Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction Due to Improper Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe appeal concerning disability insurance benefits was deemed inadmissible because the communication in question, an email from the appellant's counsel dated November 28, 2024, was clarified by the counsel not to constitute a formal appeal against the November 13, 2024 decision, but merely a request for a recalculation. Since no proper appeal was filed as required by procedural law, the appellate court lacked the necessary jurisdictional prerequisites to review the merits of the matter, leading to the dismissal of the instance and the return of the file to the relevant social insurance entity.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 49 cpv. 2 LGA, Art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, art. 56 LPGA; Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction Due to Improper Filing: Since no proper appeal was filed as required by procedural law, the appellate court lacked the necessary jurisdictional prerequisites to review the merits of the matter, leading to the dismissal of the instance and the return of the file to the relevant social insurance entity.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed by the sole judge to issue the ruling because the appeal was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning for determining whether the email was a valid appeal, though not the direct basis for the dispositive order (which cited Art. 43 LGA for the procedure).
Cited in the reasoning as the legal basis for an appeal in social insurance matters, which was found not to apply in this case.
Volltext
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni
Sentenza del 13 gennaio 2025 comunicata il
N. d'incarto SV1 25 2
Istanza Prima Camera di diritto delle assicurazioni sociali
Composizione Righetti, giudice unico Zanolari Hasse, attuaria
Parti A._____ ricorrente patrocinata dall'avvocato lic. iur. Roberto A. Keller
contro
B._____, in rappresentanza dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), c/o IV-Stelle Graubünden convenuta
Oggetto prestazioni AI Considerato che:
- il 23 dicembre 2024 B._____ ha trasmesso al Tribunale amministrativo dei Grigioni (dal 1° gennaio 2025 Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni)
l'e-mail del 28 novembre 2024 dell'avv. Roberto A. Keller relativa a delle censure avverso la decisione del 13 novembre 2024 (prestazioni AI a favore di A._____) per competenza;
- mediante disposizione ordinatoria del 7 gennaio 2025, l'infrascritto Giudice dell'istruzione chiedeva all'avv. Roberto A. Keller se tale e-mail fosse da considerare quale ricorso ai sensi dell'art. 56 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) i.u. all'art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100);
- in data 9 gennaio 2025 l'avv. Roberto A. Keller comunicava a questo Tribunale che l'e-mail del 28 novembre 2024 non andava ritenuta quale ricorso, bensì come richiesta di rettifica del conteggio effettuato da parte di B._____;
- per tale motivo si rileva che A._____ non ha mai avuto l'intenzione risp. non ha mai presentato un ricorso avverso la decisione del 13 novembre 2024.
Non essendo dunque in presenza di un ricorso ai sensi degli artt. 56 segg.
LPGA i.u. all' art. 49 cpv. 2 LGA, non sono dati i presupposti processuali (ovvero la competenza del Tribunale d'appello) per entrare nel merito dell'istanza e, in questo senso, questa va ritenuta inammissibile;
- l'incarto è rinviato a B._____ per competenza;
- questa sentenza è emanata dal Presidente della camera in veste di giudice unico, siccome l'istanza è evidentemente inammissibile (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA);
- è giustificato rinunciare al prelevamento di tasse e, rilevati gli elementi del caso concreto – segnatamente l'onere di lavoro dell'avv. Roberto A. Keller
2/4 per comunicare a questo Tribunale che l'e-mail del 28 novembre 2024 non va ritenuta quale ricorso –, anche al versamento di ripetibili.
3/4 il giudice unico pronuncia:
1. L'istanza del 28 novembre 2024 è inammissibile.
2. Non vengono prelevate spese.
3. Non vengono assegnate spese ripetibili.
4. [Vie di diritto]
5. [Comunicazione]
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