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R 2019 25 • VG GR R 2019 25 KI-generiert

Municipal Order to Remove Livestock in Core Zone Upheld Due to Interruption of Existing Use

Geschäftsnummer R 2019 25
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court dismissed an appeal against a municipal order to remove poultry and small livestock from a property in a core zone, based on a municipal building law provision that permits existing agricultural operations but restricts new ones in such areas. The court reasoned that although the property owners claimed prior animal keeping, the activity had ceased for over two and a half years between the death of the previous owner and their acquisition of the property, meaning the animal keeping did not constitute an "existing" agricultural operation permitted under the law, thus validating the municipality's interpretation that new animal keeping was prohibited.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 73 cpv. 1 LGA, Art. 78 cpv. 2 LGA, art. 19 cpv. 2 LE, art. 72 cpv. 2 LGA; Municipal Order to Remove Livestock in Core Zone Upheld Due to Interruption of Existing Use: The court reasoned that although the property owners claimed prior animal keeping, the activity had ceased for over two and a half years between the death of the previous owner and their acquisition of the property, meaning the animal keeping did not constitute an "existing" agricultural operation permitted under the law, thus validating the municipality's interpretation that new animal keeping was prohibited.

Schlagwörter

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Landwirtschaftszone Bauzone kommunale Baubewilligung Ausweisung aus einer Wohnung landwirtschaftlicher Abfall Pachtzins licenza edilizia (permesso tenuta di pollame) | Baurecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 19 cpv. 2 LE

The court upheld the municipal decision based on the interpretation and application of this article concerning agricultural activities in the core zone.

art. 72 cpv. 2 LGA

Cited as the legal basis for imposing court costs on the unsuccessful appellants.

art. 73 cpv. 1 LGA

Cited along with Art. 72 para. 2 LGA for charging court costs to the appellants.

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Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

R 19 25

5a Camera

presidenza Racioppi giudici Meisser, Audétat attuario Paganini

SENTENZA del 10 dicembre 2019

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____, B._____, entrambi rappresentati dall'Avvocato lic. iur. Cesare Lepori, ricorrenti contro

Comune di X._____, convenuto

concernente licenza edilizia (permesso tenuta di pollame)

1. Il 28 marzo 2018 A._____ e B._____ acquistavano dagli eredi di C._____ la parcella 460 (con edificio degno di conservazione, stalla e giardino) nel Comune di X._____.

2. Con e-mail del 3 aprile 2018 A._____ e B._____ chiedevano al Comune quali fossero i requisiti per la tenuta di animali (galline e conigli).

3. Con raccomandata del 17 aprile 2018 il Municipio informava A._____ e B._____ di essere venuto a conoscenza dell'immissione di pollame vario all'interno del loro fondo, per cui li sollecitava a sgomberare detti animali immessi illecitamente nonché, se di loro interesse, a inoltrare una domanda ufficiale per la loro tenuta.

4. Il 18 ottobre 2018 il Municipio chiedeva all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni (USDA) di verificare le condizioni – a parere del Municipio inadeguate – di tenuta degli animali sulla parcella 460. Dopo un temporaneo sequestro del pollame e un'ispezione del luogo di detenzione da parte della Polizia cantonale in collaborazione con l'USDA, il 22 dicembre 2018 le 11 galline e il gallo sequestrati venivano riconsegnati, poiché, come confermato nello scritto del 21 gennaio 2019, l'USDA riteneva possibile una stabulazione conforme alla protezione degli animali.

5. Con decisione 14 marzo 2019 il Municipio ordinava a A._____ e B._____, sotto comminatoria della pena di cui all'art. 292 CP e a pena di evadere a loro spese la procedura di rispristino della legalità, di sgomberare entro 20 giorni dalla decisione tutto il pollame e/o bestiame minuto tenuto sulla parcella 460. Il Municipio argomentava che non sarebbe stato rilasciato nessun permesso di tenuta di pollame e faceva riferimento all'art. 19 cpv.

2 della legge edilizia comunale (LE).

6. Contro questa decisione, il 4 aprile 2019 A._____ e B._____ (qui di seguito:

ricorrenti) inoltravano ricorso al Tribunale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando la concessione dell'autorizzazione alla tenuta di bestiame minuto sulla loro proprietà. La richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso veniva accolta dal giudice istruttore con disposizione ordinatoria del 5 aprile 2019.

7. Il 28 maggio 2019 il Municipio del Comune di X._____ (qui di seguito:

convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso.

8. Nella replica del 25 giugno 2019 i ricorrenti confermavano i petiti del ricorso.

9. In sede di duplica il 18 luglio 2019 il convenuto manteneva invariati i propri petiti.

Considerando in diritto:

1. I presupposti processuali non danno adito a critiche, per cui il ricorso è ricevibile.

2. Contestato è se l'ordine impartito dal convenuto ai ricorrenti nella decisione impugnata di sgomberare gli animali dalla loro parcella sia corretto o meno, e con ciò se ai ricorrenti gli si debba autorizzare o meno la tenuta di animali sulla loro parcella.

3. Alle richieste probatorie delle parti, in special modo di interrogatorio di testi e di espletamento di un sopralluogo, non viene dato seguito, poiché il Tribunale ritiene di poter decidere in base agli atti.

4.1. In via formale i ricorrenti lamentano una violazione dell'obbligo di motivazione. Essi segnalano che il convenuto avrebbe fatto unicamente riferimento all'art. 19 cpv. 2 LE, senza spiegare come detta disposizione sia stata applicata al caso di specie.

4.2. Giusta il qui controverso art. 19 cpv. 2 LE, in zona nucleo, sono autorizzate, oltre alle case d'abitazione, le costruzioni a scopo commerciale e le aziende artigianali che non compromettono un sano abitare. L'attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta allo stato attuale.

4.3. La censura dei ricorrenti è corretta, sennonché dalla corrispondenza tra le parti antecedente la decisione impugnata emerge chiaramente l'interpretazione data dal convenuto a detto disposto, ossia che nuove immissioni di animali nella zona nucleo (ove risiede la parcella 460 dei ricorrenti) non sono permesse (cfr. raccomandata del 17 aprile 2019 [doc.

2 risposta convenuto]). Dopo il ricevimento della decisione qui impugnata, i ricorrenti sapevano dunque cosa caratterizzava l'oggetto della controversia esposto poi nel loro ricorso, ovvero il modo d'applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LE. Ne discende che, benché al limite della tollerabilità, il convenuto non ha leso l'obbligo di motivazione.

5. Mentre il convenuto è del chiaro parere che in base al summenzionato art.

19 cpv. 2 LE nuove aziende agricole non possono essere installate, per cui, trattandosi qui di una nuova immissione di animali, questa non potrebbe essere autorizzata, i ricorrenti smentiscono tale conclusione, da un lato sostenendo che in precedenza vi erano animali sulla loro parcella, e dall'altro procedendo a un esame della nozione "sano abitare" giusta la prima frase di detto capoverso e giungendo alla conclusione che non vi sono emissioni compromettenti il sano abitare.

Sebbene siano possibili diverse interpretazioni di detto capoverso, l'opinione dei ricorrenti non può essere condivisa. Innanzitutto è dato ritenere

che il termine "aziende artigianali" nella prima frase di detto capoverso non comprenda anche le aziende agricole. Partendo da questo presupposto, si potrebbe ammettere la presenza di una lacuna nel testo della prima frase, nel senso che in zona nucleo, oltre alle menzionate case d'abitazione, costruzioni a scopo commerciale e aziende artigianali, devono potere essere autorizzate anche nuove aziende agricole, purché non compromettano un sano abitare. Di conseguenza, si potrebbe poi dedurre che la seconda frase di detto capoverso si riferisca (soltanto) ai diritti acquisiti. Tuttavia, in rispetto del margine di interpretazione delle proprie leggi di cui gode il comune convenuto (cfr. STA R 14 98 del 10 febbraio 2015 consid. 3a con rinvii), va ritenuto che per le aziende agricole fa stato in primo luogo la seconda frase di detto capoverso, nel senso che il legislatore intendeva autorizzare la continuazione di aziende agricole in zona nucleo allo stato attuale, ma non l'installazione di nuove aziende agricole. Il Tribunale reputa legittima questa interpretazione; esso non può quindi supplire ad essa con un'eventuale interpretazione che riterrebbe più opportuna, poiché non è intravedibile un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento da parte del convenuto nell'interpretazione di detta norma. Ne consegue che nel seguito va analizzato se l'azienda agricola dei ricorrenti è da considerarsi esistente ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LE. Siccome ciò – come si vedrà più sotto

– non è il caso, può rimanere aperta la questione se le aziende agricole esistenti debbano rispettare il concetto di "sano abitare" ai sensi della prima frase di detto capoverso (in cui le aziende agricole non sono appunto menzionate).

6. I ricorrenti hanno acquistato la parcella 460 il 28 marzo 2018 dagli eredi di fu C._____. Questa è deceduta il 4 luglio 2015. Ora, indipendentemente dalla questione – controversa tra le parti – se C._____ un tempo teneva degli animali su detta proprietà, incontestato è rimasto il fatto che, dal momento del decesso di quest'ultima fino all'acquisto della proprietà da parte dei ricorrenti (vale a dire per più di due anni e mezzo), non era installata

nessuna attività agricola su detto fondo. Ne discende che la detenzione di animali – apparentemente esistente in passato – non ha trovato continuazione, ma è stata interrotta con certezza almeno per oltre due anni e mezzo.

Al momento dell'introduzione (o apparentemente: reintroduzione) di animali da parte dei ricorrenti non è quindi dato parlare di un'azienda agricola esistente, per cui appare sostenibile la decisione del convenuto – retta dall'applicazione nel senso esposto sopra dell'art. 19 cpv. 2 LE – di non tollerare tale tenuta di animali. Siccome non è dato il presupposto di un'azienda agricola esistente, come accennato sopra non occorre entrare nel merito dell'applicabilità del concetto "sano abitare" (figurante nella prima frase dell'art. 19 cpv. 2 LE) alle aziende agricole e delle disquisizioni dei ricorrenti sull'interpretazione di detta nozione risp. del suo ossequio da parte loro (esaminando se le emissioni siano tollerabili o meno in tal senso).

7. I ricorrenti invocano infine la parità di trattamento.

Stando alle inconfutate affermazioni del convenuto, nella zona nucleo non vi è nessun allevamento di pollame o bestiame minuto da anni; esistono però detentori di bestiame minuto sulle parcelle 415 e 412 (in zona villaggio/residenziale) nonché sulla parcella 402 (in zona di rispetto) – si noti che per la zona villaggio vale una regola corrispondente a quella della zona nucleo (cfr. art. 20 cpv. 1 LE). Inoltre, secondo le attendibili affermazioni del convenuto, queste detenzioni di animali sussistono da molti anni. Non vi sono dunque fattispecie equiparabili a quella del caso di specie dove la tenuta di animali in zona nucleo – semmai esistita – è cessata per un lungo periodo ed è poi stata riattivata tramite nuova immissione di pollame.

8. Per i motivi suesposti il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

9. I costi della presente procedura (composti da una tassa di Stato pari a fr. 2'500.-- oltre a spese di cancelleria) sono addebitati ai soccombenti ricorrenti in responsabilità solidale (art. 72 cpv. 2 e art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 2'500.--

- e le spese di cancelleria di fr. 176.-- totale fr. 2'676.--

il cui importo sarà versato in responsabilità solidale da A._____ e B._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]