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PVG 2005 28 • VG GR PVG 2005 28 KI-generiert

Telecommunications Antenna Permit Dispute Regarding Publication, Height, and Radiation Standards

Geschäftsnummer PVG 2005 28
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The construction permit application for a mobile phone antenna was challenged on grounds related to publication procedures, building height restrictions, and potential harmful effects. The court held that publication was correctly confined to the municipality where the facility is located, as neighboring municipalities lack standing to challenge procedural publication errors; further, maximum height regulations applicable to buildings do not apply to antennas, as their height is determined by technical necessity rather than residential amenity concerns like light or ventilation. Crucially, the court determined that if the non-ionizing radiation limits (ORNI values) are respected, the municipality cannot refuse the license based on unspecified harmful effects, as the federal environmental protection standards for radiation are deemed the sufficient legal basis.

Legislator-Regeste

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Art. 65 LPAmb, Art. 11 cpv. 2 LPAmb, E.2c, E.3a, E.4a; Telecommunications Antenna Permit Dispute Regarding Publication, Height, and Radiation Standards: The court held that publication was correctly confined to the municipality where the facility is located, as neighboring municipalities lack standing to challenge procedural publication errors; further, maximum height regulations applicable to buildings do not apply to antennas, as their height is determined by technical necessity rather than residential amenity concerns like light or ventilation. Crucially, the court determined that if the non-ionizing radiation limits (ORNI values) are respected, the municipality cannot refuse the license based on unspecified harmful effects, as the federal environmental protection standards for radiation are deemed the sufficient legal basis.

Schlagwörter

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Mobilfunkantennenbewilligung Umweltnorm baupolizeiliche Gebäudehöhe Strahlenschutz umweltrechtliche Bedenken Legitimation gegen Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 65 LPAmb
Il diritto cantonale mantiene per contro la propria autonomia laddove completa le norme del diritto federale o, per quanto possibile, ne vuole un’applicazione più severa (art. 65 LPAmb, DTF 128 I 46 cons.
Art. 11 cpv. 2 LPAmb
Il Tribunale federale ha pure riconosciuto la compatibilità dell’ORNI con il principio della prevenzione sancito all’art. 11 cpv.
E.2c
Cited to support the principle that the construction project must be published in the municipality where the property is located.
E.3a
Cited to support the principle that maximum construction height provisions do not apply to mobile phone antennas.
E.4a
Cited to support the principle that the municipality cannot invoke unspecified harmful effects to refuse the building permit if NISV values are respected.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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E.2c

Cited to support the principle that the construction project must be published in the municipality where the property is located.

E.3a

Cited to support the principle that maximum construction height provisions do not apply to mobile phone antennas.

E.4a

Cited to support the principle that the municipality cannot invoke unspecified harmful effects to refuse the building permit if NISV values are respected.

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Volltext

11/28 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2005 –

28 EFZ. Domanda di costruzione. Antenna per la telefonia mobile. Pubblicazione del progetto. Altezza. Effetti nocivi.

– In principio, a livello comunale, il progetto va pubblicato sul territorio del comune su cui è ubicato il fondo da edificare ( cons. 2c).

– Le disposizioni sulle altezze massime della costruzione non si applicano alle antenne ( cons. 3a).

– Se i valori dell’ORNI sono rispettati, il comune non può invocare effetti nocivi non meglio precisati per rifiutare il rilascio della licenza di costruzione (cons. 4a).

BAB. Baugesuch. Mobilfunkantenne. Projektauflage. Höhe.

Schädliche Auswirkungen.

– Grundsätzlich, muss das Projekt in jener Gemeinde publiziert werden, in welcher sich das zu überbauende Grundstück befindet ( E.2c).

– Die Bestimmungen über die maximale Gebäudehöhe finden bei Mobilfunkantennen keine Anwendung ( E.3a).

– Sind die NISV-Werte eingehalten, kann die Gemeinde keine undefinierbare schädliche Auswirkungen geltend machen, um die Baubewilligung zu verweigern (E.4a).

Considerandi:

2. c) Per il comune, il progetto di costruzione avrebbe poi dovuto essere pubblicato anche presso i comuni limitrofi. Sulla tempestività della censura, si impongono le stesse considerazioni come quelle esposte nel considerando che precede. Il comune non poteva evadere la domanda di costruzione se riteneva che le pubblicazioni non fossero state fatte nella debita forma. Nell’ambito del presente procedimento comunque, il comune convenuto non è legittimato ad insorgere a tutela dei diritti di altri comuni o di privati di altri comuni, invocando vizi nella pubblicazione del progetto. In principio, la domanda di costruzione deve essere presentata ( e in seguito pubblicata) presso la sede di quel comune sul cui territorio viene ad essere ubicato l’impianto. Questo comune è pure il solo ad essere competente per l’evasione della richiesta dal profilo del diritto comunale. Con l’effettiva pubblicazione del progetto sul Foglio ufficiale cantonale ( FU ) veniva poi garantita la necessaria pubblicità all’impianto anche per gli eventuali interessati dei comuni vicini. Non è infatti inusuale che, soprattutto al di fuori delle aree edificabili sui maggesi, un intervento edilizio possa magari pregiudicare gli interessi di un vicino il cui

11/28 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2005 fondo è sito sul territorio di un altro comune. Anche in questi casi, non viene richiesta una pubblicazione all’albo del comune vicino. Naturalmente, al comune competente sarebbe rimasta impregiudicata la possibilità di trasmettere informalmente la domanda ad altri comuni che considerava toccati dal progetto, chiedendo loro di eventualmente pubblicare il progetto qualora lo avessero ritenuto necessario. Trattandosi poi della « sostituzione del palo esistente per telecomunicazione mobile e ponte radio» ( FU no. 33 del 19 agosto 2004 ) in zona forestale, ogni interessato residente nei dintorni – anche se sul territorio di comuni vicini – era tenuto a conoscere l’ubicazione dell’attuale impianto in via di sostituzione e aveva pertanto la possibilità di prevalersi dei propri diritti. Ne risulta che la censura, anche se dovesse essere ammissibile, si paleserebbe comunque infondata.

