Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
S 2008 51 • VG GR S 2008 51 KI-generiert

Insured Person v. Disability Insurer (Denial of Professional Reintegration Measures)

Geschäftsnummer S 2008 51
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An insured person, injured in a 2004 traffic accident leading to subsequent complications including algodystrophy and ultimately diagnosed with psoriatic arthropathy, appealed a decision denying further disability insurance benefits, specifically professional reintegration measures, because the calculated loss of earnings did not meet the required 20% threshold after disability benefits ceased in 2006. The court upheld the denial of professional measures, reasoning that a subsequent professional assessment confirmed the claimant's full capacity for light, sedentary, non- or semi-qualified work requiring minimal manual precision, and by comparing the prior income to the hypothetical income based on standard tables for such work, the actual loss of earnings was determined to be only 7.5%, thus failing to meet the statutory minimum for reintegration support under the law applicable at the time the key facts occurred.

Legislator-Regeste

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Art. 8 cpv. 1 LAI, Art. 8 cpv. 3 lett. b LAI, Art. 15 LAI, Art. 16 LAI, Art. 17 LAI, Art. 18 cpv. 1 LAI; Insured Person v. Disability Insurer (Denial of Professional Reintegration Measures): The court upheld the denial of professional measures, reasoning that a subsequent professional assessment confirmed the claimant's full capacity for light, sedentary, non- or semi-qualified work requiring minimal manual precision, and by comparing the prior income to the hypothetical income based on standard tables for such work, the actual loss of earnings was determined to be only 7.5%, thus failing to meet the statutory minimum for reintegration support under the law applicable at the time the key facts occurred.

Schlagwörter

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Invalidenleistungen des Versicherten Unfallversicherer Integration von Menschen mit Behinderung Wiederaufleben der Versicherteneigenschaft Integrationsmassnahmen Eingliederungsmassnahme in der Sozialversicherung prestazioni assicurative AI | Invalidenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 129 V 4
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 cons.
DTF 124 V 110
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 cons.
DTF 122 V 79
DTF 126 V 76
d) Per la determinazione del reddito conseguibile attualmente, poiché l’assicurato non ha ancora trovato un lavoro, vanno prese a confronto le tabelle ISS (DTF 126 V 76 cons.
DTF 126 V 80
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited to determine the amount of procedural costs applicable to the appeal.

art. 61 lett. a LPGA

Cited in relation to the exception that makes the appeal subject to costs.

art. 17 LAI

Substantive legal basis used to define professional retraining and the 20% loss of earnings threshold, although the claim for retraining was ultimately rejected based on the calculated loss of earnings.

art. 18 cpv. 1 LAI

Cited as part of the provisions defining integration measures, specifically placement.

art. 16 LAI

Cited as part of the provisions defining integration measures, specifically initial training.

art. 15 LAI

Cited as part of the provisions defining integration measures, specifically orientation.

art. 8 cpv. 3 lett. b LAI

Cited to specify that professional measures are included among integration measures.

art. 8 cpv. 1 LAI

Cited as the general legal basis for the right to necessary integration measures for disabled insured persons.

art. 6 cpv. 1 OAI

Cited to define professional retraining in the context of the former version of the law applicable to the case.

art. 69 cpv. 1bis LAI

Cited as the legal basis for imposing procedural costs on the appellant.

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Volltext

S 08 51

2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni

SENTENZA dell’11 dicembre 2008

nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative AI

1. …, 1964, subiva una prima traumatizzazione dell’articolazione metacarpofalangea della mano destra nel 2003, dalla quale si riprendeva però senza disturbi residuali. Il 16 maggio 2004, era vittima di un incidente della circolazione nel quale riportava la frattura del polso sinistro e contusioni ed escoriazione ad ambedue le braccia. La mano sinistra veniva operata di una frattura di Galeazzi e di una frattura del V metacarpo basale. La guarigione era lenta e complicata dal subentrare di un’algodistrofia, anche se in seguito era possibile recuperare una funzionalità quasi normale del polso sinistro.

