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ZF 2005 67 • KG GR ZF 2005 67 KI-generiert

Client v. Bank: Erroneous Trade Reversal Liability

Geschäftsnummer ZF 2005 67
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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A client sued their bank after the bank reversed a profitable trade of warrants executed via an online service, resulting in a claimed loss of gain, because the initial purchase price was significantly below the market rate, prompting the counterparty to cancel the transaction pursuant to internal directives concerning erroneous trades. The appellate court reasoned that the relationship was a commission agreement, and the bank, acting as commission agent, was only liable for failing to execute the mandate diligently, not for the non-performance of the underlying trade by the third party, especially since the cancellation was due to a manifest error and the bank correctly reversed the transactions after the cancellation, thus the client bore the risk of execution, leading to the dismissal of the claim.

Legislator-Regeste

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Art. 220 cpv. 1 CPC, Art. 226 cpv. 1 CPC, Art. 398 CO, Art. 425 cpv. 1 CO, Art. 398 cpv. 2 CO, Art. 431 cpv. 1 CO; Client v. Bank: Erroneous Trade Reversal Liability: The appellate court reasoned that the relationship was a commission agreement, and the bank, acting as commission agent, was only liable for failing to execute the mandate diligently, not for the non-performance of the underlying trade by the third party, especially since the cancellation was due to a manifest error and the bank correctly reversed the transactions after the cancellation, thus the client bore the risk of execution, leading to the dismissal of the claim.

Schlagwörter

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Drittansprache Wechselerklärung Kaufpreis arglistige Vermögensschädigung Devisengeschäft Bankenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 122 cpv. 1 e 2 CPC

Rule applied for allocating procedural costs and indemnities based on the outcome of the appeal (loser pays principle).

art. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC

Cited as fulfilling the formal requirements for the admissibility of the appeal.

art. 220 cpv. 1 CPC

Cited to determine the inadmissibility of the appellant's supplementary requests made with the response.

art. 226 cpv. 1 CPC

Cited to deny the admission of new evidence before the appellate court.

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Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________

Rif.: Coira, 24 aprile 2006 Comunicata per iscritto il: ZF 05 67

(Beim Bundesgericht ist eine Berufung hängig.)

Sentenza Camera civile

Presidenza Presidente Brunner Giudici Heinz-Bommer, Riesen-Bienz, Giger e Zinsli Attuario Crameri

——————

Visto l’appello civile

del C . , convenuto e appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Andrea Toschini, Casa Moesa, 6535 Roveredo,

contro

la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 19/29 agosto 2005, comunicata il

16 settembre 2005, in re A. E., attore e appellato, rappresentato dall’avv. dott. iur. Tuto Rossi, Viale Stazione 31c, 6500 Bellinzona, contro il convenuto e l’appellante, concernente azione creditoria,

è risultato:

A. Con contratto del 22 ottobre 2003 Antonio e B. E. hanno aperto un conto ed un deposito presso il C. di D.. Contemporaneamente con accordo per l’utilizzo dei servizi Direct Net essi hanno ottenuto l’accesso tramite computer alle prestazioni della banca.

Il 13 aprile 2004, alle ore 10.54, A. E., tramite l’accesso Direct Net, ha ordinato al C. di acquistargli presso la F. (detta appresso F.) 30'000 pezzi di warrants sulla Clariant CLNVG, valore no. 1768964, emessi dalla Banca Cantonale Vodese. Il C. ha eseguito l’or-dine, comperando i pezzi di warrants al prezzo unitario di fr. 0.30 e addebitando di fr. 9'074.90 il conto dei coniugi E.. Dopo aver notato che il prezzo dei pezzi di warrants era salito a fr. 0.58, lo stesso giorno, alle ore 11.48,

A. E. ha impartito l’ordine di venderli. Anche questo ordine è stato eseguito dal C., che ha accreditato di fr. 17'231.80 il conto dei clienti.

Costatato che il prezzo di fr. 0.30 dei pezzi di warrants differiva sensibilmente dal prezzo di mercato, la F. ha annullato la compera degli stessi. La pubblicazione dell’annullamento è avvenuta il 13 aprile 2004 alle ore 12.05. In seguito il C. ha stornato tanto l’acquisto quanto la vendita dei pezzi di warrants (accredito fr. 9'074.90, addebito fr. 17'231.80), ciò che A. E. non ha accettato.

B. Con istanza del 19 maggio 2004 al Presidente del Circolo di D. A. E. ha proposto azione creditoria dell’importo di fr. 8'556.90 (fr. 8'156.90 di mancato guadagno [fr. 17'231.80 – 9'074.90] e fr. 400.-- di costi preprocessuali) contro il C.. Fallito il tentativo di conciliazione, il 3 giugno 2004 è stato rilasciato il libello coi seguenti petiti:

Di parte attrice:

“1. Il C. è condannato a pagare ad A. E., 6535 D., la somma di CHF 8'556.90 più interessi al 5% dal 15.4.2004 per CHF 8'156.90 e dal 19.5.2004 per CHF 400.--.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

Di parte convenuta:

“1. L’istanza è integralmente respinta.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

Proseguita la causa colle stesse richieste con istanza processuale del 23 giugno 2004, risposta del 23 settembre 2004 e un secondo scambio di scritti del 18 ottobre 2004, rispettivamente del 24 novembre 2004, il Tribunale del Distretto

Moesa con sentenza del 19/29 agosto 2005, comunicata il 16 settembre 2005, ha giudicato:

“1. L’istanza processuale 23 giugno 2004 è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza il C., D., è obbligato a versare al signor A. E., D., l’importo di CHF 8'556.90 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2004 su CHF 8'156.90.

2. La tassa di giustizia di CHF 2'300.--, di scritturazione di CHF 525.-- e le spese diverse di CHF 217.--, per complessivi CHF 3'042.--, sono a carico del convenuto, con l’obbligo di versare all’attore la somma di CHF 2'765.-- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione.”

C. Contro questo giudizio il C. è insorto con appello del 29 settembre 2005 al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto:

“1. L’appello è accolto e la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 19/29 agosto 2005/16 settembre 2005 è riformata. Di conseguenza l’azione tendente al pagamento di fr. 8'556.90 più interessi al 5% (dal

15 aprile 2004 su fr. 8'156.90 e dal 19 maggio 2004 sui restanti fr. 400.--)

promossa da A. E. nei confronti del C. viene integralmente respinta.

2. Protestate spese e ripetibili di prima e di seconda istanza.”

A. E. ha proposto la reiezione dell’appello.

La Camera civile considera :

1. Dichiarato con proposte formulate il 29 settembre 2005 contro la

sentenza del Tribunale del Distretto Moesa del 19/29 agosto 2005, comunicata il 16 settembre 2005, e debitamente motivato con memoria del 2 dicembre 2005, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli artt. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è ricevibile in ordine.

2. Dal profilo formale colla risposta l’appellato chiede che siano interrogati i testi G. (nuovamente) ed H..

Ai sensi dell’art. 220 cpv. 1 CPC l’appellato, che personalmente non ha interposto appello, può a sua volta presentare appello adesivo formulando delle proposte entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della dichiarazione d’appello. Le proposte devono quindi essere fatte, pena la perenzione del diritto d’assunzione delle prove, al più tardi coll’appello adesivo. Postulate colla risposta d’appello, esse sono intempestive e quindi inammissibili. Inoltre non si può fare a meno di rilevare che giusta l’art. 226 cpv. 1 CPC dinanzi all’istanza d’appello le parti non possono offrire nuovi mezzi di prova. Esse possono invece esigere che vengano assunti i mezzi di prova proposti entro termine utile dinanzi alla prima istanza ma non accolti dalla stessa, per quanto essi possano essere di importanza essenziale per il giudizio della questione controversa. I testi offerti dall’appellato non possono essere ammessi, poiché il primo è stato escusso dall’istanza precedente e il secondo è nuovo.

3. Coll’appello la questione della legittimazione attiva dell’attore non è stata ripresa. Di conseguenza questo punto non deve essere riconsiderato.

4. a) Il convenuto s’è obbligato ad aprire un conto ed un deposito intestati all’attore ed alla sua moglie. Questo rapporto contrattuale è retto dalle condizioni generali e dal regolamento di deposito (atti 3.3, 3.9 e 3.10). Inoltre la banca ha concesso ai clienti l’utilizzo dei servizi Direct Net conformemente alle condizioni per Direct Net (atti 3.8 e 3.11). Lo scopo dei contratti del 22 ottobre 2003 era perciò la gestione del conto, la custodia di depositi e la compera nonchè vendita di cose mobili o di cartevalori; si trattava quindi di un negozio giuridico misto. Esiste quindi un’unione del mandato (art. 394 segg. CO), della commissione (art. 425 segg. CO) e del contratto di deposito (art. 472 segg. CO). Nel concreto caso la vertenza volge attorno ad ordini di borsa, per cui in primo piano stanno le norme sulla commissione. Il convenuto era quindi responsabile della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 425 cpv. 2 in unione coll’art. 398 CO).

b) In sostanza l’istanza precedente espone che la Direttiva 15 della F. relativa alla procedura in caso di mistrades, vale a dire d’errori di transazioni (atto 3.14), quindi la facoltà d’annullare l’acquisto dei pezzi di warrants, non è applicabile nei confronti dell’attore, poiché riguarda unicamente il rapporto tra la F. ed il convenuto e non la relazione tra quest’ultimo e l’attore. Di conseguenza, sempre a dire dei primi giudici, per difetto sia di una base contrattuale o legale, sia dell’autorizzazione del titolare del conto, il convenuto non poteva stornare la compera e la vendita dei pezzi di warrants. Per tale motivo essi gli rimproverano una violazione degli obblighi contrattuali ai sensi degli artt. 97, 397 e 398 CO e lo condannano a rifondere all’attore l’importo di fr. 8'556.90 oltre l’interesse. Questo parere è insostenibile.

c) Ai sensi dell’art. 425 cpv. 1 CO commissionario in materia di compra e vendita è colui che s’incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, del committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori. Tra l’attore ed il convenuto è stato stipulato un contratto di commissione tant’è vero che il convenuto ha concluso in nome proprio, ma per conto dell’attore due contratti, l’uno di compera e l’altro di vendita di 30'000 pezzi di warrants colla F. (art. 2 lett. d della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari [Legge sulle borse, RS 954.1], art. 3 cpv. 5 della relativa ordinanza, RS 954.11; Andreas von Planta/Christian Lenz, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. Aufl. 2003, artt.

425 – 438, n. 1 e 2; Gautschi, Berner Kommentar, Bd. VI/2/6, 2. Aufl. 1961, pag. 8; Altherr/ Brem/Bühlmann, Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Aufl., Bern 1994, art.425, n. 2). La compera è stata addebitata (fr. 9'074.90) e la vendita (fr. 17'231.80) accreditata sul conto dell’attore. L’acquisto delle cartevalori è poi stato annullato dalla F., poichè il prezzo di fr. 0.30 delle stesse differiva sensibilmente dal prezzo di mercato. Forzatamente l’annullamento della compera ha impedito la vendita della cartevalori. Il negozio giuridico in esecuzione del contratto di commissione non è quindi stato adempito. Intanto conformemente alle prescrizioni legali la commissione non implica la responsabilità per l’inadempimento del negozio, se come nel concreto caso non v’è stata una violazione del contratto di commissione, causata per colpa del commissionario. Per la responsabilità è necessaria un’esplicita assicurazione contrattuale, che il convenuto non ha dato. Il committente porta il rischio d’adempimento del contratto di compera, concluso in esecuzione del contratto di commissione, poiché il commissionario agisce per suo conto (Andreas von Planta/Christian Lenz, op. cit., art. 425, n. 3 e 4).

Anche la responsabilità del mandatario per l’inadempimento del mandato è giustificata dalla circostanza che egli risponde dell’inadempimento, che questo sta dunque nel suo ambito di rischio. Tuttavia come la responsabilità contemplata dagli art. 41 e 97 CO anche quella per la fedele e diligente esecuzione dell’affare affidato al mandatario (art. 398 cpv. 2 CO) è una responsabilità per colpa (anche se con invertito onere della prova). Non è l’impossibilità d’adempimento d’ascrivere alla colpa del mandatario cade la premessa dogmatica della sua responsabilità. Inadempimenti di cui il mandatario non è responsabile sono a rischio del mandante. L’impossibilità d’adempimento esente da colpa del mandatario ha per conseguenza che la richiesta d’esecuzione del mandato s’estingue senza obbligo d’indennizzo da parte del mandatario (Fellmann, Berner Kommentar, Bd. VI/2/4, 1992, art. 398 CO, n. 227).

Alla stessa conclusione si giunge anche in applicazione degli artt. 431 cpv. 1 e 402 cpv. 1 CO. Il diritto del commissionario alla rifusione delle anticipazioni delle spese e degli altri sborsi è qualificato nel senso che presuppone un’azione nell’interesse del committente (art. 431 cpv. 1 CO). Secondo il senso questa limitazione è la stessa di quella dell’art. 402 cpv. 1 CO, che richiede una regolare esecuzione del mandato. Esatta è quindi un’esecuzione oggettivamente corretta. Per contro il

diritto alla rifusione delle anticipazioni delle spese e degli altri sborsi non dipende dal successo delle prestazioni del commissionario. Anche se il contratto concluso in esecuzione della commissione è annullato ed il commissionario non ha quindi

diritto alla provvigione, egli ha però diritto alla rifusione delle spese. In analogia con questo diritto ed alle stesse condizioni a lui spetta anche il diritto d’essere liberato da assunte obbligazioni. Il commissionario che in nome proprio, ma per conto del committente assume degli obblighi pecuniari nei confronti di un terzo ha la facoltà di rivendicarli. È il commissionario gestore di un conto del committente può compensare le sue pretese (Andreas von Planta/Christian Lenz, op. cit., art. 431, n. 2 e 5; Gautschi, op. cit., art. 431, n. 5a). Il diritto di compensazione è esplicitamente previsto dall’art. 8 delle Condizioni generali della banca (atto 3.9). Nel concreto caso il convenuto ha eseguito la commissione in modo corretto, senza violare il suo dovere di diligenza. Su ordine dell’attore ha comperato e venduto i pezzi di warrants addebitando di fr. 9'074.90 e accreditando di fr. 17'231.80 il conto dei clienti. In seguito all’annullamento della compera delle cartevalori da parte della F. altro non ha potuto fare che stornare l’acquisto e la vendita delle cartevalori (accredito fr. 9'074.90, addebito fr. 17'231.80). Contrariamente all’assunto dell’attore, per queste operazioni non è necessaria la sua autorizzazione. Il diritto di compensazione della banca non è condizionato dall’autorizzazione del cliente.

d) Dell’annullamento della compera dei pezzi di warrants l’attore è stato informato tempestivamente. L’accesso ai servizi Direct Net della banca gli ha permesso di prendere conoscenza dello storno della compera delle cartevalori già durante la pausa di mezzogiorno del 13 aprile 2004 e di recarsi nel primo pomeriggio dello stesso giorno dal suo consulente bancario per chiarire la faccenda. La censura di violazione dell’obbligo d’informazione da parte del convenuto si rivela perciò infondata.

e) Del pari dicasi dell’eccezione d’aver tralasciato di contestare la tempestività della comunicazione e l’esistenza del mistrade, ossia dell’errore di transazione. Le cifre 4.1 e 4.1bis delle Condizioni generali della F. dispongono che i partecipanti ed i loro negoziatori borsistici registrati sono tenuti ad agire conformemente all’etica professionale, ad osservare i regolamenti della borsa ed a conformarsi alle sue decisioni (cfr. Nobel, Schweizerisches Finanzmarktrecht, 2. Aufl. Bern 2004, §

10, n. 147). Costata la F. l’immissione d’una transazione erronea ed annulla l’operazione, essa invita i negoziatori interessati a stornarla immediatamente (atto 3.13). Dalla borsa la decisione d’annullamento è poi confermata alle parti interessate. Su domanda di una parte, la borsa può giustificare la sua decisione per iscritto (cifra 6 della Direttiva 15 della F., atto 3.14). Ne viene che la decisione d’annullamento della

F. è conforme alle anzidette cifre delle regolarizzazioni borsistiche. Ad essa il convenuto è vincolato. La contestazione è esclusa, data è unicamente la possibilità di contattare la borsa per la motivazione scritta della decisione. L’attore contesta la decisione, ma non spende una parola per indicare esattamente in che consista la pretesa erroneità della stessa.

5. Per i motivi suesposti l’appello va accolto, l’impugnata sentenza annullata e l’azione respinta. Gli oneri processuali e le indennità a titolo di ripetibili seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC). L’istanza precedente ha omesso di considerare le spese della procedura di conciliazione di fr. 400.--, che vanno pure a carico dell’attore.

La Camera civile giudica:

1. L’appello è accolto, l’impugnata sentenza è annullata e l’azione è respinta.

2. I costi delle procedure di conciliazione di fr. 400.--, di prima istanza di fr.

3'042.-- e d’appello, questi consistenti nelle tasse di giustizia di fr. 3'000.-- e di scritturazione di fr. 120.--, quindi dell’importo totale di fr. 3'120.--, vanno a carico di A. E., che rifonde al C. un’indennità di fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili delle sedi distrettuale e cantonale.

3. Comunicazione a:

__________

Per la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario