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VR2 2025 7 • KG GR VR2 2025 7 KI-generiert

Taxpayer v. Tax Administration Regarding Refusal to Rectify Final Assessments Based on Newly Discovered Evidence

Geschäftsnummer VR2 2025 7
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A taxpayer sought rectification of final tax assessments for 2018 and 2019, claiming that interest income previously taxed was actually tax-exempt private capital gains, supported by newly obtained documentation from a French bank concerning the underlying securities. The tax administration refused to review the merits of the rectification request, treating it as a request for revision, because the taxpayer could have presented the now-cited evidence during the ordinary assessment procedure. The appellate court upheld the refusal to review the merits, reasoning that revision is excluded if the applicant, with reasonable diligence, could have presented the grounds in the initial proceeding, and found that the taxpayer failed to explain why timely consultation of the required documentation from the securities issuer was impossible, thus failing to meet the burden of proof required for newly discovered facts in a revision application.

Legislator-Regeste

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Art. 43 cpv. 3 i.c.d, Art. 85 cpv. 2 LGA, Art. 8 CC, Art. 147 cpv. 1 LIFD, Art. 51 cpv. 1 LAID, Art. 141 cpv. 1 LIG; Taxpayer v. Tax Administration Regarding Refusal to Rectify Final Assessments Based on Newly Discovered Evidence: The tax administration refused to review the merits of the rectification request, treating it as a request for revision, because the taxpayer could have presented the now-cited evidence during the ordinary assessment procedure. The appellate court upheld the refusal to review the merits, reasoning that revision is excluded if the applicant, with reasonable diligence, could have presented the grounds in the initial proceeding, and found that the taxpayer failed to explain why timely consultation of the required documentation from the securities issuer was impossible, thus failing to meet the burden of proof required for newly discovered facts in a revision application.

Schlagwörter

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Revision der Steuerveranlagung Beweislast der steuerpflichtigen Person Steuerverfahren Kapitalgewinnsteuer Beweiswürdigung Steuerbehörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 43 cpv. 3 i.c.d. con l'art. 85 cpv. 2 LGA [CSC 370.100]

Cited for the decision to judge the appeal as a single judge because the appeal was manifestly ill-founded.

art. 73 cpv. 1 LGA

Cited for imposing procedural costs on the losing party.

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Volltext

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni

Sentenza del 28 aprile 2025 comunicata il 16 maggio 2025

N. d'incarto VR2 25 7

Istanza Seconda Camera di diritto amministrativo

Composizione Righetti, presidente Paganini, attuario

Parti A._____ c/o B._____ ricorrente

contro

Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni convenuta

Oggetto imposta federale diretta sul reddito, imposte cantonali e comunali 2018 e 2019 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

– con lettera del 19 maggio 2023, il ricorrente ha chiesto la rettifica delle decisioni su reclamo cresciute in giudicato concernenti l'imposta federale diretta nonché le imposte cantonali e comunali del 2018 e del 2019 datate rispettivamente 14 e 27 ottobre 2022, avanzando nuovi elementi – che non sarebbe stato possibile recuperare prima, entro il termine di impugnazione, perché non sarebbero stati disponibili – riguardo ai titoli detenuti presso la banca francese per i quali si era proceduto al recupero delle imposte sottratte; dalla nuova documentazione si evincerebbe come il reddito da interessi indicato e ripreso per gli anni 2018 e 2019 non sarebbe in realtà un vero reddito da interessi, bensì utile in capitale privato esente da imposta,

– con decisione del 16 dicembre 2024, la convenuta ha accolto la domanda di rettifica quale domanda di revisione e non è entrata nel merito della stessa, motivando, in sostanza, che il ricorrente avrebbe potuto far valere il motivo di revisione addotto già nella procedura ordinaria,

– nel ricorso dell'11 gennaio 2025, inoltrato al Tribunale amministrativo (recte:

d'appello) del Cantone dei Grigioni il 13 gennaio 2025, il ricorrente chiede la modifica e il ricalcolo delle decisioni di tassazione degli anni 2018 e 2019 e che, di conseguenza, non sia stata effettuata nessuna sottrazione di imposta; a titolo di motivazione, il ricorrente sostiene, in sostanza, di aver recuperato i prospetti informativi – che indicherebbero come deve essere trattato il reddito generato dai titoli – solo successivamente; per acquisirli sarebbe stato necessario contattare l'emittente dei titoli, cosa che avrebbe richiesto tempo,

– nella presa di posizione del 26 febbraio 2025, la convenuta ha postulato il rigetto integrale del ricorso, nella misura in cui si possa entrare nel merito dello stesso,