3. a) Materialmente, la domanda di costruzione è stata rifiutata in primo luogo per l’altezza della costruzione, reputata sproporzionata. In principio, le disposizioni sulle altezze delle costruzioni tendono ad assicurare, accanto alle disposizioni sulle distanze da confine, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell’illuminazione e dell’aerazione e mantengono indirettamente entro determinati limiti l’impatto della costruzione sul quadro del paesaggio. A questo riguardo l’autorità comunale non si appella a giusta ragione a delle disposizioni comunali che si rivelerebbero comunque non applicabili. Infatti, determinante per l’applicazione analoga dei limiti d’altezza contenuti nella LE ( vedi schema delle zone allegato alla LE ), rimane comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro paesaggistico ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. In quest’ordine di idee, la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull’altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne ( RtiD I-2004 no. 27 e riferimenti). In questi termini è escluso infatti che una costruzione come un’antenna possa essere assimilata ad un edificio in considerazione dell’impatto che determina sui fondi circostanti. Non si può invero ragionevolmente sostenere che un traliccio a reticolato di 52 m di altezza in mezzo al bosco arrechi un qualsivoglia pregiudizio ai fondi vicini dal profilo dell’aerazione o dell’insolazione naturali. Come è poi stato esposto in sede di sopralluogo e dimostrano anche le sequenze fotografiche agli atti, essendo l’antenna posta in mezzo al bosco, il primo tratto della stessa ( una ventina di metri) non è utilizzabile. L’impianto destinato alla trasmissione di segnali della radiotelefonia necessita, infatti, di un collegamento in linea d’aria

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con la stazione di A., senza elementi perturbatori. L’altezza dell’impianto è pertanto determinata da necessità tecniche e tiene pure debitamente in considerazione la crescita nell’immediato futuro delle piante circostanti.

4. a) Con l'entrata in vigore della LPAmb, il diritto cantonale ha perso la propria autonomia per quanto concerne la diretta protezione dalle immissioni, nella misura in cui il suo contenuto materiale sia lo stesso o meno restrittivo del diritto federale. Il diritto cantonale mantiene per contro la propria autonomia laddove completa le norme del diritto federale o, per quanto possibile, ne vuole un’applicazione più severa (art. 65 LPAmb, DTF 128 I 46 cons. 5a, 128 II 66 cons. 3, 127 I 60 cons. 4a e riferimenti, 126 I 76 cons. 1, 118 Ia 299 cons. 3a, 118 Ia 114 cons. 1b e 116 I 492 cons. 1a).

In materia di telefonia mobile, l’impianto è tenuto, in virtù del diritto federale sulla protezione dell’ambiente, a rispettare i valori ORNI. Scopo dell’ORNI è quello di proteggere l’uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose e moleste ( art. 1), regolando in particolare la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l’esercizio di impianti fissi ( art. 2 cpv. 1 lett. a). Gli art. 13 e seguenti prevedono valori limite d’immissione. Le limitazioni preventive delle emissioni sono dettagliatamente precisate nell’allegato 1 dell’ordinanza, i valori limite d’immissione nell’allegato 2. La conformità dell’ORNI alle disposizioni di rango superiore, in particolare alla LPAmb, è già stata esaminata e risolta positivamente dalTribunale federale ( DTF 126 II 399 in particolare cons. 4 ). Il concetto di protezione contro le radiazioni non ionizzanti, nonché i valori limite di emissione e immissione fissati nell’ordinanza e nei suoi allegati, sono stati ritenuti rispettosi della LPAmb, che costituisce in proposito la necessaria e sufficiente base legale ( DTF 126 II 399 cons. 3 e 4, pag. 402 e s.). Il Tribunale federale ha pure riconosciuto la compatibilità dell’ORNI con il principio della prevenzione sancito all’art. 11 cpv. 2 LPAmb, riservando la possibilità di un riesame e di un adeguamento dei valori limite, nell’ambito della protezione contro gli effetti non termici delle radiazioni, nel caso di nuove conoscenze scientifiche in materia ( DTF 126 II

399 cons. 4c). Ne consegue che in base allo stadio attuale delle conoscenze, la reticenza del comune nei confronti dell’impianto in oggetto non può tradursi in un rifiuto della licenza di costruzione per quanto i valori dell’ORNI vengano ossequiati. Basti comunque al proposito ricordare all’autorità comunale che l’impianto in oggetto, contrariamente a quanto si riscontra invece in altri centri

11/28 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2005 densamente popolati e nelle città, dista diversi chilometri dell’insediamento densamente abitato sul territorio comunale e che pertanto in termini di radiazioni l’ubicazione qui in discussione è preferibile a quella nei luoghi a utilizzazione sensibile ( dove soggiornano regolarmente delle persone o giocano dei bambini). R 04 117 Sentenza del 20 maggio 2005