Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
U 2006 89 • VG GR U 2006 89 KI-generiert

Scholarship Repayment Upheld Despite Recipient's Financial Claims

Geschäftsnummer U 2006 89
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court upheld the government's decision requiring a recipient to repay scholarship funds, totaling over 8,700 francs plus interest, after the recipient interrupted their university studies. The court reasoned that the obligation to repay applies when studies are terminated due to the recipient's fault, and financial hardship is generally insufficient to justify non-repayment unless extreme, especially since the recipient maintained a substantial asset base before and after the brief period of study, suggesting the interruption was due to choice rather than unavoidable financial necessity. Furthermore, the court found that the current financial situation of the recipient did not constitute an undue burden justifying a waiver of the repayment.

Legislator-Regeste

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Art. 85 cpv. 2 LGA, Art. 1 cpv. 1 cifra, Art. 7 LPBS, Art. 9 LPBS, Art. 10 OPBS, Art. 75 LTA; Scholarship Repayment Upheld Despite Recipient's Financial Claims: The court reasoned that the obligation to repay applies when studies are terminated due to the recipient's fault, and financial hardship is generally insufficient to justify non-repayment unless extreme, especially since the recipient maintained a substantial asset base before and after the brief period of study, suggesting the interruption was due to choice rather than unavoidable financial necessity. Furthermore, the court found that the current financial situation of the recipient did not constitute an undue burden justifying a waiver of the repayment.

Schlagwörter

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finanzielle Notlage Rückzahlung des Darlehens Sozialhilfebezüger Fondsvermögen Institutsgarantie Erziehungszulage borsa di studio (restituzione) | Erziehung und Kultur

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 85 cpv. 2 LGA
Giusta la disposizione transitoria di cui all’art. 85 cpv. 2 LGA, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine dinanzi alla rispettiva istanza secondo il
Art. 1 cpv. 1 cifra
In applicazione alla legge sui prestiti e le borse di studio del Cantone dei Grigioni (LPBS), a determinate condizioni il cantone concede borse di studio per gli studi universitari (art. 1 cpv. 1 cifra 8 LPBS).
Art. 7 LPBS
Le borse di studio vanno restituite, se la beneficiaria per propria colpa non termina gli studi (art. 7 LPBS).
Art. 9 LPBS
Ai sensi dell’art. 9 LPBS le eccezioni all’obbligo di restituzione sono regolate nella relativa ordinanza d’esecuzione (OPBS).
Art. 10 OPBS
7 e 8 è fissato dal Governo (art. 10 OPBS).
Art. 75 LTA
Used to order the appellant to bear the costs of the proceedings because the appeal was rejected.
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Art. 75 LTA

Used to order the appellant to bear the costs of the proceedings because the appeal was rejected.

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Volltext

U 06 89 ses 2a Camera

SENTENZA del 24 novembre 2006

nella vertenza di diritto amministrativo concernente borsa di studio (restituzione)

1. ..., 1979, terminava la formazione quale maestra di scuola elementare nell’estate del 2000 e lavorava nell’attività appresa durante i due anni successivi. Il 22 agosto 2002, faceva domanda per ottenere una borsa di studio, avendo intenzione d’iniziare nell’ottobre 2002 uno studio in psicologia presso l’Università di ... La richiesta veniva accolta e per i due semestri da ottobre 2002 a marzo 2003 e da aprile a settembre 2003 veniva versata una borsa di studio di fr. 4'350.-- (complessivamente fr. 8'700.--). Su richiesta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e della protezione dell’ambiente dei Grigioni (DECA), il 12 agosto 2005, l’interessata comunicava di aver interrotti gli studi non avendo avuto un sufficiente supporto finanziario.

2. Con decisione 16 gennaio 2006 a … veniva chiesta la restituzione della borsa di studio con gli interessi nel frattempo maturati. Poiché l’interessata chiedeva prontamente di essere esonerata dalla restituzione, il DECA eseguiva i necessari accertamenti per appurare l’eventuale esistenza di un caso di rigore. Alla conclusione di questi accertamenti, con decisione 4/14 luglio 2006, il Governo cantonale emanava la decisione di restituzione per l’importo di fr.

8'700.-- più gli interessi maturati e pari a fr. 575.55, negando l’esistenza di un caso di rigore.

3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 14 agosto 2006, … chiedeva di essere esonerata dalla restituzione degli interessi e della borsa di studio o almeno di una parte di questa. In sostanza, l’istante insiste adducendo di aver interrotto gli studi non per propria colpa, ma unicamente per motivi finanziari, per cui la restituzione non sarebbe giustificata.

4. Dal canto suo, il Governo cantonale postulava la reiezione del ricorso, reputando che né la situazione finanziaria della ricorrente permettesse di ritenere l’interruzione degli studi imputabile principalmente a motivi finanziari né che la restituzione costituisse un onere troppo gravoso.

Considerando in diritto:

1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulla giustizia amministrativa (LGA). Giusta la disposizione transitoria di cui all’art. 85 cpv. 2 LGA, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine dinanzi alla rispettiva istanza secondo il

diritto precedente. Conseguentemente alla presente vertenza vengono ancora applicate le disposizioni della legge sul tribunale amministrativo (LTA).

2. In applicazione alla legge sui prestiti e le borse di studio del Cantone dei Grigioni (LPBS), a determinate condizioni il cantone concede borse di studio per gli studi universitari (art. 1 cpv. 1 cifra 8 LPBS). Le borse di studio vanno restituite, se la beneficiaria per propria colpa non termina gli studi (art. 7 LPBS). Ai sensi dell’art. 9 LPBS le eccezioni all’obbligo di restituzione sono regolate nella relativa ordinanza d’esecuzione (OPBS). Giusta l’art. 8 di quest’ultima, le beneficiarie di borse di studio che per propria colpa non terminano gli studi sono tenute a restituire la somma percepita e a pagare eventuali tasse scolastiche rilasciate. Per la somma dovuta è richiesto un interesse a partire dal suo versamento (cpv. 1). In casi pietosi o comunque difficili il Governo può rilasciare l’interesse e all’occorrenza rinunciare alla pretesa di restituzione della borsa di studio (cpv. 2). Il tasso d’interesse menzionato agli art. 7 e 8 è fissato dal Governo (art. 10 OPBS).

3. Con le borse di studio vuole essere garantito il principio delle pari opportunità nell’ambito della formazione. Per la realizzazione di questo scopo, la comunità pubblica è tenuta a versare a persone che altrimenti non potrebbero assumersi i costi della formazione delle borse di studio. Questi aiuti alla formazione vengono nel loro insieme considerati come delle prestazioni sociali (M. Müller, Das Stipendienrecht des Kantons St. Gallen mit Berücksichtigung der Stipendiengesetzgebung des Bundes, San Gallo 1987, pag. 16). Se l’erogazione di simili prestazioni è di importanza determinante per la situazione personale, di lavoro ed economica della singola persona (cfr.

sulla problematica SGGVP 1995 no. 77 pag. 173 ss.), l’ente pubblico ha d’altro canto un interesse a che la formazione intrapresa venga pure portata a termine. Ecco perché in quest’ambito vale la regola che le borse di studio vanno restituite qualora gli sudi vengano interrotti prima del temine della formazione. In questo senso si parla d’interruzione dovuta a colpa sia qualora gli studi vengano interrotti per il mancato superamento degli esami sia dopo la perdita dell’interesse a continuare ecc. Per contro, l’obbligo di restituzione cessa se la beneficiaria senza propria colpa non può finire gli studi o esercitare la professione.

4. a) La ricorrente sostiene che il costo della vita a … sarebbe stato troppo alto e che pertanto non le sarebbe stato possibile dopo il primo anno sopportare il carico finanziario della formazione. Essendo poi la materia insegnata alquanto impegnativa anche a causa della lingua tedesca e considerato l’alto tasso di selezione vigente per l’accesso al secondo anno di studio, le risultava in queste circostanze impossibile svolgere un lavoro anche solo a tempo parziale, accanto alla frequenza dell’ateneo. Come giustamente ricordato dalla parte convenuta in ricorso, l’affermazione non trova però senz’altro conferma nell’agire dell’istante e negli atti all’incarto. In base alla documentazione fiscale introdotta, l’anno prima di iniziare la propria formazione, l’istante dichiarava di disporre di una sostanza di fr. 42'000.--. Nel 2004, anno dopo l’interruzione degli studi avvenuta nell’ottobre del 2003, la ricorrente torna a dichiarare una sostanza di fr. 42'000.--, per un reddito imponibile conseguito durante il 2004 di fr. 52'000.--. E’ in tale condizione evidente che la sostanza dichiarata nel 2004 non poteva essere stata accumulata come risparmio durante lo stesso anno. Questo ragionamento viene rafforzato anche dalla considerazione che l’istante abbia nel 2004 soggiornato all’estero per perfezionare le proprie conoscenze linguistiche e che i costi di tale perfezionamento pari a fr. 8'000.-- siano stati riconosciuti come costi della formazione deducibili dall’imposta federale diretta.

Analizzando pertanto il risparmio rimasto praticamente immutato tra l’anno antecedente la formazione intrapresa (2001) e quello successivo alla sua prematura conclusione (2004), le spese sopportate per il soggiorno all’estero e il reddito conseguito nel 2004 è palese che la ricorrente non poteva aver impiegato una parte sostanziale dei propri risparmi nella formazione ed essere rimasta senza più alcun supporto finanziario per poter andare avanti, come pretende. Ne consegue che l’interruzione degli studi non poteva oggettivamente essere imputata principalmente a motivi finanziari, ma sembra essere più propriamente il frutto di una scelta diversa da parte dell’istante.

b) Evidentemente la decisione se usufruire o meno dei propri risparmi spettava unicamente all’istante. Questa non può però addurre in queste condizioni la precaria situazione economica a sostegno dell’interruzione degli studi. Non va poi dimenticato che questo genere d’aiuto da parte dello Stato viene propriamente accordato a persone in situazioni economiche modeste.

Ammettere semplicemente che delle non meglio comprovate difficoltà finanziarie possano giustificare l’interruzione degli studi significherebbe aprire la porta a qualsiasi genere di abuso. Per questo, difficoltà o ristrettezze finanziarie non costituiscono solitamente un motivo valido per interrompere gli studi. Ogni persona - che intende intraprendere una formazione anche grazie all’aiuto statale - va pertanto ritenuta in principio in grado di affrontare e superare le difficoltà economiche che tale situazione comporta. Una certa severità è pertanto indispensabile, altrimenti gli aiuti non verrebbero finalizzati alla conclusione della formazione, mentre propriamente questo è il principale scopo della misura. Ne consegue che la richiesta di restituzione si rivela legittima.

5. Resta da stabilire se sia giustificata una rinuncia completa o parziale alla restituzione. La situazione va esaminata alla luce dell’attuale situazione finanziaria dell’istante. Nel 2005, la ricorrente veniva tassata in base ad un reddito di fr. 20'000.-- e aveva al suo attivo una sostanza di fr. 40'000.-- (fr.

1'200.-- di imponibile + l’importo esente da imposta e che per le contribuenti sole è di fr. 39'000.--). Ne discende che la restituzione dell’importo - comprensivo di interessi a partire dal versamento della prestazione - di fr.

9'275.55 non può essere considerato un onere troppo gravoso per l’istante, per cui il richiesto condono parziale o completo non trova giustificazione. Vale la pena ancora ricordare che già sulle due comunicazioni fatte alla beneficiaria il 30 ottobre 2002 e il 30 aprile 2003 veniva chiaramente ricordato che l’interruzione o la sospensione della formazione per colpa o per scelta propria comportavano il risarcimento delle borse di studio.

6. In conclusione il ricorso è respinto e viene confermata la decisione di restituzione. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente (art. 75 LTA).

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 500.--

- e le spese di cancelleria di fr. 119.-- totale fr. 619.--

il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.