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10.1999.30 • TRAC TI 10.1999.30 Generato dall'IA

Copyright Infringement Withdrawal and Cost Allocation

Numero d'incarto 10.1999.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant, seeking damages and illicit profit from defendants under copyright law for protected furniture sales, declared a withdrawal of the action against one defendant who was unreachable, resulting in the case being removed from the court roll due to desistance. The court reasoned that such a declaration constitutes a withdrawal of the claim, mandating that the withdrawing party bears the costs and judicial fees, although the fees were significantly reduced because the substantive dispute had previously concluded between the appellant and the other defendant, and the withdrawing party had already advanced the fees.

Regesto Legislator

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Art. 123 CPC, Art. 352 CPC, Art. 352 cpv. 2 CPC, art. 77 cpv. 3 CPC, art. 151 CPC; Copyright Infringement Withdrawal and Cost Allocation: The court reasoned that such a declaration constitutes a withdrawal of the claim, mandating that the withdrawing party bears the costs and judicial fees, although the fees were significantly reduced because the substantive dispute had previously concluded between the appellant and the other defendant, and the withdrawing party had already advanced the fees.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricorso per inadempienza diritto all'utile ripartizione delle spese desistenza dall'azione ripetibili eccezione al diritto d’autore causa direttamente in appello - desistenza - stralcio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 77 cpv. 3 CPC

Applied to hold the withdrawing party (the plaintiff) responsible for the costs.

art. 151 CPC

Applied to hold the withdrawing party responsible for the court fees (tassa di giustizia).

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Testo completo

Incarto n. 10.1999.30 · Lugano 15 maggio 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione 7

ottobre 1999 da

AT 1 rappr. dallo RA 1 contro

CV 1, e CV 2, quest'ultima rappr. dall' RA 2,

chiedente, in applicazione della LDA, che i convenuti siano condannati in solido a pagare all'attrice fr. 68'370.20 a titolo di risarcimento danni e fr. 150'000.-, pari all'utile conseguito con la vendita illecita in Svizzera di mobili protetti da diritto d'autore;

cui la sola società CV 2, precluso il convenuto CV 1, si è opposta;

conclusa la causa di merito, in quanto proposta nei confronti di CV 2, con la sentenza 7 ottobre 2005 (su rinvio del Tribunale federale) che ha respinto la petizione per prescrizione dei crediti, caricando all'attrice spese, tassa di giustizia e ripetibili dovute alla società convenuta;

ed ora, preso atto come nei confronti del convenuto CV 1, irreperibile al suo domicilio italiano e considerato processualmente di ignota dimora ai sensi dell'art. 123 CPC, l'attrice abbia dichiarato con scritto 3 maggio 2006 di rinunciare a proseguire il procedimento;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che l'accennata dichiarazione dell'attrice configura ritiro dell'azione, ossia desistenza (art. 77 cpv. 2 e art. 352 CPC);

che la causa prende così fine senza sentenza ed è stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

che alla parte desistente vengono caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 77 cpv. 3 e

151 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo partecipato al processo;

che tuttavia, a prescindere dalle spese sostenute per la ricerca del convenuto e per le notifiche e le citazioni nella via edittale, nessun'altra spesa è stata registrata oltre le correnti spese postali e di cancelleria;

che anche la tassa di giustizia può essere oltremodo ridotta, dal momento che il contenzioso processuale si è esaurito nel rapporto tra l'attrice e la convenuta CV 2;

decreta:

1. La causa dipendente da petizione 7 ottobre 1999 di AT 1, __________, in quanto proposta contro CV 1, di ignota dimora, è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Le spese fr. 300.-

e la tassa di giustizia fr. 300.-

in totale fr. 600.-

già anticipate dall'attrice, restano a suo carico.

3. Intimazione allo

terzi implicati · 1. TE 1 2. TE 2 1. CV 1 2. CV 2 rappr. da: RA 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario