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PKG 2013 1 • KG GR PKG 2013 1 KI-generiert

Land Register Rectification Clarification Appeal

Geschäftsnummer PKG 2013 1
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court addressed an appeal concerning a lower court's decision that interpreted and rectified a prior ruling concerning land register entries, a process governed by a two-stage procedure where only a negative decision on the request is immediately appealable, with the actual rectification being subject to general appeals if disadvantageous. The appellate court reasoned that the lower court correctly recognized that the original judgment's dispositive section, though reproducing the initial request, was insufficiently clear to allow execution by the land registry, specifically regarding parcel location, dimensions, servitudes, and encumbrances existing as of a specific 1990 date. Therefore, the rectification, based on documents from the original proceedings, was deemed a permissible clarification of the court's authentic will to ensure enforceability, rather than an impermissible substantive alteration of the decision.

Legislator-Regeste

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Art. 334 CPC, Art. 334 cpv. 3 CPC, Art. 334 ZPO, Art. 334 Abs. 3 ZPO, Art. 242 cpv. 2 CPC, Art. 308 cpv. 1 lett. a CPC; Land Register Rectification Clarification Appeal: The appellate court reasoned that the lower court correctly recognized that the original judgment's dispositive section, though reproducing the initial request, was insufficiently clear to allow execution by the land registry, specifically regarding parcel location, dimensions, servitudes, and encumbrances existing as of a specific 1990 date. Therefore, the rectification, based on documents from the original proceedings, was deemed a permissible clarification of the court's authentic will to ensure enforceability, rather than an impermissible substantive alteration of the decision.

Schlagwörter

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Grundbuchberichtigung Berichtigung des Entscheids Beschwerdelegitimation zivilrechtliche Revision Begründung in der Sache Rückerstattung des Eigentums

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

Cited as the applicable ordinary remedy (appeal) against the interpretation decision because the case involved a property dispute and the value in dispute exceeded CHF 10,000.

Art. 308 cpv. 2 CPC

Cited in connection with the admissibility requirement for the appeal based on the value in dispute.

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Volltext

1 PKG 2013

I. Urteile des Kantonsgerichts

a) Zivilrechtliche Berufungen

1 – Procedura d’interpretazione e di rettifica (art. 334 CPC).

Procedura bipartita; prima statuire sulla richiesta come tale, poi procedere all’interpretazione o alla rettifica. Solo in caso di decisione negativa sulla richiesta questo provvedimento è impugnabile mediante reclamo giusta l’art.

334 cpv. 3 CPC. Se la richiesta dovesse invece essere reputata fondata, il tribunale è tenuto a procedere all’interpretazione o alla rettifica senza una decisione separata positiva sulla necessità di procedere all’interpretazione o alla rettifica. È intimata alle parti direttamente la nuova decisione. Contro quest’ultimo provvedimento sono dati i mezzi d’impugnazione generali, nella misura in cui l’interpretazione o la rettifica comportino un aggravio della posizione processuale della parte che si aggrava (consid. 2.1 e 2.2).

– Il dispositivo riproduce la volontà del tribunale e segue le richieste e contro richieste delle parti. Se indicata, una precisazione o modifica del petito da parte del tribunale deve essere ammessa (consid. 4.3).

– L’interpretazione può riferirsi anche a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. Tramite essa si cerca quindi di chiarire qual era l’autentica volontà del tribunale. Per determinare detta volontà è ammissibile consultare tutti gli atti del processo (consid. 4.4).

– Il rifiuto dell’ufficio del registro fondiario di modificare delle particelle causa la mancanza di sufficiente chiarezza del dispositivo può essere un motivo di interpretazione (consid. 4.5).

– Riepilogo della prassi (PTC 2009 no. 7 e altri). Presupposti per rettifica adempiuti nell’occorrenza (consid.4.6).

– Verfahren um Erläuterung und Berichtigung (Art. 334 ZPO). Zweiteiliges Verfahren; zunächst wird über das Gesuch als solches entschieden, dann zur Erläuterung oder Berichtigung übergegangen. Nur im Falle einer negativen

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Entscheidung über das Gesuch ist der entsprechende Entscheid im Sinne von Art. 334 Abs. 3 ZPO mittels Beschwerde anfechtbar. Wenn das Gesuch hingegen für begründet befunden wird, ist das Gericht verpflichtet, direkt die Erläuterung oder Berichtigung vorzunehmen, ohne vorgängig einen separaten positiven Entscheid über die Notwendigkeit der Erläuterung oder Berichtigung zu fällen.

