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U 2022 94 • VG GR U 2022 94 KI-generiert

Applicant's Recusal Request Dismissed Due to Lack of Procedural Capacity

Geschäftsnummer U 2022 94
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The applicant filed a request for the recusal of the presiding judge after the court had previously informed the applicant, who is deprived of civil rights and under guardianship, that their administrative appeal regarding procedural denials would only be entertained if authorized by their legal representative or a protective authority, a required authorization which was never properly submitted. The court dismissed the recusal request as inadmissible because the applicant lacked procedural capacity to act, as evidenced by the ongoing guardianship proceedings and the failure to provide the necessary authorization for legal action, thus precluding any examination of the merits of the recusal motion.

Legislator-Regeste

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Applicant's Recusal Request Dismissed Due to Lack of Procedural Capacity: The court dismissed the recusal request as inadmissible because the applicant lacked procedural capacity to act, as evidenced by the ongoing guardianship proceedings and the failure to provide the necessary authorization for legal action, thus precluding any examination of the merits of the recusal motion.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Prozessfähigkeit Rechtsfähigkeit Vormundschaftsbehörde Untätigkeitsklage Wiederaufnahme des Abwesenheitsverfahrens richiesta di ricusa (nella procedura U 22 89) | Verfahrensrecht
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 43 cpv. 3 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100)

Cited as the basis for the sole judge issuing the decision because the motion for recusation is manifestly inadmissible.

art. 43 cpv. 3 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100)

The provision is cited in the reasoning justifying that the sole judge decided the matter because the motion for recusation was manifestly inadmissible (paragraph following the factual summary).

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Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

U 22 94

1a Camera

Giudice unico Audétat Attuario Paganini

SENTENZA del 10 novembre 2022

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____, ricorrente

contro

Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto

concernente richiesta di ricusa (nella procedura U 22 89)

I. Considerato:

- che il 24 ottobre 2022 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ricorso (processo principale U 22 89) ai dinieghi procedurali di accertamento della Polizia cantonale dei Grigioni, Procura pubblica dei Grigioni, Cancelleria di Stato dei Grigioni e agli abusi del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,

- che con decreto del 27 ottobre 2022 il Giudice del processo principale ha informato il ricorrente che il Tribunale è giunto a conoscenza che il ricorrente è stato privato dell'esercizio dei diritti civili in relazione a processi in qualsiasi ambito giuridico e che può agire in modo vincolante solo tramite il suo curatore di rappresentanza o l'Autorità regionale di protezione,

- che pertanto in detto decreto il ricorrente è stato invitato a presentare l'autorizzazione del suo curatore riguardante il suo ricorso del 24 ottobre 2022 entro il 4 novembre 2022, oppure di far pervenire un'autorizzazione del curatore o dell'Autorità regionale di protezione secondo cui egli può agire senza autorizzazione, il tutto sotto la comminatoria che al trascorrere infruttuoso del termine assegnato non si sarebbe entrati nel merito del ricorso,

- che con scritto del 4 novembre 2022 (timbro postale del 7 novembre 2022)

il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, la ricusazione del Giudice del processo principale,

- che in detto scritto il ricorrente ha inoltre segnalato di aver chiesto all'Autorità regionale di protezione la destituzione del proprio curatore e la revoca della curatela e ha affermato che il caso sarebbe a tutt'oggi pendente presso detto Autorità,

- che in base a queste affermazioni e allo scritto dell'Autorità regionale di protezione del 19 ottobre 2022 in cui si assegna al curatore del ricorrente un termine per osservazioni all'istanza di destituzione risp. revoca del ricorrente, va concluso che il ricorrente è ancora sotto curatela e che in difetto dell'inoltro di un'autorizzazione – come richiesta con decreto del 27 ottobre 2022 dal Giudice del processo principale – egli va ritenuto incapace di agire in giudizio,

- che per questo motivo (assenza della capacità processuale e dunque di un requisito processuale) non si può entrare nel merito dell'istanza di ricusazione,

- che viste le circostanze si può rinunciare all'esecuzione di uno scambio di scritti,

- che questa decisione è emanata dal giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), siccome la domanda di ricusazione è palesemente inammissibile,

- che le particolari circostanze del caso giustificano la rinuncia al prelievo di spese processuali,

II. Il Giudice unico decide:

1. L'istanza di ricusazione è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]