Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party appealed a lower court's decision that dissolved and ordered the liquidation of their entity. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 1,000 advance fee by the final extended deadline, leading the court to refuse to consider the merits of the appeal pursuant to the relevant procedural law, although it waived the imposition of judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 939 CO, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 18 cpv. 3 LOG, Art. 72 LTF, artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 1,000 advance fee by the final extended deadline, leading the court to refuse to consider the merits of the appeal pursuant to the relevant procedural law, although it waived the imposition of judicial costs.
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KI-generiertThis article was the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
Cited in the dispositive to indicate the possibility of filing an appeal in civil matters.
Cited in the dispositive to indicate the applicable rules for the appeal procedure.
Volltext
Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Decisione del 13 giugno 2022
N. d'incarto ZK2 22 21
Istanza Seconda Camera civile
Composizione Moses, presidente
Parti A._____ reclamante
Oggetto adozione di misure necessarie (art. 939 CO)
Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico del 22.04.2022 (no. d'incarto 135-2022-31).
Comunicazione 13 giugno 2022 Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione del 22 aprile 2022 il Tribunale regionale Moesa ha prononciato lo scioglimento di A._____, ordinandone la liquidazione secondo le norme applicabili al fallimento. Avverso tale decisione A._____ ha presentato reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni.
2. La reclamante è stata invitata il 4 maggio 2022 a versare un anticipo di CHF 1'000.00 entro il 16 maggio 2022. Con decreto del 19 maggio 2022 le è stato accordato un termine suppletorio scadente il 30 maggio 2022 per provvedere al pagamento dell'anticipo richiesto. Entro il termine assegnato, la reclamante non ha versato alcun anticipo. A norma dell'art. 101 cpv. 3 CPC non si entra quindi nel merito del reclamo.
3. Nell'evenienza si giustifica di rinunciare al prelievo di spese giudiziarie. Il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
2/3 La Seconda Camera civile pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
4. Comunicazione a:
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