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PVG 2015 16 • VG GR PVG 2015 16 KI-generiert

Appeal Challenging Final Tax Assessment Via Enforcement Order Challenge

Geschäftsnummer PVG 2015 16
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an appeal against an enforcement order dated June 16, 2014, which set a final deadline for the appellant to pay a remaining tax amount, where the appellant challenged the legality of prior underlying tax assessment decisions rather than the enforcement itself. The court reasoned that an administrative act is generally voidable, not void, unless the defect is extremely serious and evident, and that an appeal against an enforcement decision typically only permits challenging the executability of the order or proportionality of the execution, not the merits of a prior, final, and binding decision upon which the enforcement is based. Since the prior assessment decisions from October 3, 2013, and April 7, 2014, had become legally final and lacked manifest nullity defects, the appellant lacked standing to raise arguments about their substance in the appeal against the enforcement order, rendering those material allegations inadmissible as untimely.

Legislator-Regeste

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Art. 24 LGA, Art. 25 LGA, Art. 67 LGA, Art. 141 LIG, Art. 2 legge, Art. 22 cpv. 2 LGA; Appeal Challenging Final Tax Assessment Via Enforcement Order Challenge: rispetto alla base decisionale antecedente. A prescindere dalla classificazione della decisione 7 aprile 2014, la quale non porta né il titolo di revisione né tantomeno di revoca, questa rappresenta una valida decisione condizionata di tassazione. Non essendo stata ossequiata la condizione ivi imposta – vale a dire la corresponsione degli importi modificati entro dieci giorni – essa non permette di considerare dette modifiche ma riconduce alle fatture emesse con decisione 3 settembre 2014, a sua volta valide.

Schlagwörter

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Vollstreckung der Steuerveranlagung Beschwerdelegitimation Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Zahlungsbefehl Steuervorbescheid nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

1 /16 Verfahren PVG 2015

Verfahren 11 Procedura Procedura

16 Decisione esecutiva. Nullità. Motivi di impugnazione.

– Nullità di una decisione (cons. 1, 2).

– Legittimazione e motivi di ricorso in caso di decisioni esecutive (cons. 3).

Vollstreckungsverfügung. Nichtigkeit. Anfechtungsgründe.

– Nichtigkeit einer Verfügung (E.1, 2).

– Legitimation und Beschwerdegründe bei Vollstreckungsverfügungen (E.3).

Considerando in dritto:

1. Occorre innanzitutto precisare che il presente ricorso è diretto contro la decisione d’esecuzione 16 giugno 2014 del convenuto, in cui viene assegnato alla ricorrente un ultimo termine di cinque giorni per la corresponsione del presunto importo restante delle tassazioni a carico della ricorrente. Siccome la ricorrente non contesta degli aspetti riguardanti la decisione esecutiva impugnata, bensì la liceità di punti legati alle precedenti decisioni di tassazione e quindi essendo gli argomenti della ricorrente rivolti contro queste decisioni, va esaminata la legittimazione a ricorrere. Poiché la ricorrente avanza allegazioni di vizi manifesti delle decisioni materiali nonché un atteggiamento abusivo del convenuto, qui di seguito va previamente stabilito se sussistono dei motivi di nullità inerenti alle antecedenti decisioni che stanno alla base della decisione impugnata.

2. a) La nullità di un atto amministrativo può essere invocata in ogni momento e può essere constatata d’ufficio da qualsiasi autorità dello Stato (DTF 139 II 243 cons. 1 .2, 122 I 97 cons. 3a, 1 5 Ia 1 cons. 3, 101 II 149 cons. 3). Per costante prassi, una decisione amministrativa viziata è di regola annullabile, ma non nulla (DTF 104 Ia 172 cons. 2c con riferimenti). Affinché una decisione sia nulla occorre che il vizio di cui questa è affetta sia particolarmente grave, evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, che l’accertamento della nullità non metta in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto (DTF 132 II 21 cons. 3.1, 1 6 Ia 215 cons. 2c con riferimento a 104 Ia 172 cons. 2c; PTA 1993

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no. 84). Di norma, vengono considerati quali vizi particolarmente gravi l’incompetenza dell’autorità adita (PTA 1990 ni. 1 e 35) o la notificazione difettosa di una sentenza cagionante un pregiudizio alla parte interessata risp. l’assenza di notificazione (DTF 122 I 97 cons. 3a/aa e bb). Per contro, altri difetti e in particolare gli errori riguardanti il merito della decisione ne provocano solo raramente la nullità (DTF 132 II 21 cons. 3.1, 122 I 97 cons. 3a/aa, 104 Ia 176 cons. 2c e riferimenti; PTA 1993 no. 84).

