Appeal Against Municipal Tender for Alpine Pasture Lease Deemed Civil Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAggrieved parties challenged a municipality's public tender for a six-year lease of communal alpine pasture, arguing the competitive procedure violated an existing, extended agricultural lease agreement they claimed was in effect since 2009. The court found the administrative appeal inadmissible because disputes arising from agricultural lease contracts, including the existence or non-existence of such agreements, fall under the jurisdiction of the civil judge according to federal law, and the public advertisement of the tender was merely an administrative requirement for informing entitled parties, not an act subjecting the matter to administrative law review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 LGA, Art. 75 cpv. 2 LGA, Art. 49 LGA, Art. 7 dell, Art. 48 LAAgr, Art. 49 LAAgr; Appeal Against Municipal Tender for Alpine Pasture Lease Deemed Civil Matter: The court found the administrative appeal inadmissible because disputes arising from agricultural lease contracts, including the existence or non-existence of such agreements, fall under the jurisdiction of the civil judge according to federal law, and the public advertisement of the tender was merely an administrative requirement for informing entitled parties, not an act subjecting the matter to administrative law review.
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KI-generiertCited by the defendant to argue that disputes related to agricultural lease contracts fall under the jurisdiction of the civil judge.
Cited to show that the specific legal issues raised by the appellants do not fall under the administrative judge's competence based on federal agricultural lease law.
Cited to establish the administrative appeal route for disputes concerning preferential tenancy rights, which was not followed.
Cited in the context of the preferential right of lease concerning mountain pastures.
Cited in conjunction with Art. 75 para. 2 LGA to justify communicating the judgment with a summary motivation and the resulting reduction in the state fee if motivation is waived.
Cited to justify the reduction of the state fee when the judgment is communicated without full motivation.
The basis for imposing procedural costs on the appellants, who are held jointly and severally liable.
Cited to establish that the respondent municipality is not entitled to an award of costs.
Cited as the basis for the Tribunal's power to communicate the judgment with brief motivation or without motivation.
This is the main order disposing of the case by declaring the appeal inadmissible.
Volltext
U 10 112 1a Camera
SENTENZA del 30 novembre 2010
nella vertenza di diritto amministrativo concernente appalto affitto agricolo (alpe)
1. Giusta l’art. 48 LGA il Tribunale amministrativo può comunicare una sentenza nel dispositivo, senza motivazione oppure con una motivazione breve. In caso di rinuncia alla motivazione della sentenza la tassa di Stato viene debitamente ridotta (art. 75 cpv. 2 LGA).
2. Nella fattispecie la sentenza viene comunicata con una sommaria motivazione essendo accertato che:
- Tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni no. 30 del 29 luglio 2010 il Comune politico di … ha bandito il concorso per l’affitto dell’alpe comunale “…”, destinato all’alpeggio di bestiame minuto, per il periodo 2010/2016 (6 anni). Il capitolato poteva essere richiesto presso la cancelleria comunale e il termine di inoltro delle offerte era fissato per il 17 settembre 2010.
- In data 15 settembre 2010, …, …, … e … hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo chiedendo l’annullamento della procedura condotta dal comune per l’affitto dell’alpe in questione e la conseguente constatazione dell’esistenza di un valido contratto d’affitto agricolo fra le parti.
In sostanza, secondo i ricorrenti, …, gestore dell’alpe dal 1989, sarebbe stato coinvolto in diversi contenziosi con il comune proprietario, fra l’altro a causa del mancato pagamento dell’affitto. In seguito, detto gestore, sostenuto e affiancato dagli attuali ricorrenti, avrebbe saldato il debito con il comune ottenendo, in data 29 dicembre 2008, la conferma che il contratto d’affitto agricolo sarebbe stato esteso pure agli altri interessati e prorogato di ulteriori sei anni a decorrere dal 1 gennaio 2009. Di conseguenza, la messa a concorso dell’affitto dell’alpe colliderebbe chiaramente con i vincoli contrattuali esistenti. La pratica di gravame contro la procedura d’appalto dell’alpe sarebbe indubbiamente retta dal diritto pubblico in quanto basata su un’attività della Sovrastanza comunale e quindi su una decisione dell’autorità amministrativa.
- Da parte sua, il comune convenuto propone di respingere il ricorso. A prescindere dall’aspetto materiale della controversia, il gravame sarebbe irricevibile in quanto la pratica ricadrebbe sotto l’egida del diritto civile e non di quello amministrativo. Nel caso in giudizio non sarebbe neppure applicabile l’art. 49 LGA. Ai sensi dell’art. 48 della legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr) in unione all’art. 7 dell’ordinanza cantonale sull’agricoltura (OCAgr), le controversie connesse ai contratti di affitto agricolo sarebbero di mera pertinenza del giudice civile indipendentemente dalle parti contraenti. A titolo di eccezione sarebbero previste in modo esaustivo le competenze delle autorità amministrative nell’ambito dell’affitto agricolo (cfr. art. 7, 8, 30, 42 e 44 LAAgr). L’accertamento della validità o meno di un contratto d’affitto agricolo in essere non ricadrebbe però sotto le previste competenze dell’autorità amministrativa. La pubblicazione del bando d’appalto dell’alpe sul Foglio Ufficiale cantonale non implicherebbe eo ipso il carattere di procedura retta dal diritto pubblico ma sarebbe unicamente da ricondurre alle prescrizioni emanate dal Cantone dei Grigioni il 13 settembre 1996 in relazione al diritto preferenziale d’affitto e al conseguente obbligo di informazione di tutti gli enti, consorzi e contadini che potrebbero essere interessati.
Il Dipartimento dell’economia pubblica e socialità dei Grigioni ha rinunciato ad esprimersi.
- Ai sensi dell’art. 48 LAAgr, le controversie risultanti dal contratto d’affitto sono decise dal giudice. Ne consegue che le questioni riguardanti l’esistenza e il contenuto di un contratto di affitto agricolo, come pure quelle attinenti alla conclusione o alla mancata conclusione di un simile contratto nonché alla natura dello stesso, sono di carattere privato e vanno evase dal giudice civile (GAAC 65.47). Le competenze dell’autorità amministrativa sono invece espressamente elencate all’art. 49 LAAgr e riguardano l’approvazione per quanto riguarda la riduzione della durata dell’affitto, l’affitto particella per particella, l’affitto complementare o l’ammontare del fitto. In questi casi all’autorità amministrativa viene chiesta una decisione di accertamento, poi impugnabile presso l’autorità cantonale di ricorso (art.
50 LAAgr). Per quanto stabilito dall’art. 5 OCAgr, l’ufficio di agricoltura è l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni giusta art. 49 LAAgr.
Le persone legittimate a presentare opposizione in questo contesto sono contemplate all’art. 6 OCAgr. Per il resto, l’art. 7 OCAgr ribadisce il principio secondo il quale per le controversie di diritto civile sull’affitto agricolo fanno stato le norme del codice di procedura civile.
La LAAgr contiene poi una riserva a favore dei cantoni, i quali possono prevedere un diritto preferenziale di affitto quanto ai titolari dello stesso e per quanto riguarda i pascoli di montagna. In questo caso, spetta ai cantoni che fanno uso di questa riserva regolare la rispettiva procedura. I Grigioni hanno fatto uso di tale facoltà agli art. 4 e 5 della legge cantonale sulla conservazione e il promuovimento dell’agricoltura (LCAgr), legiferando sul
diritto preferenziale di affitto e il diritto di godimento. Quest’ultimo riguarda l’obbligo per gli affittuari di alpi di assumere per l’estivazione il bestiame di proprietari residenti nel cantone (art. 5 LCAgr). Il diritto preferenziale di affitto di cui all’art. 4 LCAgr stabilisce invece l’ordine di preferenze di cui beneficiano enti e consorzi e in seguito agricoltori in caso di affitti a nuovo di alpi. Per questo tipo di controversie è pure competente il Tribunale amministrativo previo esaurimento delle vie di ricorso amministrativo davanti al competente dipartimento (art. 29 LCAgr).
- Nell’evenienza concreta la problematica giuridica sollevata dai ricorrenti non rientra manifestamente nella competenza del giudice amministrativo in base alle disposizioni federali sull’affitto agricolo giusta l’art. 49 LAAgr, non trattandosi di una controversia avente per oggetto la durata dell’affitto, l’affitto particella per particella, l’affitto complementare o l’ammontare dell’affitto. In effetti, i ricorrenti contestano la procedura di affitto dell’alpe in quanto sarebbe in essere un contratto fra loro e il comune. Come correttamente considerato dal convenuto, la pubblicazione del bando d’affitto sul Foglio Ufficiale cantonale non può essere intesa quale appalto pubblico e quindi quale assoggettamento della procedura al diritto amministrativo bensì è da ricondurre alla necessità di rendere nota l’intenzione d’affitto a tutti gli aventi diritto preferenziale ai sensi dell’art. 4 LCAgr. Come già ripetutamente stabilito dal Tribunale amministrativo, però, il rapporto contrattuale d’affitto agricolo, rispettivamente le modalità e le condizioni dello stesso, indipendentemente dall’identità delle parti contraenti ricadono sotto l’egida del diritto civile che si estende pure alle pratiche preliminari quali, appunto, gli atti preparatori che, per tale motivo, non possono essere contestati in sede di Tribunale amministrativo (STA U
07 5 e U 06 42).
In via abbondanziale giova altresì considerare come eventuali contestazioni per le quali è espressamente previsto l’iter del diritto amministrativo, nel rispetto della via gerarchica e come sancito dall’art. 29 LAAgr, devono dapprima essere presentate al Dipartimento cantonale competente e solo la decisione dipartimentale può essere oggetto di ricorso al Tribunale amministrativo.
- Il ricorso è quindi irricevibile. Le spese procedurali vengono poste a carico dei ricorrenti che ne rispondono in solido (art. 73 cpv. 1 LGA).
Il comune convenuto non gode del diritto all’assegnazione di ripetibili (art.
78 cpv. 2 LGA; STA U 09 76, U 07 5 e U 06 42).
Il Tribunale decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Vengono prelevate
- una tassa di Stato di fr. 800.--
- e le spese di cancelleria di fr. 181.-- totale fr. 981.-- il cui importo sarà versato, in solido, da …, …, … e … entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
3. a) Ogni parte può chiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro
30 giorni dalla comunicazione della presente. Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza cresce in giudicato.
b) Se una parte richiede una motivazione, la sentenza viene motivata per iscritto e comunicata per intero alle parti. I termini d’impugnazione decorrono dal momento di quest’ultimo recapito. Con la decisione interamente motivata verrà prelevata anche la tassa di Stato completa di fr. 1'200.--.