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PVG 2018 2 • VG GR PVG 2018 2 KI-generiert

Recount Threshold Calculation and Impartiality in Municipal Election

Geschäftsnummer PVG 2018 2
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a municipal election recount request under proportional representation, where the court determined the minimum threshold of 0.3% for a recount should be calculated against the total valid votes cast in the election, not merely the number of valid ballots counted, concluding that the difference of six votes represented 0.18% of the total valid votes (3,437), thus mandating a recount. Furthermore, the court reasoned that the original electoral office should not conduct the recount due to concerns about impartiality and the purpose of the recount to ensure acceptance of close results, and therefore ordered that a new, impartial electoral office be appointed to carry out the recount, including a verification of blank and null ballots, by a specified date.

Legislator-Regeste

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Art. 43 cpv. 1 LDPC, Art. 43 LDPC, Art. 43 cpv. 3 LDPC, Art. 43 LPDC; Recount Threshold Calculation and Impartiality in Municipal Election: Furthermore, the court reasoned that the original electoral office should not conduct the recount due to concerns about impartiality and the purpose of the recount to ensure acceptance of close results, and therefore ordered that a new, impartial electoral office be appointed to carry out the recount, including a verification of blank and null ballots, by a specified date.

Schlagwörter

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Wahlergebnis Ausstandsgründe Stichentscheid Anspruch auf Nachzählung Wiederwahl von Staatsbediensteten Wahlquotient

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 43 cpv. 1 LDPC

The calculation method for the minimum percentage (0.3%) required for a recount is interpreted under this provision.

art. 43 cpv. 3 LDPC

This provision is cited to determine which body can execute the recount, leading to the decision to assign it to a new electoral office.

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Volltext

1/2 Politische Rechte PVG 2018

2 Riconteggio nell’ambito di elezioni municipali.

– Determinazione della percentuale minima (0.3 %) per un riconteggio nel caso di sistema elettorale proporzionale (cons. 2.3).

– Per il riconteggio può essere incaricato un nuovo ufficio elettorale (cons. 3).

Nachzählung bei Gemeindevorstandswahlen.

– Bestimmung des Mindestprozentsatzes (0.3 %) für eine Nachzählung bei Wahlen im Proporzsystem (E.2.3).

– Für die Nachzählung kann eine neue Wahlkommission beauftragt werden (E.3).

Considerandi:

2.3. Si pone quindi la questione di come determinare la percentuale minima (0.3 %) richiesta dall’art. 43 cpv. 1 LDPC per un riconteggio.

2.3.1. Nel ricorso il ricorrente ha esposto tre metodi di calcolo, ovvero in rapporto alle schede di voto, ai voti emessi e alla percentuale raccolta dalle liste. Il convenuto, invece, si basa su un metodo di calcolo secondo cui, per determinare la percentuale minima pari allo 0.3 % secondo l’art. 43 LDPC, si confronta la differenza dei voti con le schede valide. Senza entrare nei dettagli dei metodi di calcolo elencati dalle parti, si può ritenere che a far stato nel caso di specie con sistema elettivo proporzionale sia in primo luogo la differenza dei voti tra i voti ottenuti dal partito del ricorrente e la congiunzione del Partito A. e B. (liste congiunte 1 e 5 e che, giusta l’art. 30 cpv. 1 del Regolamento sulle elezioni e votazioni, vengono dapprima trattate come lista unica), poiché la lista 2 (con 1’412 voti) presenta la minor differenza di voti rispetto a quelli ottenuti delle liste congiunte 1 e 5 che insieme hanno ottenuto il maggior numero di voti (1’418). Tale differenza è pari a 6 voti (cfr. doc. 6 convenuto).

2.3.2. In secondo luogo, occorre interpretare il termine «schede di voto valide» di cui all’art. 43 cpv. 1 LDPC, quale riferimento per il calcolo della percentuale minima (0.3 %) richiesta per il riconteggio.

Evidentemente, nell’ambito di una votazione, le schede valide rappresentano il numero totale di voti (sì e no) e possono quindi fungere da paragone per la determinazione della percentuale rispetto alla differenza dei voti a favore e contro un determinato oggetto in votazione. Per contro, nel caso di un’elezione come

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nel presente caso in sistema proporzionale, le schede valide consegnate non rappresentano il totale dei voti. Per ottenere questo totale, nel caso in esame occorre innanzitutto sommare i voti dati ai singoli candidati e tener conto dei rispettivi voti di complemento (in totale 5 voti), e quindi moltiplicare questi 5 voti per le schede valide (721), giungendo così a 3’605 voti. Secondo il calcolo del convenuto vanno poi dedotti i «voti in bianco» (in questo caso 168). Ne risultano così 3’437 voti. Va notato che in base agli atti in possesso non appare molto chiaro cosa si intenda con «voti in bianco», dal momento che le schede in bianco sono già state escluse dalle schede valide (cfr. doc. 6 convenuto). Presumibilmente si tratta dei voti degli spazi lasciati vuoti sulle schede non intestate a un partito. Non occorre tuttavia approfondire questa questione, siccome sia poggiando sui voti complessivi delle schede valide senza deduzione dei «voti in bianco» (3’605), sia basandosi sui voti validi complessivi senza «voti in bianco» (3’437) il risultato non cambia. Ad ogni modo, appare chiaro che da riferimento funge il totale dei voti. Di conseguenza, il calcolo del convenuto poggiante su un confronto con le schede di voto valide (721) non è corretto.

In base dunque ai voti validi complessivamente emessi, la differenza di 6 voti sopra determinata corrisponde allo 0.18 % dei 3’437 voti complessivi, per cui l’Ufficio elettorale era tenuto a riconteggiare i voti.

3. Occorre quindi designare un responsabile per il riconteggio.

3.1. Giusta l’art. 43 cpv. 3 LDPC il secondo conteggio può venire eseguito a livello centrale dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali, dal tribunale regionale rispettivamente dal comitato regionale in caso di elezioni e votazioni a livello regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi uffici.

3.2. Dal disposto appena esposto si evince che il riconteggio può essere eseguito dallo stesso organo incaricato del (primo) conteggio. Detta norma è tuttavia soltanto una norma discrezionale.

3.3. Nel caso di specie, l’Ufficio elettorale è composto da otto membri: da un municipale quale presidente, dalla segretaria comunale quale segretaria e da rappresentanti dei rispettivi partiti [6 membri]). Questo Tribunale ritiene che un riconteggio da parte dello stesso Ufficio elettorale non sia opportuno per i seguenti motivi: da un lato, sebbene obbligato d’ufficio giusta l’art. 43 LPDC, detto Ufficio non ha proceduto a un riconteggio; dall’altro, un riconteggio volge a garantire l’accettazione dei risultati in presenza

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di (primi) risultati serrati nonché a salvaguardare una corretta applicazione dei diritti politici.

3.4. Il convenuto è quindi tenuto a far eseguire un riconteggio a un nuovo Ufficio elettorale procedendo, in particolare, ad una verifica delle schede bianche e delle schede qualificate nulle nel contesto del primo conteggio e stendendo un verbale con i motivi per le schede qualificate come nulle. Esso deve essere composto da membri imparziali. Tutti i canditati alle elezioni municipali possono assistere personalmente al riconteggio o farsi rappresentare. Il comune convenuto è incaricato di annunciare il riconteggio ai candidati indicando luogo, data e ora dello svolgimento. Il convenuto è libero di servirsi dell’aiuto del personale di altri comuni oppure dei collaboratori dell’Ufficio per i comuni, di un notaio o di un avvocato. Il riconteggio deve concludersi entro il 19 dicembre 2018. Entro questo termine devono pure essere pubblicati ufficialmente i risultati del riconteggio. V 18 8 Sentenza del 27 novembre 2018