– nella replica del 7 marzo 2025, il ricorrente ha approfondito la propria argomentazione e ha riformulato le proprie richieste, chiedendo di ordinare alla convenuta di entrare nel merito della sua domanda di revisione, di giudicarla ammissibile, di valutarla nel merito, giudicandola fondata, e di giudicare la conseguente revisione della decisione di tassazione,

– nella duplica risp. nello scritto di rinuncia alla stessa del 25 marzo 2025, la convenuta si è riconfermata nelle sue richieste,

– il ricorso adempie i requisiti processuali senza dar adito a osservazioni,

2/5

– il Tribunale giudica il presente ricorso in qualità di giudice unico, siccome il valore litigioso non supera indiscutibilmente i CHF 10'000.00 e il ricorso è manifestamente infondato (art. 43 cpv. 3 i.c.d. con l'art. 85 cpv. 2 LGA [CSC 370.100]),

– impugnata è una decisione di non entrata nel merito su una domanda di revisione, per cui l'oggetto di litigio si limita alla verifica di questa domanda (cfr.

ad es. sentenza del Tribunale amministrativo A 19 14 del 25 giugno 2019 consid. 1.3 con riferimento),

– le richieste ricorsuali di modifica delle decisioni di tassazione 2018 e 2019 non possono dunque essere ammesse risp. non si entra nel merito delle stesse,

– i fatti che determinano o aumentano l'imposta devono essere provati dall'autorità fiscale, mentre quelli che escludono o riducono l'imposta devono essere provati dal contribuente. Quest'ultimo deve sopportare le conseguenze dell'assenza di una prova in merito a un aspetto che concorre a diminuire il suo onere fiscale (cfr. art. 8 CC [RS 210]; ad es. DTF 148 II 285 consid. 3.1.3, 146 II 6 consid. 4.2; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 22 9 del 30 giugno 2022 consid. 4.1),

– in base all'art. 147 cpv. 1 LIFD (RS; 642.11), all'art. 51 cpv. 1 LAID (RS 642.14)

e all'art. 141 cpv. 1 LIG (CSC 720.00) nonché all'art. 141 cpv. 1 LIG i.c.d. con l'art. 1 cpv. 2 LImpCC (CSC 720.200), una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio, (a) se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; (b) se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; (c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza,

– giusta l'art. 147 cpv. 2 LIFD, l'art. 51 cpv. 2 LAID e 141 cpv. 2 LIG nonché l'art.

141 cpv. 2 LIG i.c.d. con l'art. 1 cpv. 2 LImpCC, è esclusa la revisione se il richiedente, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nella procedura ordinaria quello che adduce come motivo di revisione,

– per la revisione è necessario che il richiedente non abbia potuto presentare i

fatti e i mezzi di prova nel procedimento precedente senza colpa propria; chi fonda una domanda di revisione su fatti e mezzi di prova di nuova scoperta deve

3/5 quindi dimostrare che, nonostante tutta la diligenza, non gli era stato possibile invocarli già nel procedimento precedente (cfr. DTF 98 II 250 consid. 3),

– non sussiste sufficiente diligenza, quando la scoperta di nuovi fatti o mezzi di prova è riconducibile a ricerche che avrebbero potuto e dovuto essere effettuate già nel procedimento precedente. Il fatto che una parte in causa fosse impossibilitata ad addurre un determinato fatto già nel procedimento precedente può essere ammesso solo con cautela, in quanto il motivo di revisione degli pseudo nova non serve a rimediare a omissioni precedenti nella conduzione del processo (cfr. sentenza del Tribunale federale 4F_7/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 5.5.2 con riferimenti),

– nel caso di specie, il ricorrente non spiega in alcun modo perché non gli sarebbe stato possibile consultare e presentare prima le nuove prove addotte, ovvero i prospetti informativi della banca francese,

– questi erano disponibili – nel senso che erano accessibili – già dall'acquisto dei titoli; egli avrebbe dunque potuto presentarli già in sede di procedura ordinaria, anche se non erano reperibili su internet e la presa di contatto con l'emittente dei titoli richiedeva del tempo; si poteva, infatti, pretendere che egli interpellasse l'emittente a tempo debito,

– pertanto, la convenuta non è giustamente entrata nel merito della domanda di revisione e il ricorso va dunque respinto per quanto ricevibile,

– al ricorrente, soccombente in causa, sono accollate le spese procedurali pari a CHF 1'500.00 (art. 73 cpv. 1 LGA),

– alla convenuta non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).

4/5 Il Tribunale d'appello pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

– una tassa di Stato di CHF 1'500.00

– e le spese di cancelleria di CHF 136.00 totale CHF 1'636.00

Tali spese sono poste a carico di A._____.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

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