Den Parteien wird direkt die neue Entscheidung mitgeteilt.

Gegen letztere sind die generellen Rechtsmittel gegeben, soweit die Erläuterung oder Berichtigung einen Nachteil für die betroffene Partei mit sich bringt (Erw.2.1 und 2.2).

– Das Dispositiv wiedergibt den Willen des Gerichts und folgt den Rechtsbegehren der Parteien. Falls angezeigt, muss eine Präzisierung oder Änderung der Anträge durch das Gericht zulässig sein (Erw. 4.3).

– Die Erläuterung kann sich auch auf bestehende Widersprüche zwischen der Begründung des Entscheids und dem Dispositiv beziehen. Durch sie soll versucht werden zu klären, was der authentische Wille des Gerichts war. Um Letzteres festzulegen, dürfen sämtliche Akten des Verfahrens beigezogen werden (Erw. 4.4).

– Die Ablehnung des Grundbuchamts, Änderungen an Parzellen vorzunehmen, mit der Begründung, das Dispositiv des Urteils sei ungenügend klar, kann einen Erläuterungsgrund darstellen (Erw. 4.5).

– Zusammenfassung der Praxis (PKG 2009 Nr. 7 und andere).

Voraussetzungen für eine Berichtigung im vorliegenden Fall gegeben (Erw. 4.6).

Dai considerandi:

2.1 Conformemente a quanto stabilito all’art. 334 CPC, la decisione sulla domanda d’interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo (cpv. 3) e la decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti (cpv. 4). La dottrina è unanime nel considerare che, come per la revisione, il procedimento in vista di un’interpretazione o di una rettifica sia bipartito (cfr. Francesco Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1437; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, n. 8 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., n. 11 ad art. 334 CPC; Ivo Schwander, in Brunner/ Gasser/ Schwander [Hrsg.], ZPO, DIKE-Kommentar, Zurigo/ San Gallo

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2011, n. 17 ad art. 334 CPC), nel senso che in una prima fase viene statuito sulla richiesta come tale e questa decisione è impugnabile mediante reclamo e, secondariamente, si procede eventualmente alla rettifica o all’interpretazione vera e propria e tale decisione va impugnata con i mezzi giuridici ordinari. Relativamente all’art. 334 CPC, la dottrina non è però del tutto unanime in merito a quanto possa essere oggetto del primo stadio del procedimento. Per alcuni autori occorrerebbe una prima decisione positiva o negativa sulla richiesta d’interpretazione o di rettifica impugnabile separatamente mediante reclamo (Ivo Schwander, op. cit., n. 17 ad art. 334 CPC; Gasser/ Rickli, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC). Per altri, in un primo momento il tribunale adito sarebbe tenuto a statuire sulla richiesta e solo in caso di decisione negativa questo provvedimento sarebbe impugnabile mediante reclamo giusta l’art. 334 cpv. 3 CPC. Se la richiesta dovesse invece essere reputata fondata, il tribunale sarebbe tenuto a procedere all’interpretazione o alla rettifica della decisione senza una decisione separata positiva sulla necessità di procedere ad un’interpretazione o ad una rettifica. In tal caso, sarebbe direttamente la nuova decisione ad essere intimata alle parti e detto provvedimento sarebbe impugnabile secondo i meccanismi generali nella misura in cui l’interpretazione o la rettifica possano comportare un aggravamento della posizione processuale della parte che vi si aggrava (vedi Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).

2.2 Nell’evenienza in esame la previgente legislazione grigionese prevedeva la procedura bipartita solo in caso di decisione negativa. L’art. 242 cpv. 2 CPC/ GR prevedeva infatti, che il tribunale decidesse dapprima sull’ammissibilità dell’interpretazione e che solo la decisione negativa della prima istanza potesse essere impugnata mediante ricorso al Tribunale cantonale. Tenendo in considerazione che la richiesta d’interpretazione è stata resa pendente nel 2010 sotto l’egida del CPC/ GR è pertanto a giusto titolo che l’istanza inferiore ha direttamente materialmente statuito sulla richiesta d’interpretazione (art. 242 cpv. 2 CPC/ GR e contrario), ritenendola fondata. Poiché però la decisione qui impugnata non riguarda l’ammissibilità dell’interpretazione, ma l’interpretazione fatta da parte dell’autorità inferiore, il rimedio giuridico a disposizione della parte che qui si aggrava del provvedimento impugnato non è, per i motivi esposti in precedenza, il reclamo bensì il rimedio giuridico ordinario, che per una decisione finale di prima istanza è l’appello giusta quanto previsto all’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, visto considerato che si tratta di una controversia patrimoniale e che il valore litigioso supera manifestamente i CHF 10 000.– previsti dall’art. 308 cpv. 2 CPC.

4.3 L’appellante si oppone ad un’interpretazione della sentenza del

25 novembre 2009 ritenendo imputabile a negligenza di controparte la carenza del dispositivo della sentenza oggetto d’interpretazione, dovendo il petito che circoscrive la materia del contendere essere formulato in modo

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tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza, cosa che nell’evenienza sarebbe precisamente avvenuta. Infatti, nel procedimento no. 110-09-03 il Tribunale distrettuale avrebbe concesso all’attrice esattamente quanto chiedeva. Anche se in parte comprensibile, la visione proposta dell’istante eccede di formalismo. In principio il dispositivo, che è parte integrante della sentenza (art. 238 lett. d CPC), riproduce la volontà del tribunale senza la motivazione e segue le richieste e contro richieste delle parti (Markus Kriech, in ZPO, DIKE-Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 238 CPC). Nella redazione del dispositivo, se indicata, una precisazione o modifica del petito da parte del tribunale deve essere ammessa (cfr. D. Staehelin, in ZPO Komm., op. cit., n. 16 segg. ad art. 238 CPC). In questo senso, il Tribunale distrettuale non ha violato le disposizioni sull’interpretazione ritenendo doveroso procedere ad una precisazione del proprio dispositivo onde garantire l’esecutorietà della sentenza, anche se in realtà il dispositivo di cui si è chiesta l’interpretazione riprendeva testualmente il petito di parte attrice. L’appellante reputa poi di aver già nell’ambito del precedente procedimento sollevato la questione dell’impossibilità di un’iscrizione. Questo tema non potrebbe pertanto venire nuovamente riproposto con un’interpretazione. La censura non è pertinente. Nell’ambito del procedimento principale l’appellante riteneva che una rettificazione del registro fondiario fosse improponibile a seguito della pretesa mancanza di legittimazione passiva della parte convenuta (vedi su tale questione il considerando 5 che segue). La pretesa mancanza di legittimazione della parte convenuta al procedimento no. 110-09-03 non aveva però alcuna pertinenza con il rifiuto dell’iscrizione della modifica a registro fondiario oggetto della domanda d’interpretazione. In questo senso la pretesa che il difetto del petito allora formulato dalla parte attrice fosse già stato contestato nell’ambito del procedimento principale da parte dell’appellante non si rivela corretta.

4.4 Per Max Guldener (Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, pag. 535): «Ist eine Entscheidung unklar oder enthält sie einzelne unklare oder widersprechende Anordnungen, so liegt nur der äusseren Form nach eine Entscheidung vor, während mangels eines feststellbaren Sinnes eine Entscheidung – sei es im ganzen oder mit Bezug auf einzelne Punkte – in Wirklichkeit überhaupt nicht erfolgt ist. Ist eine Nichtentscheidung oder eine unvollständige Entscheidung in diesem Sinne ergangen, so ist der Prozess selbst dann nicht beendigt, wenn die Entscheidung in die Form eines Endurteils gekleidet ist. Vielmehr kann der Prozess fortgesetzt werden, bis alle zu entscheidenden Punkte eine eindeutige Erledigung gefunden haben. Die Fortsetzung und Erledigung des Prozesses erfolgt in den Formen eines besonderen Erläuterungsverfahrens.» Anche senza voler definire come una «non decisione» la sentenza poco chiara o incompleta, la dottrina è comunque unanime nel ritenere che simili decisioni debbano po-

