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SV2 2024 61 • KG GR SV2 2024 61 KI-generiert

FAR v. Construction Company: Contractual Penalty for Failure to Submit Salary Information

Geschäftsnummer SV2 2024 61
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerned a claim by a pension fund foundation (FAR) for a contractual penalty of CHF 3,000 plus CHF 500 in legal costs against a construction company (A.\_\_\_\_\_) for failing to submit salary mass information for the year 2022, thereby violating the mandatory collective labor agreement (CCL PEAN) to which the company was correctly subjected since 2009. The court reasoned that the company never contested its subjection to the CCL PEAN, and the penalty was correctly imposed according to the collective agreement and its regulations due to the undisputed failure to provide the required salary data for 2022, leading to the granting of the action and the definitive rejection of the company's opposition to the underlying enforcement order for the total amount of CHF 3,500.

Legislator-Regeste

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Art. 122 cpv. 5 LOG, Art. 73 cpv. 1 LPP, Art. 49 cpv. 2 lett. a LGA, Art. 43 cpv. 3 lett. a i.c.d, Art. 85 cpv. 1 LGA, Art. 739 cpv. 1 CO; FAR v. Construction Company: Contractual Penalty for Failure to Submit Salary Information: The court reasoned that the company never contested its subjection to the CCL PEAN, and the penalty was correctly imposed according to the collective agreement and its regulations due to the undisputed failure to provide the required salary data for 2022, leading to the granting of the action and the definitive rejection of the company's opposition to the underlying enforcement order for the total amount of CHF 3,500.

Schlagwörter

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Bauunternehmen Vollstreckungskosten Betriebsvereinbarung Gesamtarbeitsverträge Stiftungsreglement Sammeleinrichtung der Vorsorge contributi LPP (pena convenzionale) | berufliche Vorsorge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 122 cpv. 5 LOG
- i procedimenti pendenti dinnanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni sono stati trasferiti al subentrante Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni al momento dell'entrata in vigore della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) il 1° gennaio 2025 (art. 122 cpv. 5 LOG),
Art. 73 cpv. 1 LPP
- la competenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni sociali è data (art. 73 cpv. 1 LPP [RS 831.40] i.c.d.
Art. 49 cpv. 2 lett. a LGA
con l’art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100]; vedi al riguardo anche sentenza del Tribunale federale 9C_427/2024 dell’8 gennaio 2025; DTF 141 V 170 consid.
Art. 43 cpv. 3 lett. a i.c.d
- considerato il valore litigioso inferiore a CHF 5'000.00, è competente il Giudice unico (vecchio art. 43 cpv. 3 lett. a i.c.d.
Art. 85 cpv. 1 LGA
all’art. 85 cpv. 1 LGA).
Art. 739 cpv. 1 CO
- l’art. 739 cpv. 1 CO statuisce che, finché non siano regolati anche i rapporti con gli azionisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica (con l’aggiunta «in liquidazione»),
Art. 740 cpv. 5 CO
- secondo l'art. 740 cpv. 5 CO, in caso di fallimento, la liquidazione spetta all’amministrazione in conformità delle norme sul fallimento.
Art. 25 CCL
- poiché la convenuta non ha fornito all’attrice informazioni sulla massa salariale per l’anno 2022 entro il termine impartito – circostanza non contestata –, in applicazione dell’art. 25 CCL PEAN i.c.d.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 25 CCL PEAN

The basis for the correctly fixed penalty of CHF 3'000.00 and legal costs of CHF 500.00 due to non-submission of the 2022 payroll data.

art. 73 cpv. 2 LPP

Applied to rule that no court fees are to be levied because the procedure is free of charge.

Art. 6 cpv. 2 del regolamento FAR

Cited, alongside Art. 25 CCL PEAN, as the basis for fixing the penalty amount.

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Volltext

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni

Sentenza del 24 novembre 2025 comunicata il 26 novembre 2025

N. d'incarto SV2 24 61

Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali

Composizione Righetti, presidente Schupp, attuaria

Parti Fondazione pensionamento anticipato FAR attrice

contro

A._____ convenuta

Oggetto contributi LPP (pena convenzionale) Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

- con decisione del 3 ottobre 2022, la Fondazione pensionamento anticipato (FAR) comunicava alla A._____ di non ancora avere ricevuto i formulari di autodichiarazione e, quindi, di aver valutato la documentazione a disposizione e deciso di subordinare la società al Decreto del Consiglio federale che conferisce l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore d’edilizia principale (CCL PEAN),

- in questo senso la A._____ sarebbe stata assoggettata dal 23 marzo 2009 all'applicazione del CCL PEAN e, di conseguenza, sarebbe stata tenuta al versamento dei contributi alla FAR. Dato che i contributi per gli anni 2009-2011 sarebbero stati già prescritti, la FAR riscuoteva solo i contributi a partire dal 1° gennaio 2012,

- con fattura motivata del 5 maggio 2023 indirizzata alla A._____, la FAR riteneva che, malgrado i suoi ripetuti richiami, la società non avrebbe inviato la massa salariale relativa all'anno 2022 e, in questo modo, avrebbe violato le disposizioni contrattuali del CCL PEAN. Di conseguenza, la FAR pronunciava una pena convenzionale di CHF 3'000.00, mettendo al contempo a carico della A._____ costi legali di CHF 500.00,

- in data 26 ottobre 2023 l'Ufficio esecuzione e fallimenti C._____ (di seguito:

UEF C._____) rilasciava un precetto esecutivo per CHF 3'500.00 a carico della A._____. Quest'ultima il 10 novembre 2023 interponeva opposizione totale contro tale precetto,

- con azione di riconoscimento dell'11 luglio 2024 indirizzata all’allora Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (oggi Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni), la FAR (di seguito: attrice) chiedeva che la A._____ (di seguito:

convenuta) le corrispondesse una pena convenzionale totale di CHF 3'000.00 e spese procedurali di CHF 500.00. Inoltre, domandava che nell'esecuzione no.

D._____ dell'UEF C._____ le venisse concesso il rigetto definitivo nell’opposizione per l'importo di CHF 3'500.00,

- con presa di posizione del 3 ottobre 2024, la convenuta, in sostanza, contestava l'esistenza di qualsiasi debito nei confronti dell'attrice. Dal 31 marzo 2023 la società non avrebbe più impiegato nessun dipendente e non svolgerebbe nessuna attività,

2/5

- in data 20 novembre 2024 l’UEF C._____ apriva il fallimento nei confronti della convenuta,

- con scritto del 14 aprile 2025, l’UEF C._____ comunicava che il fallimento no.

2024056 sarebbe stato sospeso in mancanza d’attivo,

- con decisione del 27 agosto 2025, il Tribunale regionale C._____ dichiarava nei confronti della A._____ la sospensione della procedura di fallimento per mancanza d’attivi,

- i procedimenti pendenti dinnanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni sono stati trasferiti al subentrante Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni al momento dell'entrata in vigore della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) il 1° gennaio 2025 (art. 122 cpv. 5 LOG),

- la competenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni sociali è data (art. 73 cpv. 1 LPP [RS 831.40] i.c.d.

con l’art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100]; vedi al riguardo anche sentenza del Tribunale federale 9C_427/2024 dell’8 gennaio 2025; DTF 141 V 170 consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Berna 200 22 133 BV del 21 aprile 2022 consid. 1.1),

- considerato il valore litigioso inferiore a CHF 5'000.00, è competente il Giudice unico (vecchio art. 43 cpv. 3 lett. a i.c.d. all’art. 85 cpv. 1 LGA).

- la lingua della procedura, di regola, si conforma alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta (art. 8 cpv. 2 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni [LCLing; CSC 492.100]; cfr. anche art. 3 cpv. 3 in fine) e, dunque, nel presente caso è l'italiano,

- l’art. 739 cpv. 1 CO statuisce che, finché non siano regolati anche i rapporti con gli azionisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica (con l’aggiunta «in liquidazione»),

- secondo l'art. 740 cpv. 5 CO, in caso di fallimento, la liquidazione spetta all’amministrazione in conformità delle norme sul fallimento. Gli organi della società conservano la facoltà di rappresentarla solo in quanto una rappresentanza da parte loro sia ancora necessaria,

- secondo l'iscrizione nel registro di commercio, la convenuta – prima del fallimento – si occupava di lavori edili di ogni tipo, in particolare nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria civile,

3/5

- l’attrice, dunque, ha assoggettato a ragione A._____ al CCL PEAN,

- inoltre, dagli atti si evince che la convenuta non ha mai impugnato la decisione di assoggettamento al CCL PEAN del 3 ottobre 2022; ciò sebbene essa fosse munita di rimedio giuridico,

- al contrario di quanto ritenuto dalla convenuta, l’asserita circostanza che ella sarebbe stata controllata da “CPC Edilizia” e “LIA”, nulla muta all’assoggettamento al CCL PEAN,

- la multa convenzionale, al contrario di quanto ravvisato dalla convenuta, non concerne l’omissione della dichiarazione della massa salariale relativa al periodo in cui la società si chiamava B._____, bensì unicamente la dichiarazione delle somme salariali relative all’anno 2022,

- poiché la convenuta non ha fornito all’attrice informazioni sulla massa salariale per l’anno 2022 entro il termine impartito – circostanza non contestata –, in applicazione dell’art. 25 CCL PEAN i.c.d. all’art. 6 cpv. 2 del regolamento FAR (vedi anche cifre 3.3.1 e 3.3.2 delle Linee guida riguardanti le sanzioni), l'attrice ha rettamente fissato la sanzione per la prima violazione a CHF 3'000.00 oltre ai costi legali pari a CHF 500.00,

- ciò posto, la pena convenzionale è stata inflitta a ragione e l’azione deve essere dunque accolta,

- in sintesi, in accoglimento dell'azione, la convenuta è condannata a versare all'attrice l'importo totale di CHF 3'500.00,

- è rigettata definitivamente l’opposizione al precetto esecutivo n. 202338880 emesso dall’UEF C._____ per il summenzionato credito (escluse le spese del precetto esecutivo),

- secondo l'art. 73 cpv. 2 LPP, la procedura è gratuita e, per conseguenze, anche in questo caso non si giustifica prelevare spese,

- rilevato, fra l’altro, che l’attrice non è rappresentata da un legale, non vengono concesse indennità,

4/5 Il Tribunale d'appello pronuncia:

1. In accoglimento dell'azione, A._____ viene obbligata al versamento dell'importo di CHF 3'500.00 alla Fondazione pensionamento anticipato FAR.

2. È rigettata definitivamente l’opposizione al precetto esecutivo n. D._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti C._____ per il summenzionato credito (escluse le spese del precetto esecutivo).

3. Non si prelevano spese.

4. Non vengono assegnate indennità.

5. [Rimedi giuridici]

6. [Comunicazione]

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