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U 2022 70 • VG GR U 2022 70 KI-generiert

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representative Authorization

Geschäftsnummer U 2022 70
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The applicant filed an administrative appeal against a departmental decision, but the court learned that the applicant had been deprived of civil rights and could only act through a legal representative or guardianship authority, requiring the court to request authorization from this representative to proceed with the appeal. Since the applicant failed to provide the required authorization despite being informed of the procedural requirement and the ongoing status of their request to terminate their guardianship, the court deemed the applicant incapable of acting in the proceedings, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible due to a missing procedural prerequisite, with no court costs assessed given the specific circumstances.

Legislator-Regeste

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art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representative Authorization: Since the applicant failed to provide the required authorization despite being informed of the procedural requirement and the ongoing status of their request to terminate their guardianship, the court deemed the applicant incapable of acting in the proceedings, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible due to a missing procedural prerequisite, with no court costs assessed given the specific circumstances.

Schlagwörter

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administrative Entlassung Prozessvoraussetzung Vormundschaftsbehörde Rechtsstellung Klagebewilligung Leitverfahren responsabilità dello stato e altro | Staatshaftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 43 cpv. 3 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100)

Used by the sole judge to issue the decision because the appeal is manifestly inadmissible.

art. 66 cpv. 1 LTF

This article governs the imposition of costs, cited in the context of the decision not to levy procedural costs.

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Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

U 22 70

1a Camera

Giudice unico Racioppi Attuario Paganini

SENTENZA del 21 novembre 2022

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____, ricorrente

contro

Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, convenuto

concernente responsabilità dello stato e altro

I. Considerato:

- che il 1° settembre 2022 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ricorso contro la decisione del 2 agosto 2022 del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,

- che nella presa di posizione del 20 settembre 2022 il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso,

- che il ricorrente ha inoltrato ulteriori scritti del 20 e 30 settembre 2022,

- che con decreto del 27 ottobre 2022 questo Giudice ha informato il ricorrente che il Tribunale è giunto a conoscenza che il ricorrente è stato privato dell'esercizio dei diritti civili in relazione a processi in qualsiasi ambito giuridico e che può agire in modo vincolante solo tramite il suo curatore di rappresentanza o l'Autorità regionale di protezione,

- che pertanto in detto decreto il ricorrente è stato invitato a presentare l'autorizzazione del suo curatore riguardante il suo ricorso del 1° settembre 2022 entro il 4 novembre 2022, oppure di far pervenire un'autorizzazione del curatore o dell'Autorità regionale di protezione secondo cui egli può agire senza autorizzazione, il tutto sotto la comminatoria che altrimenti non si sarebbe entrati nel merito del ricorso,

- che con scritto del 4 novembre 2022 il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, la ricusazione di questo Giudice,

- che in detto scritto il ricorrente ha inoltre segnalato di aver chiesto all'Autorità regionale di protezione la destituzione del proprio curatore e la re-voca della curatela e ha affermato che il caso sarebbe a tutt'oggi pendente presso detto Autorità,

- che con sentenza U 22 93 del 10 novembre 2022 la domanda di ricusazione è stata dichiarata irricevibile,

- che in base alle affermazioni nello scritto del ricorrente del 4 novembre 2022 e allo scritto dell'Autorità regionale di protezione del 19 ottobre 2022 in cui si assegna al curatore del ricorrente un termine per osservazioni all'istanza del ricorrente di destituzione del curatore risp. revoca della curatela, va concluso che il ricorrente è ancora sotto curatela e che in difetto dell'inoltro di un'autorizzazione – come richiesta con decreto del 27 ottobre 2022 – egli va ritenuto incapace di agire in giudizio,

- che per questo motivo (assenza della capacità processuale e dunque di un requisito processuale) non si può entrare nel merito del presente ricorso,

- che questa decisione è emanata dal giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), siccome il ricorso è palesemente inammissibile,

- che le particolari circostanze del caso giustificano la rinuncia al prelievo di spese processuali,

II. Il Giudice unico decide:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]