Appeal Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements in Neighborhood Plan Modification Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTwo parties filed an appeal against a municipal decision concerning a neighborhood plan modification, arguing they had relied on the previous plan and that the modification lacked clarity regarding its substance, especially concerning specific parcel dimensions. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the initial submission failed to meet mandatory procedural requirements, specifically lacking a formal petition (petitum), a description of the facts, a complete justification, and attachment of the challenged decision, despite the court granting a clear deadline to rectify these deficiencies, which the parties failed to observe.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 38 cpv. 2 LGA, Art. 38 cpv. 3 LGA, Art. 38 LGA, Art. 38 cpv. 1 LGA, Art. 73 cpv. 1 LGA, art. 18 cpv. 3 LOG; Appeal Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements in Neighborhood Plan Modification Challenge: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the initial submission failed to meet mandatory procedural requirements, specifically lacking a formal petition (petitum), a description of the facts, a complete justification, and attachment of the challenged decision, despite the court granting a clear deadline to rectify these deficiencies, which the parties failed to observe.
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KI-generiertThe appeal was not entered into on the merits because the defects were not remedied by the deadline set under this provision.
The single judge issued the ruling because the application was clearly inadmissible.
The court decided exceptionally not to collect a state fee.
Volltext
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
R 20 31
5a Camera
Giudice unico Racioppi e Attuario Paganini
SENTENZA del 5 maggio 2020
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____ e B._____, ricorrenti
contro
Comune di X._____, convenuto
concernente Piano di quartiere (modifica) Ca d'Sora/Monticello
In considerazione:
- che con scritto del 17 marzo 2020 (timbro postale del 18 marzo 2020)
A._____ e B._____ (ricorrenti) comunicavano al Tribunale amministrativo di volersi opporre alla modifica del piano di quartiere inoltratagli il 2 marzo 2020, motivando che essi e chi ha già costruito si sarebbe attenuto a tale piano con tanto di regole. Inoltre, non sarebbe chiara la modifica di quartiere nelle sue sostanze e in particolare le quote per le particelle A e H,
- che le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione (art. 38 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Esse devono essere firmate e inoltrate in duplice copia, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente (art. 38 cpv. 2 LGA),
- che se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA),
- che con decreto ordinatorio del 19 marzo 2020 il Giudice istruttore segnalava ai ricorrenti che l'istanza del 17 marzo 2020 non soddisfa i presupposti legali per l'avvio di un procedimento,
- che, sotto indicazione di tali presupposti giusta l'art. 38 LGA, il Giudice unico accordava loro un termine fino al 30 marzo 2020 in base all'art. 38 cpv. 3 LGA per eliminare i vizi constatati, a pena di non entrare nel merito dell'istanza al trascorrere infruttuoso di questo termine,
- che il termine è scaduto senza che i ricorrenti ovviassero ai vizi della loro istanza, ossia all'assenza di un petito, di una descrizione della
fattispecie, di una motivazione completa (art. 38 cpv. 1 LGA) nonché dell'allegazione della decisione impugnata (art. 38 cpv. 2 LGA),
- che, di conseguenza, non si entra nel merito del ricorso (art. 38 cpv. 3 LGA),
- che questa sentenza è emanata dal Presidente della camera in veste di Giudice unico, siccome l'istanza è evidentemente inammissibile (art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]),
- Eccezionalmente si rinuncia al prelievo di una tassa di Stato (art. 73 cpv. 1 LGA),
il Giudice unico decide:
1. Non si entra nel merito del ricorso.
2. Non vengono prelevate spese.
3. [Comunicazioni]