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PVG 2018 29 • VG GR PVG 2018 29 KI-generiert

Email Notification Insufficient for Formal Decision Validity

Geschäftsnummer PVG 2018 29
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A decision communicated solely via email is void due to a formal defect because the governing law requires written communication, and email does not satisfy the statutory requirements for written notification in judicial and administrative proceedings absent a specific legal basis. Although the municipality argued the recipient had consented to email contact due to residency issues, this general consent was insufficient to validate the formal delivery of a decision, and the municipality failed to provide unequivocal proof of explicit consent for this specific method of notification, thus the defective notification rendered the administrative act void, which can be invoked at any time.

Legislator-Regeste

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Art. 23 cpv. 1 LGA, Art. 23 cpv. 3 LGA; Email Notification Insufficient for Formal Decision Validity: Although the municipality argued the recipient had consented to email contact due to residency issues, this general consent was insufficient to validate the formal delivery of a decision, and the municipality failed to provide unequivocal proof of explicit consent for this specific method of notification, thus the defective notification rendered the administrative act void, which can be invoked at any time.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids formeller Mangel Willensmangel verspätete Mängelrüge Gültigkeitserfordernis Ungültigkeit einer Wahl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 cpv. 1 LGA

The decision is based on the failure to comply with the formal requirement for written communication of decisions as stipulated by this article.

Art. 23 cpv. 3 LGA

Cited to address the alternative procedural mechanism available to the municipality for communicating with parties not domiciled in Switzerland.

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Volltext

8/29 Verfahren PVG 2018

Verfahren 8 Procedura Procedura

29 Forma di una decisione.

– Senza una sufficiente base legale una decisione comunicata per e-mail è nulla per vizio di forma.

Form einer Verfügung.

– Ohne eine entsprechende gesetzliche Grundlage ist eine per E-Mail mitgeteilte Verfügung wegen formellem Mangel nichtig.

Considerando in diritto:

2. Giusta l’art. 23 cpv. 1 LGA, le decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e, per quanto prescritto dalla legge, a terzi. Conformemente alla prassi del Tribunale federale invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta (vedi in dettaglio sulla questione DTF 142 V 152 cons. 2.4 e sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 cons. 4.1). Affinché la comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi possa essere fatta validamente occorrono delle specifiche basi legali (sentenze del Tribunale federale 5A_650/2011 del 27 gennaio 2012 cons. 4 e 1P.254/2005 del 30 agosto 2005 cons. 2.3). Come anche la modifica di revisione della LGA del 16 giugno 2010 - mai entrata in vigore - dimostra, era nelle intenzioni del legislatore cantonale codificare le formalità d’intimazione delle decisioni giusta la LGA, adeguandole alla possibilità di invii per via elettronica. Questa modifica volta, tra le altre cose, a garantire che l’autorità potesse qualificarsi (firma elettroni-

ca) e a escludere eventuali ingerenze di terzi nello scambio di dati non è però mai stata approvata e messa in vigore. Ne consegue che giusta la normativa in vigore nel nostro cantone, l’invio di una decisione tramite posta elettronica non è valida e non esplica alcun effetto (vedi sugli invii per e-mail senza conseguenze giuridiche le sentenze del Tribunale amministrativo U 16 18 del 23 giugno 2016 per la non validità di un ricorso, S 14 154 del 14 aprile 2015 per la mancata validità di una disdetta, U 17 50 del 22 agosto 2017 per l’incorrettezza di una domanda di assistenza e S 17 11 del 10 luglio

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2017 per la non validità di un’opposizione). Nella recente decisione R 17 16 del 25 gennaio 2018, il Tribunale amministrativo ha stabilito che per acquisire efficacia giuridica, una decisione deve inoltre essere notificata correttamente. Infatti, solo in questo caso gli obblighi fissati nella decisione si manifestano come doveri di natura giuridica (cfr. Tschannen/Zimmerli/müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Berna 2014, § 31 n. 2 seg.). Un difetto della notifica rende il provvedimento nullo.

3.1. A giustificazione dell’intimazione della decisione per posta elettronica, il comune adduce la dichiarata volontà dell’istante di essere contattato dal comune in questo modo, non essendo altrimenti reperibile. In principio, anche con l’espresso consenso dell’interessato il vizio di forma di cui è affetta una decisione intimata per via elettronica non viene sanato. Nel caso in cui l’istante avesse però acconsentito esplicitamente a tale forma di intimazione, il suo comportamento potrebbe assumere la forma dell’abuso di diritto (venire contra factum proprium). Che la semplice corrispondenza tra le parti avvenisse per posta elettronica può considerarsi nell’evenienza appurato. Per quanto riguarda l’invio di una formale decisione impugnabile l’espresso consenso dell’istante dovrebbe però risultare inequivocabilmente (per esempio richiesta o conferma scritta). Il comune non ha addotto alcun documento o certificazione a sostegno della propria pretesa, mentre l’istante contesta di aver dato il proprio consenso per l’intimazione di una formale decisione in forma elettronica. In principio, volendo il comune dedurre la validità della decisione malgrado il vizio della forma scritta e dell’intimazione, l’onere della prova che tale fosse espressamente la volontà del ricorrente spetta all’autorità comunale, che come detto non ha saputo fornire alcuna comprova di quanto preteso. Non è allora dato ritenere che l’istante abbia espressamente dato il proprio consenso a tale forma di decisione.

3.2. Poiché l’istante risiede all’estero è evidente la difficoltà dell’autorità comunale a comunicare direttamente con l’interessato. In questi casi però la legge prevede espressamente come debbano avvenire le comunicazioni ufficiali. In conformità all’art.

23 cpv. 3 LGA, qualora una parte non sia domiciliata in Svizzera, l’autorità può obbligarla ad indicare un domiciliatario in Svizzera. In questo senso le comprensibili difficoltà fatte valere dal comune avrebbero potuto essere ovviate con gli strumenti messi a disposizione dalla normativa applicabile alla procedura amministrativa comunale.

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4. La nullità di un atto amministrativo può essere invocata in ogni momento e può essere costatata d’ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (PTA 2012 no.17; DTF

132 II 27 cons. 3.1, 130 III 434 cons. 3.3, 127 II 47 cons. 3g, 122 Ia 98 cons. 3a e 118 Ia 40 cons. 2a). Per prassi costante, una decisione amministrativa è affetta da nullità se il vizio risulta particolarmente grave, evidente o, perlomeno, facilmente riconoscibile e se, inoltre, l’accertamento della nullità non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Nel caso in parola la nullità di una decisione comunicata per via elettronica risulta evidente sia per difetto di valida forma scritta che per notifica viziata per cui al Tribunale amministrativo non resta che accertare la nullità del provvedimento qui impugnato. U 18 6 Sentenza del 20 giugno 2018