Dwelling Suitability for Pre-Existing Right Status
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court addressed a dispute concerning the restriction of a building's use exclusively to a primary residence, with the core issue being whether the dwelling qualified as a pre-existing right dwelling under the relevant law, which requires construction before March 11, 2012, and suitability for habitation at that time. The court determined that the building, which was permitted in 2000 for conversion from a stable to a laboratory, workshop, and office, did not meet the criterion of being suitable for residential use before the specified cut-off date, as the approved plans clearly indicated a non-residential purpose, rendering the claim for unrestricted use as a primary or secondary residence invalid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 7 cpv. 1 lett. a LASec, Art. 10 LASec, Art. 11 cpv. 1 LASec, Art. 2 LASec; Dwelling Suitability for Pre-Existing Right Status: Giusta l’art. 10 LASec, ai sensi della presente legge un’abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore è un’abitazione realizzata prima dell’11 marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni in vigore o la cui realizzazione risultava autorizzata in tale data con decisione passata in giudicato. Secondo l’art. 11 cpv. 1 LASec, fatte salve le limitazioni d’uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale, il tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore è libero. Queste abitazioni godono della garanzia dei diritti acquisiti e possono dunque essere usate senza limitazioni sia come abitazioni primarie sia secondarie (cfr. Pfammatter in: Wolf/Pfammatter (ed.), SHKommentar ZWG-ZWV, 2a ed. 2021, art. 11 n. 1-4).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
7/15 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2022
Raumordnung und Umweltschutz 7 Planisaziun dal territori e protecziun da l’ambient Pianificazione territoriale e protezione dell’ambiente
15 Restrizione di abitazione primaria. Abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore.
– Nel caso concreto è stato negato il criterio dell’idoneità a un uso abitativo siccome i rispettivi locali non erano adibiti e nemmeno erano idonei ad abitazione prima dell’11 marzo 2012 (consid. 2).
Erstwohnungsverpflichtung. Altrechtliche Wohnung.
– Im konkreten Fall wurde die Voraussetzung der Eignung für eine Wohnnutzung verneint, da die entsprechenden Räume vor dem 11. März 2012 für eine Wohnnutzung nicht bestimmt und auch nicht geeignet waren (E.2).
Considerandi:
2. Controversa è la restrizione alla cifra 1 della licenza edilizia impugnata, secondo cui la futura costruzione deve essere utilizzata esclusivamente quale abitazione primaria o abitazione equiparata ad abitazione primaria secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. a LASec. La questione da chiarire è se l’abitazione dei ricorrenti è un’abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore o meno. […]
2.1. Giusta l’art. 10 LASec, ai sensi della presente legge un’abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore è un’abitazione realizzata prima dell’11 marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni in vigore o la cui realizzazione risultava autorizzata in tale data con decisione passata in giudicato. Secondo l’art. 11 cpv. 1 LASec, fatte salve le limitazioni d’uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale, il tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore è libero. Queste abitazioni godono della garanzia dei diritti acquisiti e possono dunque essere usate senza limitazioni sia come abitazioni primarie sia secondarie (cfr. Pfammatter in: Wolf/Pfammatter (ed.), SHKommentar ZWG-ZWV, 2a ed. 2021, art. 11 n. 1-4).
2.2. Un’abitazione ai sensi della LASec è giusta l’art. 2 LASec un insieme di locali che: sono adatti a un uso abitativo (lett.
7/15 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2022 a); costituiscono un’unità costruttiva (lett. b); sono dotati di un’entrata dall’esterno o da un’area comune con altre abitazioni all’interno dell’edificio (lett. c); sono dotati di un’installazione di cucina (lett. d) e non costituiscono una cosa mobile (lett. e). Va notato che i classici locali commerciali nonché laboratori o atelier ecc. nei quali non si vive, ovvero che non servono a scopi abitativi e non soddisfano la definizione di abitazione, non rientrano nella LASec. Se spazi commerciali soddisfano la definizione di abitazione, devono essere trattati in linea di principio come abitazioni. Inoltre, con installazione di cucina possono essere intesi sia una cucina sia un angolo cottura. Sono considerati installazione di cucina solo impianti fissi dotati di lavello che servono alla preparazione di pasti. Il criterio dell’esistenza di un’installazione di cucina è soddisfatto anche nel caso della semplice esistenza di impianti tecnici per la futura posa di una tale installazione (cfr. Guida d’applicazione LASec e OASec, edito dal Dipartimento dell’economia pubblica e socialità dei Grigioni [DEPS], versione 2022, pag. 10 seg.; mösching in Wolf/ Pfammatter (ed.), SHKommentar ZWG-ZWV, 2a ed. 2021, art. 2 n. 8).
2.3. Le opinioni delle parti discordano sui requisiti dell’idoneità a un uso abitativo e della dotazione di un’installazione di cucina dell’edificio in questione al momento decisivo, ossia prima dell’11 marzo 2012. Accertato è che la domanda di costruzione del
18 marzo 2000 e i relativi piani (doc. 1 convenuto) prevedevano sì una trasformazione interna, ma nel senso di un cambiamento di destinazione da stalla a laboratorio, officina e ufficio con doccia e wc. In base alla licenza edilizia del 9 maggio 2000, approvante fra l’altro questa trasformazione interna, non si può dunque affermare che il relativo edificio prima dell’11 marzo 2012 era adatto a un uso abitativo. Secondo questi giudici, l’indicazione in relazione al tipo di edificio come “rustico” nel registro fondiario nonché nella stima ufficiale del 16 maggio 2011 (cfr. doc. 2-3 ricorrenti) non cambia nulla a questa conclusione. Irrilevante è inoltre che l’Ufficio cantonale per le valutazioni immobiliari abbia designato come camera (“Zimmer”) il locale al piano superiore/mansarda, in quanto questo è stato approvato con destinazione a ufficio. Tantomeno basta per poter affermare l’idoneità a uso abitativo prima dell’11 marzo 2012 il fatto che con la ristrutturazione del 2000, come riscontrabile nei piani approvati e affermato dai ricorrenti, si sia rimesso in funzione il caminetto e il suo camino (v. piani all’attenzione del Servizio monumenti del 18 marzo 2000 [doc. 1 ricorrenti]), che apparentemente una volta serviva da fornello. L’asserzione dei ricorrenti, secondo
7/15 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2022 cui i locali sarebbero stati allestiti come abitazione e che per un utilizzo come mera abitazione servirebbe soltanto la posa dei mobili da cucina, è sì suffragata dai piani del 18 marzo 2000 all’attenzione del Servizio monumenti (doc. 1 ricorrenti) nonché dal fatto che è stata realizzata una stanza da bagno, ma per questi giudici fa stato la chiara indicazione nei piani approvati il 9 maggio 2000 (laboratorio, officina e ufficio con doccia e wc), per cui va concluso che i rispettivi locali non erano adibiti e nemmeno erano idonei ad abitazione prima dell’11 marzo 2012. Dato che i requisiti di cui sopra devono essere adempiti cumulativamente, dovendo già negare il criterio dell’idoneità a un uso abitativo non occorre scendere nel dettaglio del criterio della dotazione di un’installazione di cucina. […] R 21 95 sentenza dell‘8 febbraio 2022