Judicial Notice of Prior Findings on Residency
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court affirmed that judges are not required to have evidence presented for facts already known to the court, allowing such judicial notice to be admitted into proceedings independently of the parties' submissions, citing relevant statutory and case law. In the specific case, prior judicial findings from a related administrative proceeding concerning the applicant's socio-familial situation revealed that the applicant had significant interests and property in another country, which directly contradicted the applicant's current assertions about lacking property and personal ties there; therefore, the court concluded, based on these known facts, that the applicant had exclusively resided in that other country for years.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 11 LGA, Art. 8 CC, Art. 151 CC; Judicial Notice of Prior Findings on Residency: ed. 2014, nota 4 all‘art. 151 CC; R. BIERI, Die Gerichtsnotorietät – ein „unbeschriebenes Blatt im Blätterwald“, ZZZ 2006, pag. 193). Nel far ricorso a simili mezzi di prova resta evidentemente riservato il segreto professionale e il diritto di audizione.
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13/32 Verfahren PVG 2017
32 Fatti che sono noti al Tribunale. Impiego degli stessi.
– In principio ed a determinate condizioni, i giudici non necessitano di una prova in merito ai fatti che sono noti al Tribunale; tali fatti possono essere ammessi al procedimento indipendentemente dalle allegazioni delle parti.
Beweis über gerichtsnotorische Tatsachen. Verwendung solcher Tatsachen im Verfahren.
– Unter gewissen Voraussetzungen bedarf es keines Beweises über Tatsachen, die den Richtern notorisch bekannt sind; solche Tatsachen können unabhängig von den Vorbringen der Parteien am Verfahren zugelassen werden.
Considerandi:
4. a) A titolo abbondanziale vada poi ancora rilevato quanto segue. Ai sensi dell’art. 11 LGA, la fattispecie deve essere rilevata d’ufficio. Gli interessati alla procedura sono obbligati a collaborare al rilevamento della fattispecie e l’autorità assume le prove necessarie, ma non è vincolata alle richieste riguardanti il rilevamento della fattispecie. Nella sentenza 4A_37/2014 del 24 giugno 2014, il Tribunale federale confermava che i giudici non necessitano di una prova in merito ai fatti che sono noti al Tribunale, ma tali fatti possono essere ammessi al procedimento indipendentemente dalle allegazioni delle parti (DTF 135 III 88 cons. 4.1). Si tratta ad esempio di risultati di prove riguardanti un procedimento precedente tra le stesse parti (H. P. WALTER, in: Berner Kommentar, 2. ed. 2012, nota 62 all’art. 8 CC), ma anche fatti di cui un giudice è venuto a conoscenza da un processo tra terzi e che riguardano le allegazioni di una o più parti contraenti sul concreto tema della diatriba (vedi
H. SCHMID, in: Oberhammer et al. [editori], Kurzkommentar zur ZPO,
2. ed. 2014, nota 4 all‘art. 151 CC; R. BIERI, Die Gerichtsnotorietät – ein „unbeschriebenes Blatt im Blätterwald“, ZZZ 2006, pag. 193). Nel far ricorso a simili mezzi di prova resta evidentemente riservato il segreto professionale e il diritto di audizione.
b) Nell’evenienza concreta, l’istante era parte al procedimento S 14 72 sfociato nella sentenza del Tribunale amministrativo 2 settembre 2014. In detto giudizio, la situazione socio familiare dell’istane veniva così definita dal perito in base alle informazioni riferitegli dall’istante: “non potrebbero essere ignorati i vantaggi secondari che l’istante trarrebbe dal mantenimento del ruolo di malato, quali la permanenza in Italia, la vicinanza con la famiglia e gli
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amici, il grande appartamento di sua proprietà di cinque locali che abita e il potersi dedicare all’allevamento di animali che sarebbe la sua passione. Dal 2003, il baricentro degli interessi dell’istante si sarebbe quindi spostato in Italia e all’interessato mancherebbe ogni motivazione profonda a cambiare gli equilibri costituiti” (vedi cons. 2e). Queste allegazioni, note al ricorrente, sono in manifesto contrasto con quanto preteso dall’interessato il 15 giugno 2016 riguardo al fatto di non avere alcun immobile in Italia e di non intrattenere alcuna relazione personale, a parte quella con i genitori, con il suo paese d’origine. Che una persona possa pretendere di abitare una camera in uno stabile che appare disabitato e messo a disposizione per pura compassione dalla locataria quanto disporrebbe invece presso la propria famiglia in Italia di un appartamento proprio di cinque locali non è credibile. Ne risulta che non possono sussistere dubbi sul fatto che l’istante risieda da anni esclusivamente in Italia. In questo senso la decisione impugnata, che conferma la perdita del domicilio solo a partire dal 30 novembre 2014, va considerata decisamente compiacente. U 17 38 Sentenza del 22 e 29 agosto 2017
L’interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale è stato respinto con decisione del 16 ottobre 2017 (2C_829/2017).