Excessive Spousal Support Payments and Relinquished Income Calculation for Supplementary Benefits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court addressed the conditions under which family support payments made by an insured person can be considered relinquished income when calculating supplementary benefits (PC), specifically in cases where the payments are manifestly excessive relative to the payer's financial means. The court reasoned that if the insured person is obligated to pursue a reduction of excessively high support payments and fails to do so after being set a deadline, or if they pursue a reduction but to an amount that remains financially impossible to meet, the condition of waiver under relevant law is met because the insured has failed to claim income they are entitled to. Furthermore, the court held that support payments to a spouse cannot be covered at the expense of supplementary benefits intended to cover the vital needs of the recipient of those benefits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 11 cpv. 1 lett. g LPC, Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG, Art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, Art. 9 cpv. 1 LPC, Art. 11 cpv. 1 LPC, Art. 3c cpv. 1 lett. g LPC; Excessive Spousal Support Payments and Relinquished Income Calculation for Supplementary Benefits: The court reasoned that if the insured person is obligated to pursue a reduction of excessively high support payments and fails to do so after being set a deadline, or if they pursue a reduction but to an amount that remains financially impossible to meet, the condition of waiver under relevant law is met because the insured has failed to claim income they are entitled to. Furthermore, the court held that support payments to a spouse cannot be covered at the expense of supplementary benefits intended to cover the vital needs of the recipient of those benefits.
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KI-generiertThis provision defines the circumstances under which income/assets waived by the insured person are considered computable, which forms the main ground for the decision regarding the reduction of benefits.
This provision is cited in the reasoning section concerning maintenance payments as part of recognized expenses, although its direct application in the dispositive is implied by the context of the ruling on the maintenance payments.
This provision, which defines who is entitled to supplementary benefits (PC), is cited in the reasoning explaining the legal basis for the benefit.
This provision, which defines how the amount of the supplementary benefit is calculated, is cited in the reasoning.
Volltext
5/9 Sozialversicherung PVG 2010
9 Prestazioni complementari. Pensione alimentare dovuta alla moglie.
– Presupposti per il diritto a PC (cons. 2a).
– Scopo delle PC (cons. 2b).
– Quando l’assicurato versa pensioni alimentari del diritto di famiglia manifestamente troppo elevate in rapporto alle sue possibilità finanziarie e le prospettive di successo in una procedura di modifica di diritto civile sono assodate, le condizioni di rinuncia ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sono adempite se il pretendente, dopo la scadenza del termine fissatogli con indicazione delle conseguenze nel caso d’omissione, desiste dal promuovere un’azione legale che gli era possibile (cons. 2c).
– Le condizioni di rinuncia sono date anche se l’assicurato intenta un’azione in riduzione della prestazione alimentare per un ammontare manifestamente superiore alle sue possibilità (cons. 3a, b).
– Il contributo alimentare a favore della moglie non può andare a scapito delle PC (cons. 3c).
Ergänzungsleistungen. Alimente für die Ehefrau.
– Voraussetzungen des Anspruches auf EL (E.2a).
– Ziel der EL (E.2b).
– Leistet der Versicherte im Vergleich zu seinen finanziellen Möglichkeiten offensichtlich zu hohe familienrechtliche Unterhaltsbeiträge und sind die Gewinnaussichten für ein zivilrechtliches Abänderungsverfahren klar ausgewiesen, ist der Verzichtstatbestand im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG erfüllt, wenn der Ansprecher nach Ablauf der ihm unter Hinweis auf die Folgen im Unterlassungsfall angesetzten Frist von der Anhebung eines zumutbaren Prozesses absieht ( E.2c).
– Die Voraussetzungen des Verzichtes sind ebenfalls erfüllt, wenn der Versicherte eine gerichtliche Abänderung der Alimente verlangt, deren Betrag aber immer noch zu hoch für seine finanziellen Mittel ist (E.3a, b).
– Die Alimente zugunsten der Ehefrau können nicht zulasten der EL ausbezahlt werden (E.3c).
Considerandi:
2. a) In virtù delle nuove disposizioni della LPC in vigore dal 1º gennaio 2008, hanno diritto a prestazioni complementari le
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persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita d’invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC). L’importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). L’art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono i proventi e i beni a cui l’assicurato ha rinunciato (lett. g).
In principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 cons. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 11 5 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 cons. 1,
121 V 205 cons. 4a, 11 7 V 289; DAS 2007 PC no. 6, 2003 PC no. 4 cons. 2 e 2003 PC no. 1 cons. 1a e 2001 PC no. 5 cons. 1b). L’attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC riprende testualmente il concetto espresso sotto il vecchio diritto all’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, per cui la relativa prassi è applicabile anche alla nuova norma.
b) Lo scopo principale delle prestazioni complementari è quello di garantire un’adeguata copertura del fabbisogno vitale. In-
fatti, fondandosi sull’art. 11 2 cpv. 2 lett. b CF, l’Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 11 2a CF specifico per le prestazioni complementari. Giusta l’art. 11 2a CF, la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l’entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In effetti, la LPC persegue lo scopo di garantire un «reddito minimo» per far fronte ai «fabbisogni vitali» (RCC 1992, pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al «minimo vitale» disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (DTF 11 3 V 285, RCC 1991 pag. 145, 1989 pag. 606, 1986 pag. 143; RDAT 1991 – II pagg. 447 ss., nota 12 e pag. 460 nota 83 ).
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c) Per quanto riguarda la specifica problematica del caso in oggetto, la questione è già stata decisa dall’allora Tribunale federale delle assicurazioni (RCC 1991, pag. 143) e dallo stesso Tribunale amministrativo (STA S 05 138). Se l’assicurato versa pensioni alimentari del diritto di famiglia manifestamente troppo elevate in rapporto alle sue possibilità finanziarie e le prospettive di successo in una procedura di modifica di diritto civile sono assodate, le condizioni di rinuncia ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sono adempite se il pretendente, dopo la scadenza del termine fissatogli con indicazioni delle conseguenze nel caso d’omissione, desiste dal promuovere un’azione legale che gli era possibile. Lo stesso principio vale per le spese riconosciute di cui fanno parte le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia di cui all’art. 10 cpv. 3 lett. c LPC. Anche qui non possono essere dedotte delle spese di mantenimento – benché stabilite in sede giudiziaria – il cui ammontare può essere corrisposto solo grazie al fatto che il debitore sia beneficiario di una prestazione complementare ( vedi sulla questione U. Müller, Rechtsprechung zu den EL, ELG, note 289 ss. e 513 ss.).
3. a) Nell’evenienza, l’assicurato disponeva nel 2009 di entrate dalla rendita d’invalidità e dalla previdenza professionale per un ammontare di fr. 17 617.– annui a cui vanno aggiunte le indennità giornaliere della cassa di disoccupazione per fr. 11 486.–. L’ammontare complessivo mensile è pertanto di fr. 2425.–. È in queste condizioni evidente che il marito non era in grado di far fronte ad un contributo di mantenimento di fr. 3000.– a favore della moglie. Per questo il 7 aprile 2009 l’istante veniva sollecitato ad intraprendere un’azione legale in riduzione del contributo, con la comminatoria di una soppressione o riduzione delle prestazione dal 31 luglio 2009 in caso d’inattività. A seguito di tale sollecito, veniva elaborata una convenzione tra le parti che inizialmente prevedeva una riduzione del contributo a fr. 2120.– . Poiché la cassa di compensazione decideva allora di stabilire la prestazione a fr. 316.– e ne informava l’avente diritto agli inizi di settembre 2009, il 17 settembre 2009 il tribunale distrettuale competente omologava una convenzione che prevedeva la riduzione della pensione alimentare per la moglie dell’assicurato a fr. 1900.–. Per la cassa convenuta la riduzione non terrebbe però conto delle possibilità finanziarie del debitore e le parti sarebbero con il loro modo di agire contravvenute al loro obbligo di collaborare. In effetti, che un contributo di fr. 1900.– sia sempre ancora eccessivo per le possibilità economiche del ricorrente è evidente, giacché egli avrebbe in
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tale evenienza ancora a disposizione fr. 525.– mensili per il proprio fabbisogno, ciò che non coprirebbe neppure il minimo vitale. All’epoca della richiesta di riduzione della prestazione alimentare, e al più tardi dopo la decisione dell’8 settembre 2009, l’assicurato era al corrente che da parte della cassa di compensazione veniva ritenuto adeguato alle sue possibilità economiche un contributo di fr. 316.–. Avendo richiesta una riduzione del contributo per un ammontare a cui non è assolutamente in grado di far fronte, l’istante è chiaramente contravvenuto ai propri obblighi di collaborazione.
b) La pretesa stando alla quale l’azione sarebbe stata intentata con successo in considerazione della riduzione della pensione alimentare del 36 % non può essere udita. Per far fronte ai propri obblighi di collaborazione l’istante era tenuto a richiedere una riduzione che tenesse conto delle sue effettive possibilità economiche, ciò che non ha manifestamente fatto, indipendentemente dal fatto di sapere di quale entità sia in realtà la riduzione. Come si evince anche dal verbale d’udienza del 10 settembre 2009, la prestazione era stata essenzialmente calcolata in base ai fabbisogni della moglie e non era stata presa in alcuna considerazione la capacità finanziaria del debitore della prestazione. Nella sua richiesta di riduzione, l’istante avrebbe in effetti perorato un risultato ben diverso da quanto il suo obbligo di collaborare richiedeva e da quello che era stato il motivo essenziale che aveva spinto la cassa di compensazione a pretendere la riduzione del contributo. Per questo l’azione in riduzione intentata è ai fini del giudizio irrilevante. Rinunciando a perorare quanto era suo diritto l’istante deve lasciarsi opporre il calcolo di una prestazione alimentare giusta i parametri applicati dalla convenuta e per un ammontare mensile di fr. 316.– a favore della moglie.
c) Del resto il calcolo della prestazione come proposto dalla convenuta permette chiaramente di stabilire che, grazie ad un esito favorevole del ricorso, il contributo di mantenimento che l’istante sarebbe tenuto a versare alla moglie avverrebbe praticamente interamente a scapito delle prestazioni complementari, indipendentemente dal fabbisogno effettivo della diretta interessata, ciò che non può manifestamente corrispondere alla volontà del legislatore giusta quanto esposto in precedenza al considerando 2b sugli scopi di un tale tipo di prestazione. Infatti, giusta la tesi di ricorso, l’istante deterrebbe un diritto ad una prestazione complementare dal settembre 2009 di fr. 1889.–, rispetto agli attuali fr. 305.– . Sommando tale importo al diritto della moglie, che in caso di reiezione del ricorso sarebbe quantificabile a fr. 284.–, ne
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deriva un diritto complessivo dei due coniugi a prestazioni complementari per un importo di fr. 589.–, anziché i perorati fr. 1889.–. S 09 184 Sentenza del 23 marzo 2010