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10.1998.26 • TRAC TI 10.1998.26 Generato dall'IA

Co-Ownership Dissolution Settlement and Property Partition Agreement

Numero d'incarto 10.1998.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal seeking the dissolution of co-ownership concerning several real property parcels, but the dispute was resolved when the parties executed an agreement on November 22, 2000, detailing the partition of the property in kind. The court acknowledged the settlement, ordered the property division to be registered as agreed, struck the case from the rolls due to transaction, and decided to reduce the court fee due to the amicable resolution and the cessation of the case before a merit judgment, with litigation costs split equally between the parties, though legal fees were compensated.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 352 CPC; Co-Ownership Dissolution Settlement and Property Partition Agreement: The court acknowledged the settlement, ordered the property division to be registered as agreed, struck the case from the rolls due to transaction, and decided to reduce the court fee due to the amicable resolution and the cessation of the case before a merit judgment, with litigation costs split equally between the parties, though legal fees were compensated.

Parole chiave

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divisione della proprietà contratto di divisione composizione amichevole liquidazione del regime matrimoniale spese legali azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Cited in the reasoning section regarding the reduction of the court fee because the case did not end with a judgment on the merits, which indirectly justifies the fee reduction order in the dispositive.

art. 352 CPC

Cited as the procedural basis for managing the case, leading to the order striking the case from the rolls due to settlement.

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Testo completo

Incarto n.: 10.1998.00026 · Lugano 1° dicembre 2000/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione del 3 agosto 1998 dal

dott. __________ (patrocinato dall'avv. __________) contro

__________ (patrocinata dall'avv. __________);

premesso che il 3 agosto 1998 __________ ha convenuto direttamente in appello __________ per ottenere lo scioglimento della comproprietà relativa alle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (derivante dalla particella n. __________) RFD di __________;

preso atto che le parti hanno sottoscritto il 22 novembre 2000 una convenzione in cui hanno definito le modalità di scioglimento in natura della comproprietà;

richiamato il verbale d'udienza del 20 luglio 1999, che contiene la proposta di scioglimento della comproprietà discussa davanti alla giudice delegata, poi formalizzata con la firma della convenzione del 22 novembre 2000;

constatato che nell'accordo del 22 novembre 2000 le parti hanno convenuto di suddividere a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili;

ritenuto che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, sia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la vertenza sia perché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.

2. Preso atto della transazione, è fatto ordine all'Ufficio dei registri di Lugano di iscrivere le particelle:

– n. __________ e __________ RFD di __________ in esclusiva proprietà a __________, di __________;

– n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ in esclusiva proprietà a __________.

3. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a*) tassa di giustizia ridotta fr. 400.–

*b*) spese di sopralluogo fr. 30.–

*c*) spese fr. 50.–

fr. 480.–

sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

4. Intimazione:

– avv. __________;

– avv. __________.

Comunicazione all'Ufficio dei registri del Distretto di Lugano, per esecuzione dello scioglimento di comproprietà.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario