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ZB 2007 48 • KG GR ZB 2007 48 KI-generiert

Appeal Regarding Dismissal Based on Partial Judicial Settlement Acknowledgment

Geschäftsnummer ZB 2007 48
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The appellate court reviewed a civil appeal challenging a conciliation judge's decision to dismiss a debt collection action based on a judicial settlement. The initial action was for a sum of money, and during conciliation, the defendant acknowledged a partial debt of 12,000 plus interest, which was recorded; although the defendant later attempted to revoke this acknowledgment during subsequent, unsuccessful settlement negotiations, the court reasoned that the partial acknowledgment was a unilateral, binding declaration that partially settled the case. The plaintiff's subsequent action of requesting dismissal based on this acknowledged amount, effectively accepting the partial settlement while tacitly abandoning the remainder of the claim (including interest), resulted in a situation where the parties' claims aligned on the undisputed portion, justifying the conciliation judge's decision to dismiss the case as settled according to the relevant procedural rules, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 72 CPC, Art. 70 CPC, Art. 233 cpv. 2 CPC, Art. 24 CO, Art. 70 cpv. 1 CPC, Art. 122 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Regarding Dismissal Based on Partial Judicial Settlement Acknowledgment: The initial action was for a sum of money, and during conciliation, the defendant acknowledged a partial debt of 12,000 plus interest, which was recorded; although the defendant later attempted to revoke this acknowledgment during subsequent, unsuccessful settlement negotiations, the court reasoned that the partial acknowledgment was a unilateral, binding declaration that partially settled the case. The plaintiff's subsequent action of requesting dismissal based on this acknowledged amount, effectively accepting the partial settlement while tacitly abandoning the remainder of the claim (including interest), resulted in a situation where the parties' claims aligned on the undisputed portion, justifying the conciliation judge's decision to dismiss the case as settled according to the relevant procedural rules, leading to the dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Schuldtilgungserklärung Vergleichsverhandlungen Normenkontrolle Teilentscheid Rechtshilfe in Zivilsachen Verfahrensvorschriften azione creditoria | Prozessrecht 232 Ziff. 1-8 ZPO

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 72 CPC

The main ground for affirming the decision is based on the court's interpretation of the conditions under which the procedure can be struck off according to this article, contrasting it with the facts.

Art. 70 cpv. 1 CPC

The court ruled that the action was rightfully struck off based on the partial withdrawal/acknowledgment of the claim according to this provision.

Art. 122 cpv. 1 e 2 CPC

This provision was used to determine that the costs of the appeal procedure follow the outcome of the case (loser pays).

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Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________

Rif.: Coira, 25 febbraio 2008 Comunicata per iscritto il: ZB 07 48

Sentenza Commissione del Tribunale cantonale

Presidenza Presidente Brunner Giudici Sutter-Ambühl e Riesen-Bienz Attuario Crameri

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Visto il ricorso civile

di X., convenuta e ricorrente, rappresentata dall'avv. lic. iur. Reto Bongulielmi, 6535 Roveredo,

contro

il decreto di stralcio del Vicepresidente del Circolo di Roveredo del 23 ottobre 2007, comunicato il 23 ottobre 2007, in re Y., attore e resistente, rappresentato dall'avv. Paola Bottinelli Raveglia, Casa Moesa, 6535 Roveredo, contro la convenuta e ricorrente,

concernente azione creditoria,

è risultato:

A.a Il 21 agosto 2006 Y. ha adito per azione il Vicepresidente del Circolo di Roveredo quale conciliatore chiedendo che X. sia condannata a versargli la somma di fr. 29'731.85 oltre interesse del 5% dal 15 novembre 2005. In sede dell'udienza di conciliazione del 13 ottobre 2006 la convenuta ha postulato che per difetti d'opera, ritardi di consegna e conteggi errati la pretesa venga ridotta a fr. 12'000.--. Per dare la possibilità alle parti di transigere la lite, il conciliatore ha disposto di tenere aperto il verbale dell'udienza di conciliazione fino al 27 ottobre 2006, in ogni caso fino a tre mesi; trascorso questo termine ogni parte poteva domandare il rilascio del libello. Ha altresì stabilito che in caso di mancato accordo il libello era rilasciato su istanza della parte più diligente.

A.b Con scritto del 21 novembre 2006 la convenuta ha informato il conciliatore che era disposta a transare pagando l'importo di fr. 16'000.-- a condizione che l'attore raddrizzasse il camino e fornisse una polizza a copertura della garanzia contrattuale. Il 1° dicembre 2006 ella gli ha poi comunicato che l'attore non accettava di riparare il camino, che la polizza assicurativa non era stata fornita, che di conseguenza ritirava la proposta transattiva del 21 novembre 2006 nonché le domande libellari messe a verbale il 13 ottobre 2006 e che non si opponeva ad un'eventuale seconda udienza di conciliazione.

Il 4 dicembre 2006 l'attore ha fatto sapere al conciliatore che alla proposta di transazione della convenuta egli aveva risposto con una controproposta transattiva, che questa era stata rifiutata dalla controparte e pertanto decadeva. Inoltre egli s'è opposto ad un nuovo tentativo di conciliazione nonché al ritiro delle domande libellari ed ha chiesto che sia rilasciato il libello. Il 24 gennaio 2007 l'attore ha nuovamente sottoposto alla convenuta la controproposta di transazione. Stando agli atti sulla stessa la controparte non s'è più espressa.

Con scritto del 27 settembre 2007 al conciliatore l'attore ha postulato che in seguito a "transazione del 13 ottobre 2006" l'azione sia stralciata dal ruolo per la somma di fr. 12'000.-- oltre interesse del 5% dal 15 novembre 2005, che i costi di procedura siano messi a carico delle parti in ragione della metà ciascuna e che le ripetibili siano compensate. La stessa richiesta l'ha ripetuta l'8 ottobre 2007.

B. Con decreto del 23 ottobre 2007 il conciliatore ha stralciato dal ruolo la procedura di conciliazione per intervenuta transazione giudiziaria. I costi dell'importo complessivo di fr. 350.-- sono stati messi a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, le ripetibili sono state compensate.

C. Contro il decreto di stralcio l'8 novembre 2007 la convenuta è insorta dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale con ricorso volto ad ottenere, con protesta di spese e ripetibili, l'annullamento e indirettamente lo stralcio della causa in applicazione dell'art. 72 CPC.

Il conciliatore ha proposto la reiezione del ricorso. L'attore ha postulato che il ricorso sia dichiarato irricevibile, in subordine che sia respinto.

La Commissione del Tribunale cantonale considera :

1. Interposto l'8 novembre 2007 contro il decreto di stralcio del Vicepresidente del Circolo di Roveredo del 23 ottobre 2007, comunicato lo stesso giorno, censurate delle violazioni di diritto, tempestivo e motivato, il ricorso è ricevibile in ordine (artt. 232 e 233 CPC).

2.1 La ricorrente chiede che l'impugnato decreto di stralcio sia cassato e che sia fatto ordine al conciliatore di stralciare la causa in applicazione dell'art. 72 CPC.

2.2 L'art. 72 CPC stabilisce che su proposta motivata di una delle parti il verbale può essere tenuto in sospeso fino a tre mesi senza contare le ferie giudiziarie e che trascorso questo termine, ognuna delle parti può esigere il rilascio del libello. Inoltre che il presidente di circolo può stralciare la procedura con ripartizione delle spese, se il libello non viene richiesto nemmeno dopo una proroga del suddetto termine.

2.3 Il petito della convenuta di mettere a verbale dell'udienza di conciliazione che la pretesa dell'attore sia accolta unicamente nella misura di fr. 12'000.-- (atti 3 e 4) è, secondo il senso, inequivocabilmente un riconoscimento parziale del rivendicato credito. A differenza della transazione il riconoscimento è una dichiarazione unilaterale nei confronti del tribunale; una simile dichiarazione è segnatamente anche nell'ambito della procedura di conciliazione possibile (vedi art.

70 CPC) ed ha carattere vincolante, che obbliga definitivamente la parte (Walder, Prozesserledigung ohne Anspruchsprüfung nach zürcherischem Recht, Zürich 1966, pagg. 142 seg.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1979, pagg. 399 seg). Non è quindi necessaria l'accettazione della controparte come nel caso di una transazione ed una successiva revoca (unilaterale) non è di massima più possibile. Di conseguenza nella misura dichiarata il processo viene parzialmente sbrigato (Walder, op. cit., pag. 144). La revoca del parziale riconoscimento di fr. 12'000.--, dichiarata con scritto del 1° dicembre 2006, non può perciò essere considerata fin dall'inizio. Ciò a maggior ragione perché il riconoscimento è stato revocato dopo che le parti nell'ambito delle trattative transattive non sono riuscite a mettersi d'accordo (cfr. atto 6). In questa procedura delle nuove allegazioni nell'istanza di ricorso non può essere tenuto conto (art. 233 cpv. 2 CPC). Del resto esse neanche sono avanzate per rivendicare un errore ai sensi dell'art. 24 CO, sicchè i giudici cantonali non devono occuparsene ulteriormente.

2.4 Tenendo in sospeso il verbale dell'udienza di conciliazione fino al 27 ottobre 2006, in ogni caso fino a tre mesi giusta l'art. 72 CPC, il conciliatore ha concesso alle parti la possibilità di venire ad una transazione eccedente il parziale riconoscimento della convenuta. Trattative a questo riguardo sono effettivamente state condotte (cfr. atti 5 - 8). Ad una transazione le parti non sono però arrivate. In simili circostanze, trascorsi i tre mesi, su richiesta di una parte, il conciliatore avrebbe dovuto rilasciare il libello coi relativi petiti e la causa sarebbe stata giudicata dal tribunale distrettuale, tenendo conto del parziale riconoscimento conformemente al petito della convenuta.

2.5 Ciò è stato impedito dal modo di procedere dell'attore, che s'è accontentato del parziale riconoscimento per l'importo di fr. 12'000.-- ed inoltre ha rinunciato tacitamente all'interesse, che ha chiesto, ma il conciliatore non gli ha assegnato. Accettando il pagamento di fr. 12'000.-- (atti 9 e 10), l'attore ha quindi ritirato l'azione nella misura della somma non riconosciuta. Il ritiro dell'azione in questa misura è pure una dichiarazione unilaterale nei confronti del giudice, che è vincolante come il parziale riconoscimento della convenuta. Con questo parziale ritiro da parte dell'attore i petiti delle parti concordavano, sicchè per il tribunale non v'era più niente da giudicare. Pertanto a buon diritto l'azione è stata stralciata dal ruolo in applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CPC ed è stata decisa la ripartizione delle spese di procedura e delle indennità a titolo di ripetibili. Sulla circostanza dello stralcio dell'azione la convenuta non deve essere sentita. Ciò risulta dalla suddetta circostanza stessa. Le parti avrebbero dovuto essere udite unicamente quanto al carico delle spese e ripetibili (art. 70 cpv. 1 CPC). In concreto esse non sono state sentite, tuttavia la ricorrente non ha censurato tale omissione (vedi ricorso pag. 4 cifra 4). Visto l'esito della procedura di conciliazione è senz'altro giustificato addossare le spese alle parti in ragione della metà cadauna e compensare le ripetibili.

2.6 In considerazione di quanto esposto, la pretesa della ricorrente si rivela manifestamente infondata. In applicazione dell'art. 72 CPC la procedura può essere stralciata unicamente se il verbale è tenuto aperto, le parti non ritirano rispettivamente non riconoscono l'azione o non addivengono ad una transazione e non chiedono il rilascio del libello. Ciò non è stato il caso nell'evenienza concreta. L'impugnato decreto di stralcio merita perciò d'essere confermato.

3. Le spese di procedura e l'indennità a titolo di ripetibili seguono la soccombenza (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).

La Commissione del Tribunale cantonale giudica:

1. Il ricorso è respinto.

2. I costi della procedura di ricorso di fr. 1'500.-- (tassa di scritturazione inclusa)

vanno a carico della ricorrente, che rifonde al resistente un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'000.--.

3. Contro questa decisione relativa ad una causa di valore litigioso di meno di fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt.

72 e 74 cpv. 2 lit. a LTF al Tribunale federale, se si pone una questione di

diritto d’importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta gli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura dei ricorsi fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF.

4. Comunicazione a:

__________

Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario