugano 11 dicembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'8 marzo 1999 presentata dalla

Delegazione Tutoria di __________

relativa alla sentenza emessa il 16 luglio 1998 dal Tribunale per i minorenni di Bari;

premesso che l'8 marzo 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha chiesto la delibazione di una sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Bari ha privato __________ e __________ dell'autorità parentale sui figli __________ (1990) e __________ (1993), affidando questi ultimi agli zii __________ e __________, domiciliati a __________;

preso atto che l'istante ha dichiarato il 20 novembre 2000 di ritirare la domanda di delibazione, i minori essendo rientrati in Italia;

considerato che nelle circostanze descritte la causa va stralciata dai ruoli;

ritenuto che le particolarità del caso giustificano di rinunciare al prelievo di oneri processuali e all'assegnazione di ripetibili, l'istanza non essendo neppure stata intimata;

visto l'art. 77 cpv. 1 CPC;

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per ritiro dell'istanza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione alla Delegazione tutoria di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario