Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
U 2010 69 • VG GR U 2010 69 KI-generiert

Recovery of Legal Aid Based on Improved Financial Status; Appeal Dismissed as Tardy

Geschäftsnummer U 2010 69
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative authority initiated proceedings to recover CHF 24,937.20 in legal aid previously granted, based on the recipient's improved financial status reflected in 2008 tax data, which included an annual income of CHF 80,000, assets of CHF 200,000, and property sales of CHF 2,500,000, despite the recipient claiming continued indigence. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed late, determining that the 30-day appeal period commenced the day after the deemed notification, which occurred seven days after the notice of registered mail was left on May 11, 2010, making the deadline June 17, 2010, while the appeal was filed on June 21, 2010; furthermore, the court found that the appellant's absence abroad did not justify the delay, as she still had nine days remaining to appeal after picking up the notice on June 7.

Legislator-Regeste

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Art. 9 cpv. 1 LGA, Art. 7 cpv. 1 LGA, Art. 8 cpv. 1 LGA, Art. 10 LGA, Art. 73 cpv. 1 LGA, Art. 78 cpv. 2 LGA; Recovery of Legal Aid Based on Improved Financial Status; Appeal Dismissed as Tardy: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed late, determining that the 30-day appeal period commenced the day after the deemed notification, which occurred seven days after the notice of registered mail was left on May 11, 2010, making the deadline June 17, 2010, while the appeal was filed on June 21, 2010; furthermore, the court found that the appellant's absence abroad did not justify the delay, as she still had nine days remaining to appeal after picking up the notice on June 7.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Herausgabe des Eigentums Dienstrechtliche Stellungen Rückforderung von Sozialhilfe Rechtsstellung Kündigungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 132 III 492
delle “Condizioni generali Servizi postali” de La Posta, edizione dell’aprile 2008, ovvero l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali l’invio rimane depositato all'ufficio postale (DTF 132 III 492 cons.
5D_16/2008
Marital Dispute Provisional Execution Appeal Deadline
DTF 127 I 31
Appeal Deadline Calculation Based on Seven-Day Mail Delivery Fiction
2C_922/2010
Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Insufficient Motivation Regarding Untimely Legal Aid Repayment Claim
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 73 cpv. 1 LGA

Applied as the basis for ordering the losing party (the appellant) to bear the costs.

Art. 78 cpv. 2 LGA

Cited in connection with the decision not to award costs (repetition) to the winning administrative authority.

Art. 12 cpv. 3 LOG

Applied to allow the sole judge to decide on the case due to the evidently inadmissible nature of the appeal remedy.

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Volltext

U 10 69

SENTENZA del 6 settembre 2010

nella vertenza di diritto amministrativo concernente assistenza giudiziaria gratuita (restituzione)

1. In data 13 gennaio 2010, l’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente amministrazione imposte) informava … dell’apertura di una procedura per la restituzione dell’assistenza giudiziaria concessale tra il 2003 e il 2004 e invitava l’interessata a voler compilare un formulario sulla propria situazione di reddito e di sostanza in vista dell’eventuale restituzione dell’importo a suo tempo versatole e pari a fr.

24'937.20. L’amministrata ritornava il formulario con la semplice aggiunta di essere priva di reddito e di sostanza.

2. Con decisione 3/7 maggio 2010, l’amministrazione imposte chiedeva a … la restituzione dell’importo di fr. 24'937.20. In sostanza, giusta i dati fiscali riguardanti il 2008, l’amministrata disporrebbe di un reddito annuo di fr.

80'000.-- e di una sostanza di fr. 200'000.--. Inoltre avrebbe alienato immobili per un importo di fr. 2'500'000.--. Il tentativo di recapitare l’invio raccomandato in data 11 maggio 2010 restava senza successo. La comunicazione restava in seguito in giacenza presso La Posta fino al ritiro della comunicazione allo sportello il 7 giugno 2010.

3. Nel ricorso interposto in data 21 giugno 2010, … chiedeva in sostanza l’annullamento della decisione di restituzione, non essendo intervenuto alcun miglioramento della propria situazione di reddito e di sostanza dal 2004. I dati fiscali invocati dall’autorità convenuta sarebbero stati infatti contestati nell’ambito di un procedimento tuttora in corso. Dal profilo formale il ricorso sarebbe tempestivo, avendo l’istante preso conoscenza del contenuto del provvedimento impugnato solo alcuni giorni prima della presentazione del ricorso.

4. Nella propria presa di posizione l’amministrazione imposte postulava l’irricevibilità del ricorso, in quanto tardivo, e comunque la sua reiezione, poiché anche materialmente infondato. Tenendo in considerazione il termine di giacenza di sette giorni dell’invio presso l’ufficio postale, l’ultimo termine utile per la presentazione dell’istanza sarebbe stato il 17 giugno 2010. Ma anche nel merito l’istanza sarebbe del tutto immotivata, avendo la situazione della beneficiaria subito dei cambiamenti notevoli tra l’epoca della concessione dell’assistenza giudiziaria e quella attuale.

5. Replicando e duplicando, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte.

Considerando in diritto:

1. A norma dell’art. 12 cpv. 3 della legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico. Nell’evenienza viene in primo luogo contestata la tempestività del ricorso e pertanto fatta valere la evidente inammissibilità del rimedio giuridico presentato.

2. a) Giusta l’art. 52 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. I termini per i rimedi legali non possono essere prorogati (art. 9 cpv. 1 LGA). I termini che iniziano a decorrere con una comunicazione iniziano a decorrere dal giorno seguente (art. 7 cpv. 1 LGA). Le istanze devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero oppure durante gli orari d’ufficio all’autorità competente (art. 8 cpv. 1 LGA). Un invio raccomandato, si ritiene notificato alla destinataria al momento della sua consegna effettiva oppure, se non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” de La Posta, edizione dell’aprile 2008, ovvero l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali l’invio rimane depositato all'ufficio postale (DTF 132 III 492 cons. 1 e 127 I 34 cons. 2a/aa). Il termine di giacenza di sette giorni inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui l'avviso di ritiro della raccomandata (foglio giallo) viene depositato nella casella postale o nella buca delle lettere (sentenza del Tribunale federale H 338/00 del 13 febbraio 2001) e si calcola indipendentemente dai giorni festivi ufficiali e dalle ferie giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 5D_16/2008 del 10 marzo 2008).

b) Nell’evenienza, giusta l’attestazione rilasciata da La Posta, l’addetto alla consegna non riusciva a rintracciare la destinataria l’11 maggio 2010 e deponeva l’avviso di ritiro della raccomandata lo stesso giorno. Per questo la notifica fittiva era reputata avvenuta al termine dei sette giorni, che avendo inizio il 12 maggio scadeva il martedì 18 maggio 2010. Con la decorrenza del termine di ricorso di 30 giorni il giorno seguente, l’ultimo termine utile per l’invio del ricorso o la sua consegna diretta al sottoscritto Tribunale era il giovedì 17 giugno 2010. Il ricorso presentato il 21 giugno è pertanto tardivo.

3. a) I termini che non sono rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può provare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (ad esempio malattia o incidente grave).

La domanda di restituzione deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 10 LGA). Nel proprio ricorso, l’istante adduce di essere rimasta assente all’estero e di aver ricevuto la comunicazione della decisione solo alcuni giorni prima della presentazione del ricorso. In base all’attestazione fornita da La Posta, la raccomandata veniva ritirata allo sportello il 7 giugno 2010 alle ore 10:47. Dal momento dell’effettiva comunicazione, la ricorrente disponeva pertanto ancora di nove giorni per adire le vie legali entro i regolari termini di ricorso. Ne consegue che la pretesa assenza all’estero non è comunque nemmeno stata causale per la tardività del ricorso.

b) Del resto anche nell’ottica della buona fede il computo dei termini sfugge a qualsiasi critica. La finzione di notifica dopo sette giorni di giacenza presso l’ufficio postale vale nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi l'intimazione di un atto. Pertanto colei che si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano esserle agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito o designando un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza (DTF

127 I 31 cons. 2; 119 V 94 cons. 4b/aa; 117 V 132 cons. 4a; 116 Ia 92 cons.

2a; sentenza del Tribunale federale H 61/00 del 9 agosto 2001 e H 338/00 del

13 febbraio 2001). Nel caso di assenza di breve durata - di qualche settimana

- è usuale avvertire l'autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il rientro dell’interessata prima di emanare una decisione. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall'autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l’amministrata non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

c) Nella concreta fattispecie, l’istante era stata resa attenta all’apertura del procedimento nei suoi confronti nel corso del mese di gennaio 2010. Dopo l’introduzione del formulario sulla sua situazione patrimoniale e di reddito doveva pertanto aspettarsi una decisione materiale sulla ventilata restituzione dell’importo ottenuto a titolo di assistenza giudiziaria gratuita. Prima di assentarsi per più settimane all’estero era pertanto tenuta ad avvertire l’autorità o a designare una persona che avrebbe potuto agire di conseguenza in sua assenza. Per quanto esposto al considerando che precede, nell’evenienza l’assenza dal domicilio aveva comunque permesso all’istante di venire a conoscenza del contenuto della decisione contestata nove giorni prima dello scadere del regolare termine di ricorso, motivo per cui la tardività del ricorso non è neppure imputabile alla fittizia intimazione. Ne discende che l’atto di ricorso è evidentemente tardivo anche tenendo in considerazione tutti i possibili elementi giustificativi che potrebbero sembrare entrare in considerazione.

4. In conclusione il ricorso è tardivo e quindi manifestamente inammissibile. La ricorrente è tenuta a sopportare le spese occasionate dal procedimento.

Infatti, giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese, mentre all’amministrazione imposte che vince la causa non vengono assegnate ripetibili (vedi art. 78 cpv. 2 LGA) avendo questa agito nell’esercizio delle sue attribuzioni ufficiali.

Il Giudice unico decide:

1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 400.--

- e le spese di cancelleria di fr. 158.-- totale fr. 558.--

il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

L’interposto ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico è stato dichiarato inammissiblie in data 1. dicembre 2010 (2C_922/2010).