b) Nel caso di specie, le decisioni 3 ottobre e 7 aprile 2014 non presentano vizi manifesti o altri difetti atti a considerarle nulle, ragion per cui il loro contenuto materiale ha efficacia giuridica. La ricorrente aveva la possibilità di presentare ricorso sia contro la decisione di reclamo 3 ottobre 2013 che contro la decisione di riconsiderazione 7 aprile 2014, indipendentemente dal fatto se quest’ultima va considerata come decisione di riesame (art. 24 LGA), di revoca (art. 25 LGA) o di revisione ai sensi dell’art. 67 LGA risp. dell’art. 141 LIG in combinato disposto con l’art. 2 legge fiscale comunale. Contro la decisione 3 ottobre 2013 la ricorrente ha deliberatamente rinunciato – anche se in buona fede – a ricorrere (cfr. allegato della ricorrente n. 5, scritto del 23 marzo 2014). Per quanto riguarda la decisione di riconsiderazione 7 aprile 2014 invece, va specificato che essa non era munita di alcuna indicazione del rimedio giuridico; tuttavia, trascorso incontestato il termine di due mesi (art. 22 cpv. 2 LGA), essa è ugualmente passata in giudicato. La ricorrente parte erroneamente dal presupposto che la condizione di pagamento imposta dal convenuto nella decisione di riconsiderazione 7 aprile 2014 non sia vincolante perché illegale. Indipendentemente da un’eventuale illiceità materiale, invece, tale condizione ha effetto giuridico, visto che la ricorrente non si è difesa contro detta decisione. A questo punto, occorre sottolineare che nel caso di specie non erano verosimilmente dati i presupposti né per una revisione ai sensi dell’art. 67 LGA risp. dell’art. 141 LIG, né tantomeno per una revoca ai sensi dell’art. 25 LGA, siccome non è intravedibile nessun cambiamento della situazione in fatto o in diritto rispetto alla base decisionale antecedente. A prescindere dalla classificazione della decisione 7 aprile 2014, la quale non porta né il titolo di revisione né tantomeno di revoca, questa rappresenta una valida decisione condizionata di tassazione. Non essendo stata ossequiata la condizione ivi imposta – vale a dire la corresponsione degli importi modificati entro dieci giorni – essa non permette di considerare dette modifiche ma riconduce alle fatture emesse con decisione 3 settembre 2014, a sua volta valide.

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3. a) Ai sensi dell’art. 50 LGA è legittimato al ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all’abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. La legittimazione al ricorso ai sensi dell’art. 50 LGA, viene riconosciuta quando il ricorrente, colpito da una decisione, comprova un interesse – anche se meramente di fatto – all’abrogazione o modifica della disposizione stessa. Colui che intende impugnare una decisione amministrativa deve quindi dimostrare che, nel caso della mancata abrogazione o modifica della stessa, sarebbe soggetto a degli effettivi svantaggi. Il ricorrente deve pertanto conseguire un vantaggio pratico dall’annullamento o dalla modifica della decisione contestata (DTF 136 II 281 cons. 2.2 e 2.3, 133 II 249 cons. 1.3.1).

b) Nell’ambito di un gravame contro una decisione d’esecuzione la ricorrente può fondamentalmente soltanto censurare il fatto che non sussista una decisione eseguibile, le modalità di esecuzione siano improporzionali risp. illecite, l’esecuzione esuli dalla decisione materiale da eseguire oppure quest’ultima sia stata notificata difettosamente (PTA 2008 no. 30 cons. 2b). Una decisione che si basa su una precedente decisione cresciuta in giudicato e che esegue oppure conferma soltanto quest’ultima, non può essere impugnata con l’argomento che la precedente decisione cresciuta in giudicato sia illecita. Tali censure si rilevano essere tardive (PTA 2008 no. 30; DTF 105 Ia 15 cons. 3, 104 Ia 172 cons. 2b con riferimenti).

c) La ricorrente era dunque solamente autorizzata ad avanzare allegazioni in merito agli aspetti della decisione di esecuzione impugnata, cosa che qui non è avvenuta. Pertanto viene a mancare la legittimazione della ricorrente, poiché con il ricorso contro la decisione esecutiva 16 giugno 2014 si cerca di riesaminare la decisione di riconsiderazione 7 aprile 2014 ormai cresciuta in giudicato (v. sopra cons. 2b). Di conseguenza, annullando la decisione di esecuzione, la ricorrente non conseguirebbe nessun vantaggio. Per questi motivi, le allegazioni materiali riguardanti la decisione 3 ottobre 2013 e la decisione di riconsiderazione 7 aprile 2014 sono tardive e quindi irricevibili. Non è perciò dato entrare nel merito delle considerazioni di dette decisioni. A titolo abbondanziale, va constatato che le censure della ricorrente secondo cui, non sarebbe dovuta l’IVA sulle fatture perché mancante sulle fatture del

14 aprile 2014, si palesano vane, dacché l’IVA è indicata sulle fatture originarie emesse il 3 settembre 2013 e facenti stato tuttora. A 14 29 Sentenza del 12 maggio 2015

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