Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
ZK2 2022 7 • KG GR ZK2 2022 7 KI-generiert

Cantonal Audit Suspension Upheld Despite Procedural Challenges

Geschäftsnummer ZK2 2022 7
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The appellants challenged a lower court's order suspending proceedings initiated by a cantonal authority to address a company's lack of an authorized audit body, arguing the order was void due to erroneous party designation and lack of notification to the authority. The court rejected the appeal, reasoning that the alleged errors in party designation in a procedural order do not constitute a grave, manifest error leading to nullity, and that failure to notify a party does not invalidate the decision but merely postpones the start of its appeal deadline for that party. Furthermore, the court upheld the suspension based on procedural opportunity, finding that the parallel action filed by the appellants seeking the company's dissolution justified suspending the authority's action, as dissolution would render the audit requirement moot.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 731b cpv. 1 CO, Art. 238 lett. c CPC, Art. 238 CPC, Art. 126 cpv. 1 CPC, Art. 731b CO, Art. 939 CO; Cantonal Audit Suspension Upheld Despite Procedural Challenges: The court rejected the appeal, reasoning that the alleged errors in party designation in a procedural order do not constitute a grave, manifest error leading to nullity, and that failure to notify a party does not invalidate the decision but merely postpones the start of its appeal deadline for that party. Furthermore, the court upheld the suspension based on procedural opportunity, finding that the parallel action filed by the appellants seeking the company's dissolution justified suspending the authority's action, as dissolution would render the audit requirement moot.

Schlagwörter

KI-generiert
formelle Nichtigkeit Eröffnung des Entscheids Leitverfahren Einstellung des Konkursverfahrens Auflösung der Gesellschaft Rechtsbeständigkeit der Betreibung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 126 cpv. 1 CPC

The appeal challenging the suspension of proceedings was rejected because the suspension was deemed justified under this article.

artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to specify the conditions for lodging an appeal in civil matters against the Cantonal Court's decision.

artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF

Cited as the rules governing the admissibility, right to appeal, and procedure for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.

art. 18 cpv. 3 LOG

Applied to justify the decision being made by a single judge due to the manifest lack of merit of the appeal.

art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for imposing court costs on the appellants due to the rejection of their appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni

Sentenza del 14 aprile 2023

N. d'incarto ZK2 22 7

Istanza Seconda Camera civile

Composizione Moses, presidente

Parti A._____ reclamante

B._____ reclamante

entrambi patrocinati dall'avv. Michele Micheli Nievergelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan contro

Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni Ringstrasse 10, 7001 Coira resistente

E._____ AG resistente patrocinata dall'avv. Andrea Wieser Chesa Wieser, 7524 Zuoz

Oggetto sospensione del procedimento

Atto impugnato disposizione ordinatoria processuale del giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja del 31.01.2022, comunicata il 03.02.2022 (n. d'incarto 135-2020-324) Comunicazione 14 aprile 2023

2/6 Ritenuto in fatto:

A. In data 26 ottobre 2020 il Cantone dei Grigioni, rappresentato dall'dall'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni (in seguito: Ispettorato) ha chiesto al Tribunale regionale Maloja di prendere le misure necessarie a norma dell'art. 731b cpv. 1 CO nei confronti della società E._____ AG, difettando questa di un organo di revisione abilitato. In data 10 novembre 2020 B._____ e A._____ hanno presentato una richiesta d'intervento adesivo.

B. Il 31 gennaio 2022 il Tribunale regionale Maloja ha ordinato la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato della decisione nella procedura 115-2021-6, avviata da B._____ e A._____ nei confronti della società E._____ AG il 12 febbraio 2021.

C. Il 14 febbraio 2022 B._____ e A._____ sono insorti al Tribunale cantonale con un reclamo, chiedendo che la disposizione ordinatoria del 31 gennaio 2022 sia dichiarata nulla; in via subordinata ne chiedono l'annullamento. E._____ AG postula la reiezione del gravame nella misura della sua ricevibilità. L'Ispettorato ha rinunciato a presentare osservazioni.

Considerando in diritto:

1. I reclamanti si dolgono di un'errata designazione delle parti nella disposizione ordinataria impugnata e della mancata notificazione della medesima all'Ispettorato. L'errata designazione delle parti comporterebbe la nullità dell'atto impugnato; la mancata notificazione ne inficerebbe la validità.

1.1 Una decisione è nulla quando l'errore che la intacca è particolarmente grave, manifesto (o almeno facilmente riconoscibile) e il fatto di riconoscere la nullità non sia di grave nocumento per la certezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l'incompetenza funzionale o materiale dell'autorità giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 145 III 436 consid. 4; 147 III 226 consid. 3.1.2; TF 5A_367/2019 del 23.6.2020 consid. 5.1).

Per quanto riguarda la designazione delle parti, i reclamanti si appellano all'art. 238 lett. c CPC. Tale norma statuisce che la decisione contiene la designazione delle parti e dei loro rappresentanti. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha espresso dubbi in merito all'applicabilità dell'art. 238 CPC

3/6 alle disposizioni ordinatorie, lasciando tuttavia la questione indecisa (TF 5A_120/2012 del 21.06.2012 consid. 4.1; 4A_569/2020 del 14.12.2020 consid. 4.2). La decisione di sospendere il procedimento costituisce una siffatta disposizione ordinatoria. La designazione errata o incompleta delle parti non costituisce quindi in alcun modo un errore particolarmente grave e manifesto tale da comportare la nullità dell'atto impugnato.

1.2 La mancata notificazione di un'ordinanza o di una decisione non ne comporta, di regola, la nullità. L'atto, la cui notificazione non è avvenuta, non esplica tuttavia effetti nei confronti della parte alla quale non è pervenuto. Nei confronti di quest'ultima, il termine d'impugnazione inizia a decorrere nel momento in cui essa ne ha potuto prendere conoscenza (DTF 144 IV 57 consid. 2.3; TF 5A_305/2021 del 4.10.2021 consid. 4.4.1).

Ai reclamanti, la decisione di sospensione è stata notificata correttamente. L'Ispettorato, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti (act. A.1, pag. 9) e alla luce della precitata giurisprudenza, non è stato privato della facoltà di ossequiare ai termini di ricorso. La censura è quindi infondata.

2. A norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC, il giudice può sospendere il procedimento se motivi di opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall'esito di un altro procedimento.

I reclamanti ritengono che i presupposti per una sospensione del procedimento non siano adempiuti, in quanto – in sintesi – il procedimento avviato dall'Ispettorato e l'azione da loro promossa sarebbero di natura diversa. Ammettere la prassi del Tribunale regionale vorrebbe dire che agli azionisti di una società sarebbe sufficiente avviare una procedura parallela "fantoccio" al solo fine di sospendere la procedura prevista dall'art. 731b CO (ora art. 939 CO).

Dalla decisione impugnata si evince che i reclamanti hanno presentato un'azione civile autonoma, con la quale chiedono lo scioglimento della società convenuta. È evidente che, in caso di scioglimento della società, l'adozione di misure a norma dell'art. 731b CO diventerebbe superflua, ciò che giustifica una sospensione della procedura avviata dall'Ispettorato. Del resto, le condizioni per una sospensione secondo l'art. 126 cpv. 1 CPC vanno valutate alla luce del caso concreto e non in termini astratti. Nell'evenienza, sono i reclamanti medesimi, e non un terzo interessato a dilungare la procedura a loro discapito, ad avere chiesto in una procedura parallela lo scioglimento della società. Anche sotto questo profilo, la sospensione ordinata dal Tribunale regionale non presta il fianco alla critica.

4/6

3. I reclamanti chiedono che al Tribunale regionale sia intimato di riprendere senza indugio la procedura, censurando una violazione del principio di celerità. Rilevandosi corretta la sospensione del procedimento, non vi è motivo di chinarsi su tale questione.

4. Manifestamente infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG). Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dei reclamanti.

5/6 La Seconda Camera civile pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 2'000.00, è posta in solido a carico dei reclamanti.

3. I reclamanti sono tenuti a versare alla resistente E._____ AG CHF 2'000.00 a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.

4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

5. Comunicazione a:

6/6