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PVG 2019 14 • VG GR PVG 2019 14 KI-generiert

Building Permit Soundproofing Condition Dispute

Geschäftsnummer PVG 2019 14
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The appeal concerned a building permit condition requiring adequate soundproofing and placement of a planned heat pump to avoid disturbing neighbors, stipulating that if excessive noise complaints arose post-operation, owners must verify emissions at their own expense and cease operation if limits were exceeded. The court reasoned that the precautionary principle for new installations requires noise emissions to be limited beyond planning values if technically feasible and economically justifiable; however, because the permit lacked a thorough analysis of possible soundproofing measures for the air-source heat pump, tying the construction application to this specific, unresolved issue via a resolutory condition was inappropriate.

Legislator-Regeste

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Art. 7 cpv. 1 lett. b OIF, Art. 23 LPAmb, Art. 7 cpv. 1 lett. a OIF, Art. 11 cpv. 2 LPAmb; Building Permit Soundproofing Condition Dispute: Il Tribunale federale ha a più riprese sottolineato che per nuovi impianti, non basta osservare i valori di pianificazione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b OIF) e art. 23 LPAmb), ma occorre pure applicare il principio di prevenzione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a OIF e art. 11 cpv. 2 LPAmb), per cui a titolo preventivo si può pretendere una limitazione maggiore delle emissioni foniche, purché sia esigibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (cfr. DTF 141 II 476 consid. 3.2 e 3.4; STF 1C_506/2008 consid. 3.3, 1C_204/2015 consid. 3.7.).

Schlagwörter

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Auflage der Baubewilligung Emissionsbegrenzung Lärmimmissionen vorsorgliche Massnahmen Ausschluss der öffentlichen Verhandlung Ausnahmebewilligung bei der Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

7/14 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2019

14 Installazione di una termopompa. Isolamento acustico.

Principio di prevenzione.

– Per nuovi impianti il principio di prevenzione esige una limitazione delle emissioni foniche superiore ai valori di pianificazione, purché sia pretendibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (consid. 7.3).

– Sulle possibili misure di insonorizzazione serve un’accurata analisi in fase di progetto; in assenza di una tale analisi, nel caso di specie non è dato vincolare questo punto rilevante della domanda di costruzione a una condizione risolutiva (consid. 7.2, 7.4).

Errichtung einer Wärmepumpe. Lärmschutz. Vorsorgeprinzip.

– Das Vorsorgeprinzip erfordert für neue Projekte eine über die Planungswerte hinausgehende Beschränkung der Lärmemissionen, falls diese aus technischer und wirtschaftlicher Sicht zumutbar erscheint (E.7.3).

– Über die möglichen Schallschutzmassnahmen ist eine detaillierte Analyse bereits im Baubewilligungsverfahren verlangt; in Ermangelung solch einer Analyse darf dieser Punkt im vorliegenden Fall nicht mit einer Resolutivbedingung in der Baubewilligung verknüpft werden (E.7.2, 7.4).

Considerandi:

7.2. Alla cifra 14 della licenza edilizia del 29 gennaio 2018 (doc. M convenuto) il convenuto ha fissato “che i previsti impianti di riscaldamento siano adeguatamente insonorizzati, ed ubicati in modo da non recare disturbo o molestia al vicinato conformemente all’OIF. Se dopo la messa in esercizio degli impianti si dovessero riscontrare lamentele da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo i proprietari dovranno provvedere a verificare a proprie spese, tramite misurazioni acustiche, l’entità delle immissioni foniche e il rispetto dei limiti d’esposizione al rumore fissati dall’OIF. Queste verifiche dovranno essere eseguite seguendo i parametri stabiliti dall’OIF, ed utilizzando degli strumenti conformi alle direttive. Nel caso in cui i limiti d’esposizione al rumore risultassero superati gli impianti non potranno funzionare e dovranno essere immediatamente ripristinati dal punto di vista fonico a spese dei proprietari”.

7/14 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2019

7.3. Il Tribunale federale ha a più riprese sottolineato che per nuovi impianti, non basta osservare i valori di pianificazione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b OIF) e art. 23 LPAmb), ma occorre pure applicare il principio di prevenzione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a OIF e art. 11 cpv. 2 LPAmb), per cui a titolo preventivo si può pretendere una limitazione maggiore delle emissioni foniche, purché sia esigibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (cfr. DTF 141 II 476 consid. 3.2 e 3.4; STF 1C_506/2008 consid. 3.3, 1C_204/2015 consid. 3.7.).

7.4. Nel caso di specie, non risulta che vi sia stata un’accurata analisi sulle possibili misure di insonorizzazione per limitare le emissioni della pompa di calore aria-acqua prevista nella rispettiva torretta. Tanto più che non è stato nemmeno prodotto un certificato di protezione fonica. I progettisti durante il sopralluogo hanno sì garantito che, in considerazione delle norme foniche, la posizione scelta per la termopompa sarebbe la migliore, precisando che l’ubicazione interna della termopompa sarebbe un vantaggio, perché meno rumorosa, e che verrebbero installate delle cuffie per attenuare il rumore. Tuttavia, hanno pure affermato che, se necessario, la presa dell’aria potrebbe essere spostata. Non appare quindi chiaro fino a che punto le emissioni della pompa di calore possano essere ulteriormente diminuite dal profilo tecnico. Per di più, agli atti vi è un documento standard di verifica della protezione fonica inoltrato in sede di opposizione dal ricorrente (allegato al doc. E convenuto) secondo cui il valore di pianificazione non sembra essere rispettato. Teoreticamente potrebbe dunque darsi che, dopo attenta analisi, si giunga alla conclusione che la pompa di calore vada installata in un’altra ubicazione. Pertanto, non è dato vincolare questo punto rilevante della domanda di costruzione ad una condizione risolutiva. La rispettiva censura dei ricorrenti è dunque fondata. R 18 10 e 11 sentenza del 2 luglio 2019