Permaneva invece una sintomatologia poliarticolare che coinvolgeva, accanto a disturbi minori, le articolazioni metacarpo-falangeali e il polso della mano destra. L’assicurazione infortuni rispondeva dei postumi dei due infortuni. La ripresa dell’attività lavorativa nella precedente attività di operaio metalcostruttore presso la ditta … SA doveva essere interrotta a più riprese a causa del disacerbarsi dei dolori a livello dell’articolazione metacarpofalangea. Poiché le indagini condotte in seguito evidenziavano una patologia di tipo infiammatorio e veniva posta la diagnosi di psoriasi volgare e di artropatia sieronegativa psoriatica, con decisione 5 ottobre 2005, l’assicurazione infortuni metteva fine al proprio obbligo di corrispondere prestazioni. L’ulteriore inabilità lavorativa andava pertanto a carico della cassa malati.

2. Il 12 agosto 2005, …, faceva formale domanda per ottenere prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI). Poiché una ripresa dell’attività nella precedente professione non era più possibile, dal 2006 l’assicurato perdeva il posto di lavoro e si annunciava alla disoccupazione. Anche lo stage di tre settimane presso la LATI non aveva esito positivo. Le forti discrepanze tra la sintomatologia soggettivamente risentita dall’assicurato e il quadro oggettivo rendevano necessario un accertamento dal profilo psichico. Con decisione 13 marzo 2008, l’AI riconosceva a … il diritto ad una redita intera d’invalidità dal 1. maggio 2005 al 31 marzo 2006. A partire da tale data, essendo considerato abile in misura completa in un’attività confacente, al richiedente venivano rifiutate ulteriori prestazioni, in particolare misure di reintegrazione professionale, non raggiungendo la perdita di guadagno il minimo legale del 20%. Nella sua ricerca di un posto di lavoro, l’assicurato continuava a beneficiare dell’aiuto al collocamento.

3. Il 22 aprile 2008, … adiva tempestivamente il Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendo una valutazione medica di tipo reumatologico e pratica presso un centro specializzato per accertare più esattamente la diminuzione del rendimento in attività adattata e la possibilità di una riqualifica professionale. In sostanza, il ricorrente non si riteneva più in grado di svolgere un lavoro leggero in misura completa, riscontrando ancora sempre delle limitazioni nell’uso delle mani.

4. Nella risposta di causa del 14 maggio 2008, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, chiedeva la reiezione del ricorso per quanto lo stesso fosse da considerarsi ammissibile. Il rifiuto impugnato riguarderebbe solo le misure professionali, mentre nessuna decisione di merito sarebbe stata presa sulla richiesta di una rendita d’invalidità. Dal confronto dei redditi, risulterebbe una perdita di guadagno del 10%, quindi non verrebbe raggiunta la soglia minima del 20% d’impedimento per avere diritto a provvedimenti di riqualifica professionale.

5. In seguito l’assicurato veniva convocato per un accertamento professionale presso il centro di Gerra Piano dal 16 giugno all’11 luglio 2008. La procedura di ricorso veniva conseguentemente sospesa fino al 30 settembre 2008.

6. Il 30 settembre 2008, l’assicurato chiedeva al Tribunale di voler emanare una decisione di merito sulle richieste avanzate con il ricorso del 22 aprile 2008.

Tenendo conto di tutte le limitazioni presentate e della situazione personale dell’assicurato, sarebbe giustificato ritenere un grado d’impedimento del 25% e quindi l’esistenza di un diritto a misure professionali come la reintegrazione.

Infatti, malgrado l’aiuto al collocamento, il ricorrente non avrebbe tuttora trovato un nuovo posto di lavoro a quattro anni dall’infortunio subito.

7. Duplicando, l’istituto convenuto ribadiva l’esattezza del calcolo effettuato per quanto riguardava la perdita di guadagno del 10% e l’esistenza di una completa abilità lucrativa in attività adeguata.

Considerando in diritto:

1. a) Nella misura in cui veniva postulato un accertamento professionale, la richiesta è divenuta priva di oggetto, dopo che dal 16 giugno all’11 luglio 2008 l’assicurato ha potuto svolgere un corso di quattro settimane di attività praticomanuale, di orientamento professionale e di tipo scolastico presso un centro d’accertamento professionale. Le risultanze di questa indagine non permettono poi di dubitare che le finalità di questa misura siano state raggiunte. Infatti, i consulenti ed i medici responsabili giungevano alla conclusione che l’assicurato era da ritenersi in grado di svolgere con pieno rendimento un lavoro leggero, di tipo non qualificato o semi-qualificato, prettamente sedentario e che non richiedesse una grande precisione manuale.

b) Sempre dal profilo formale, come giustamente sostenuto dalla parte convenuta, una decisione di merito sull’ulteriore diritto ad una rendita d’invalidità dopo il marzo 2006 non è ancora stata presa, motivo per cui tale questione non può essere decisa materialmente e su questo punto al Tribunale amministrativo non è dato entrare nel merito del ricorso. Al malinteso ha comunque contribuito la trasmissione all’assicurato della copia della comunicazione fatta dall’istituto convenuto alla competente cassa di compensazione in merito alla rendita d’invalidità.

2. a) Il 1. gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI. Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e 127 V 466 cons. 1). Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (2006) si è realizzato antecedentemente al 1. gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione (art. 16 LAI) e la riformazione professionale (art. 17 LAI) nonché il collocamento (art. 18 cpv.

1 LAI). Giusta l’art. 17 LAI, l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 cons. 2b; Pratique VSI 1997 pag. 80 cons. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità. Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 cons. 2a; DTF 124 V 110 cons. 2a; DTF 122 V 79 cons. 3b/bb; RCC pag. 495 cons. 2a). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (Pratique VSI 1997 pag. 85 cons. 1). Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sotto il diritto previgente, l’assicurato con una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate non aveva diritto all’aiuto al collocamento a meno che sussistesse una limitazione supplementare nella ricerca del posto di lavoro (Pratique VSI 2003 pag. 273; RDAT 2003 I pag.

598).

b) Nell’evenienza il rifiuto di prestazioni a titolo di provvedimenti professionali è stato motivato dal fatto che l’istante non presenta una perdita di guadagno del 20%. Per determinare tale perdita, l’istituto convenuto ha paragonato il reddito ancora realizzabile dall’assicurato al momento attuale con quello che avrebbe conseguito continuando ad esercitare la sua precedente attività. Quest’ultimo importo non è contestato. In qualità di operaio metalcostruttore, presso il precedente datore di lavoro, il ricorrente avrebbe nel 2006 conseguito un reddito annuo di fr. 58'240.00. E’ invece controverso il reddito ancora conseguibile attualmente.

c) In primo luogo, il ricorrente non si considera in grado di svolgere un lavoro leggero in misura completa. Il persistere di una capacità lucrativa completa in un’attività a carattere prevalentemente sedentario e di tipo leggero era attestata dal dott. med. … - e indirettamente dalla dott. med. … - nella relazione del 5 settembre 2005, dallo specialista in ortopedia dott. med. … il

29 settembre 2005, dal dott. med. … il 23 dicembre 2005 e inizialmente anche dal curante dott. … il 30 gennaio 2006. In seguito i dott. … e … dubitavano del sussistere di un’abilità completa anche in attività adatta, pur non volendosi pronunciare sulla misura dell’impedimento. In realtà, tali dubbi sono stati fugati in parte dall’indagine psichiatrica dell’11 settembre 2007 e poi definitivamente dal soggiorno presso il centro d’accertamento professionale di Gerra Piano.

Secondo le risultanze di questo accertamento, l’istante è in grado di svolgere con pieno rendimento un lavoro leggero, di tipo non qualificato o semi qualificato, prevalentemente a carattere sedentario e che non richieda una grande precisione manuale. Concretamente erano considerate delle attività adeguate come operaio non qualificato nell’industria con mansioni ripetitive, di assemblaggio, impacchettamento o simili. Nelle due prove di rendimento, l’istante otteneva una resa nella media e leggermente superiore alla media, mentre non erano considerate adatte tutte le attività che richiedevano di lavorare di norma in piedi (vedi relazione del 18 luglio 2008). In tali circostanze non sussistono motivi per non ritenere il ricorrente abile completamente in attività adeguata. In queste circostanze, la richiesta di una perizia reumatologica, almeno per quanto riguarda la questione qui controversa, non merita protezione.

d) Per la determinazione del reddito conseguibile attualmente, poiché l’assicurato non ha ancora trovato un lavoro, vanno prese a confronto le tabelle ISS (DTF 126 V 76 cons. 3b e riferimenti, 124 V 323 cons. 3b bb; DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15 nonché per i Grigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, no. I 750/02, 13 marzo 2003, no. I 103/02 e del 30 gennaio 2004, no. I 325/02). Il reddito ipotetico da invalido va stabilito in base alla T1 dell’ISS concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato, essendo per il TF solo in questo modo possibile garantire un uguale trattamento di tutti gli interessati. Concretamente, secondo la tabella T1 dell’ISS riferita al 2006, nel frattempo pubblicata, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di un uomo per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 4'798.00. Poiché i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio è di

41.6 ore settimanali, ne risulta un reddito annuo di fr. 59'880.00. Operando la riduzione del 10% come proposto dal convenuto si ottiene un reddito ancora conseguibile da invalido pari a fr. 53’890.00. Dal raffronto dei redditi risulta evidente che lo scapito che l’istante subisce in un’attività confacente al suo stato di salute è in realtà del 7.5% e quindi insufficiente per il diritto a provvedimenti professionali.

e) L’istante contesta l’entità della riduzione del 10% operata, chiedendo l’applicazione della riduzione massima del 25%. Se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende, secondo la giurisprudenza del TF, dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d’occupazione)

ritenuto che una deduzione massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l’amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 126 V 80 cons. 5b/cc e 6). Mentre inizialmente si tendeva ad applicare una riduzione standard del 25%, la giurisprudenza ha più volte confermato la necessità di operare tali riduzioni, per quanto giustificate dalle concrete circostanze del caso specifico (DAS AI 1998 no. 15 riduzione del 13%, 1999 no. 11 riduzione del 15% e sentenza non pubblicata del 19 marzo 1999 in re M.B. c. S. riduzione del 10%). In casu, essendo dall’assicurato esigibile l’esplicazione di un’attività confacente in misura completa, una riduzione del 25% non trova alcuna giustificazione.

Generalmente, l’assunzione - per dei lavori semplici e ripetitivi che non richiedono alcuna qualifica professionale - non è influenzata negativamente dal fattore linguistico. Nell’evenienza questa conclusione è sostenuta anche dai consulenti del centro d’accertamento professionale, che annotavano come “rispetto alla comprensione delle consegne non si sono registrati problemi, ma al contrario si è appurato come l’A. riesca a “vedere” il lavoro, nonostante non comprenda perfettamente la lingua italiana” (vedi relazione del 18 luglio 2008, pag. 4). Anche il fatto di aver svolto per anni sempre lo stesso lavoro non deve necessariamente incidere negativamente sulle residue possibilità di trovare un impiego. L’assicurato è ancora relativamente giovane e la sua indubbia ingegnosità a svolgere qualsiasi mansione di carattere manuale la deve in parte anche al lavoro svolto in precedenza. Anche la buona volontà, l’impegno, la precisione e la costanza di cui ha dato prova nell’ambito dell’accertamento professionale sono fattori che si ripercuotono generalmente positivamente sulla residua capacità lucrativa. Per questo, non sussistono motivi per operare una riduzione superiore al 10%. Ne consegue che il rifiuto di misure d’integrazione, non essendo la perdita di guadagno del 20%, merita conferma e che il ricorso va su questo punto respinto.

3. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.00 e fr. 1000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Poiché la richiesta principale dell’istante è divenuta priva di oggetto e che per il resto il ricorso deve essere respinto, i costi di fr. 700.00 vanno accollati al ricorrente.

Il Tribunale decide:

1. Nella misura in cui è dato entrare nel merito dell’istanza e per quanto la stessa non sia divenuta priva di oggetto, il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.00, il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.