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10.1999.24 • TRAC TI 10.1999.24 Generato dall'IA

Dismissal for Failure to Deposit Advance Court Costs in Foreign Child Support Enforcement

Numero d'incarto 10.1999.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An application for the recognition and enforcement (delibazione) of a foreign judgment regarding child support payments was dismissed because the applicant failed to deposit the required advance payment for court costs by the deadline, despite the order being properly served via rogatory commission, leading the court to remove the matter from the docket without considering the merits; consequently, a parallel ordinary action filed by the applicant was deemed moot, though the court waived fees and expenses but awarded the opposing party a modest indemnity for travel and inconvenience.

Regesto Legislator

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Art. 147 CPC, Art. 137 CPC, Art. 155 CPC, Art. 12 cpv. 1 LTG, Art. 148 cpv. 3 CPC, art. 200 CPC; Dismissal for Failure to Deposit Advance Court Costs in Foreign Child Support Enforcement: Non si riscuotono tasse né spese. L'istante rifonderà alla convenuta un'indennità di fr. 200.– per la procedura davanti a questa Camera.

Parole chiave

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incasso dei contributi alimentari versamento dell'anticipo delle spese esecuzione di decisioni straniere anticipo delle spese anticipo decisioni incidentali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 cpv. 1 LTG

The request was struck from the rolls because the advance payment for procedural costs was not made, leading to the dismissal of the application.

art. 148 cpv. 3 CPC

Cited as the basis for holding the applicant responsible for the costs incurred by the court due to their useless application.

art. 200 CPC

The reasoning mentions Art. 147 CPC regarding payment of costs, which suggests procedural rules related to costs were considered, although only Art. 148 CPC is explicitly cited for cost imposition in the reasoning leading to the dispositive regarding costs.

art. 147 CPC

Cited in the reasoning as the basis for requiring the deposit of an advance for procedural costs, failure to pay which led to the dismissal.

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Testo completo

Incarto n. 10.1999.00024 · Lugano, 25 luglio 2000/ld · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire sull'istanza di delibazione presentata il 4 maggio 1998 e integrata il 15 luglio 1999 dal

__________ (patrocinato dall'avv. __________ relativa alla sentenza emessa il 7 dicembre 1989 dalla Sezione monocratica presso il Tribunale di primo grado di Iraklion nella causa (contributi alimentari) che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 12 aprile 1983 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera lo scioglimento del matrimonio per divorzio, domanda cui la moglie __________ si è opposta;

che con

sentenza del 26 settembre 1985 questa Camera ha riformato un decreto cautelare del Pretore, respingendo un'istanza provvisionale con cui l'attore chiedeva di ridurre i contributi alimentari da egli dovuti alla moglie e ai due figli da fr. 7000.– mensili complessivi a fr. 3500.– mensili complessivi dall'agosto all'ottobre 1984, rispettivamente a fr. 1200.– mensili dal novembre 1984 in poi (inc. n. 2205);

che la causa di divorzio, formalmente sospesa, pende tuttora;

che il 4 maggio 1998 __________ ha presentato a questa Camera un'istanza, integrata il

15 luglio 1999, volta a far riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera una

sentenza del 7 dicembre 1989 con cui il Tribunale di primo grado di __________, adito l'8 ottobre 1988 da __________ per conto dei figli __________ ed __________, ha fissato in 35 000 dracme da versare sull'arco di due anni il contributo alimentare in favore del figlio __________;

che lo stesso 15 luglio 1999 __________ ha introdotto a questa Camera un'“azione” avente il medesimo oggetto dell'istanza, chiedendo altresì che il giudizio di questa Camera sia trasmesso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Servizio ricuperi e anticipo alimenti;

che con ordinanza del 29 luglio 1999, notificata all'istante per commissione rogatoria, il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 15 dicembre 1999 alle ore 14.30 per discutere l'istanza di delibazione;

che a tale udienza è comparsa soltanto __________, la quale ha dichiarato di non avere mai intentato alcuna causa davanti al Tribunale di __________, di non avere rimunerato alcun legale estero, di non sapere nemmeno chi sia l'avv. __________ (il quale l'ha patrocinata in quella sede) e di non avere mai ricevuto alcuna citazione né alcuna sentenza da parte di tribunali greci;

che nelle circostanze descritte il giudice delegato di questa Camera ha fissato all'istante il 16 dicembre 1999 un termine fino al 30 giugno 2000 per prestare un anticipo di fr. 250.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte (con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'istanza sarebbe stata dichiarata irricevibile), per produrre una copia autentica o ufficiale della procura conferita da __________ all'avv. __________ e per indicare un recapito in Svizzera dove potessero essere eseguite le notificazioni a lui dirette;

che l'ordinanza del giudice delegato è stata notificata al patrocinatore dell'istante, per commissione rogatoria, l'8 febbraio 2000 (attestazione del 14 febbraio 2000 del Ministero ellenico della giustizia, Direzione A, sezione 4);

che l'istante non ha reagito all'ingiunzione;

e considerando

in diritto: che a norma dell'art. 147 CPC ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese degli atti che chiede e anticipare le somme fissate dal giudice in garanzia delle spese giudiziarie presunte;

che nella fattispecie il giudice delegato di questa Camera ha invitato l'istante il 16 dicembre 1999 a depositare entro il 30 giugno 2000 una somma di fr. 250.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'istanza sarebbe stata dichiarata irricevibile;

che l'ordinanza è pervenuta per rogatoria al patrocinatore dell'istante, come detto, l'8 febbraio 2000;

che nel termine impartitogli l'istante non ha versato alcunché e nemmeno ha postulato – per avventura – la restituzione del termine (art. 137 CPC) o il beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 155 CPC);

che in siffatte condizioni l'istanza non può essere vagliata nel merito e va stralciata dai ruoli (art. 12 cpv. 1 LTG);

che, ciò posto, l'“azione” introdotta parallelamente all'istanza diviene senza interesse, tale atto essendo manifestamente inteso a far riconoscere nelle vie ordinarie la sentenza del Tribunale di Iraklion qualora la delibazione non fosse stata possibile (mentre la delibazione in sé sarebbe stata senz'altro proponibile);

che gli oneri della procedura odierna andrebbero a carico dell'istante, il quale con la sua istanza ha provocato alla Camera civile di appello spese inutili (art. 148 cpv. 3 CPC);

che nondimeno, date le particolarità del caso e le verosimili difficoltà d'incasso, si può eccezionalmente rinunciare a tale prelievo;

che si giustifica in ogni modo di riconoscere a __________, la quale si è presentata il 15 dicembre 1999 al contraddittorio indetto da questa Camera, un'equa indennità per le spese di trasferta, gli inconvenienti e il dispendio di tempo a lei occasionati dalla citazione;

che a rigor di logica l'attuale decreto potrebbe essere intimato nelle forme edittali, l'istante non avendo indicato alcun recapito in Svizzera dove possano essere eseguite le notificazioni a lui dirette;

che, sia come sia, appare opportuno procedere un'ultima volta per commissione rogatoria, facendo eseguire la notifica dell'attuale decreto nelle vie diplomatiche;

decreta: 1. L'istanza è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Non si riscuotono tasse né spese. L'istante rifonderà alla convenuta un'indennità di fr. 200.– per la procedura davanti a questa Camera.

3. Intimazione:

– avv. __________;

– __________.

Comunicazione all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Servizio ricuperi e anticipo alimenti, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario