Administrative Appeal Inadmissibility with Cost Waiver and Indemnity
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court declared the appeal inadmissible because it was filed against a formal decision dated January 30, 2019, which merely translated a prior decision and was legally subject only to an objection with the insurer, not an appeal to the court, despite the appellant's reasonable confusion due to the prior objection and the insurer's slightly modified communication style. However, acknowledging the exceptional circumstances that led the appellant to mistakenly file the appeal, the court waived litigation costs and ordered the opposing party to pay the appellant a discretionary indemnity of CHF 800.00 for the precautionary appeal filing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 18 cpv. 3 legge, Art. 61 lett. a legge, Art. 61 lett. g LPGA; Administrative Appeal Inadmissibility with Cost Waiver and Indemnity: However, acknowledging the exceptional circumstances that led the appellant to mistakenly file the appeal, the court waived litigation costs and ordered the opposing party to pay the appellant a discretionary indemnity of CHF 800.00 for the precautionary appeal filing.
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KI-generiertThe procedure is declared free of charge (gratuitous).
The appellant is ordered not to be reimbursed for legal fees (ripetibili) because they lost, though an exception is made in order 3.
This article was cited in the reasoning to establish jurisdiction for the single judge due to the inadmissibility of the appeal, but it is not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders 1-5.
Volltext
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
S 19 20
3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
Giudice unico Racioppi e attuario Paganini
SENTENZA del 4 novembre 2019
nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali
A._____, rappresentato dall'avv. Leandro Noi, ricorrente contro
B._____ SA, convenuta
concernente prestazioni assicurative LAMal,
Considerato:
- che per questa vertenza è competente il giudice unico, poiché il ricorso – come si vedrà più sotto – è evidentemente inammissibile (art. 18 cpv. 3 legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]),
- che con decisione formale 5 dicembre 2018 B._____ SA rifiutava ad A._____ il rimborso dei trattamenti medici avvenuti in Italia dal 30 marzo al
2 aprile 2015 per un importo totale di fr. 20'981.20, siccome detti trattamenti non avrebbero costituito un'urgenza,
- che il 7 gennaio 2019 A._____ sollevava opposizione contro di detta decisione, chiedendo tra l'altro in via formale l'emissione di una prossima decisione favorevole in italiano,
- che il 30 gennaio 2019 B._____ SA notificava ad A._____ una decisione formale datata 30 gennaio 2019 (ricevuta il 1° febbraio 2019) redatta in italiano e con possibilità di impugnazione tramite opposizione all'assicuratrice stessa,
- che contro questa decisione il 28 febbraio 2019 A._____ (qui di seguito:
ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
- che nella presa di posizione del 1° aprile 2019 B._____ SA (qui di seguito:
convenuta) segnalava, in particolare, che la decisione impugnata sarebbe soltanto una traduzione della decisione 5 dicembre 2018,
- che la decisione 30 gennaio 2019 in lingua italiana è una decisione formale praticamente identica a quella del 5 dicembre 2018, e non una decisione su opposizione impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo, come emerge dall'intestazione, dalla motivazione, dalla mancanza di dispositivo
– in cui figuri un rigetto dell'opposizione – e dal rimedio giuridico (possibilità di impugnazione davanti all'assicuratore),
- che nel frattempo la convenuta ha emanato la decisione su opposizione datata 14 agosto 2019 contro cui il ricorrente ha a sua volta presentato
ricorso al Tribunale amministrativo (procedura S 19 96 sospesa con decreto ordinatorio 25 ottobre 2019 fino all'evasione di questa procedura),
- che il presente ricorso avverso una decisione formale impugnabile con opposizione dinanzi all'assicuratore è (evidentemente) inammissibile,
- che la procedura è gratuita (art. 61 lett. a legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]),
- che giusta l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente non ha diritto al rimborso delle ripetibili perché soccombente,
- che malgrado i chiari elementi costituenti una decisione formale (e non su opposizione) sopra indicati, le circostanze addotte dal ricorrente erano atte a indurlo a ritenere detta decisione formale una decisione su opposizione,
- che, infatti, rispetto alla decisione in tedesco del 5 dicembre 2018 nella decisione formale in italiano qui impugnata del 30 gennaio 2019 si è aggiunto il trafiletto inerente l'irrilevanza dell'economicità dei trattamenti all'estero, che è evidentemente una risposta all'argomentazione nell'opposizione del 7 gennaio 2019,
- che inoltre la convenuta ha notificato la decisione impugnata 30 gennaio 2019 per raccomandata e senza lettera di accompagnamento,
- che ciononostante il ricorrente avrebbe dovuto rinunciare a questa procedura al più tardi al ricevimento della presa di posizione della convenuta datata 1° aprile 2019,
- che viste le circostanze straordinarie del caso, in deroga alla regola legale, si giustifica un indennizzo per l'inoltro cautelare di un ricorso a favore del ricorrente pari all'importo forfettario di fr. 800.--,
Il Giudice unico decide:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La procedura è gratuita.
3. B._____ SA versa ad A._____ fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
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