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ter essere interpretate. Secondo la giurisprudenza, l’interpretazione tende a rimediare ad una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo. Essa può, inoltre, riferirsi a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. I considerandi possono essere oggetto di una domanda d’interpretazione solo nella misura in cui non è possibile determinare il senso del dispositivo se non facendovi riferimento. Domande d’interpretazione che tendono alla modifica del contenuto della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili. L’interpretazione ha, in effetti, solo per scopo di riformulare chiaramente e completamente una decisione che non è stata originariamente redatta in tal senso. Per mezzo di una domanda d’interpretazione non può d’altra parte neanche essere provocata una discussione d’insieme sulla decisione resa, segnatamente in merito alla conformità al diritto o alla pertinenza di quest’ultima (sentenza del Tribunale federale 2G_1/ 2013 del 21 febbraio 2013 cons. 1.1 e riferimenti). L’interpretazione mira a ricercare l’autentica volontà dell’istanza che ha precedentemente deliberato in base al dispositivo ed a tutta la sentenza, inclusi i considerandi. Per determinare poi detta volontà è ammissibile consultare gli atti del processo, gli scritti legali ed i protocolli e quindi su tali basi dare le necessarie risposte alle domande che si pongono (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 segg. ad art. 334 CPC; Ivo Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 334 CPC). Tramite l’interpretazione si cerca quindi di chiarire quale era – in base ad un determinato dispositivo o ad un determinato concetto – la volontà del tribunale e come eventuali contraddizioni tra considerandi e dispositivo possano essere dissolti. Quest’ultimo procedimento sconfina spesso nella rettifica giacché nel chiarire un testo contradditorio il tribunale deve finalmente decidersi per una variante che considera la migliore. Punti oscuri o contraddizioni possono emergere già dalla lettura della sentenza, secondo quanto ordinato o possono apparire al momento dell’esecuzione della stessa. L’incompletezza può però anche palesarsi a proposito del tipo di procedimento in questione ed alle misure che possono essere indicate in questo ambito (cfr. Ivo Schwander, op. cit., n. 6 ad art. 334 CPC).

4.5 Il dispositivo della sentenza del 25 novembre 2009 del Tribunale distrettuale stabiliva al punto 2a che «Le iscrizioni nel Registro fondiario del Comune di _ relative alle particelle ni. Z.1, Z.3 e Z.2, piano no. _, vengono modificate, rispettivamente rettificate ristabilendo la situazione particellare, per quanto riguarda ubicazione, dimensioni, servitù e oneri fondiari, vigenti il 1. 10. 1990: In particolare, l’iscrizione dell’attuale particella no. Z.1 deve prevedere una misura totale di ca. 3765 m2 comprendenti casa d’abitazione e commerciale no. ass. Z.6, maglieria e rimessa no. ass. Z.4, piazzali, distributore, anditi e parcheggi.» Il 12 aprile 2010, l’ufficiale del registro fondiario del Comune di _ rigettava l’iscrizione richiesta non essendo il dispositivo della

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sentenza sufficientemente chiaro per operare la modifica delle particelle richiesta. Analizzando il punto 2a del dispositivo della sentenza è senza dubbio dato ammettere che la volontà del Tribunale distrettuale era quella di ristabilire la situazione delle particelle ni. Z.1, Z.3 e Z.2 quale si presentava all’epoca della cessione a titolo di futura eredità di 497/1000 di comproprietà sulla particella no. Z.1 (allora no. Z.7) da D. a A. il 1° ottobre 1990. L’esecuzione di tale volontà giusta la lettera del dispositivo della sentenza non era però sufficiente per ottenere la richiesta rettifica a registro fondiario.

Poiché il dispositivo non indicava l’esatta superficie delle tre particelle menzionate nel dispositivo della sentenza, la forma e l’ubicazione delle stesse nonché le servitù e gli oneri fondiari da riportare, rendendo in tal modo impossibile l’iscrizione richiesta, occorre concludere ad una manifesta lacuna o ad un’incompletezza dello stesso. Tali vizi possono però essere sanati nell’ambito di una procedura d’interpretazione o di rettifica. Nel proprio giudizio del 28 giugno 2012, il Tribunale distrettuale ha completato in questo senso il proprio dispositivo.

Nella misura in cui è dato concludere che il contenuto della prevista dettagliata richiesta d’iscrizione a registro fondiario riproduca fedelmente la volontà dell’autorità giudicante, la decisione d’interpretazione merita in questa sede protezione. Presupposto è che le particolarità della descrizione fatta delle particelle quanto a posizione, superficie e servitù emergano dagli atti che costituiscono il fondamento della procedura terminatasi con la sentenza 25 novembre 2009. E questo è, a non averne dubbi, la situazione del caso in esame.

La superficie della particella no. Z.1 (in precedenza no. Z.7) pari a ca. 3765 m2 risulta dal contratto di cessione a titolo di futura eredità del 1° ottobre 1990. Le esatte dimensioni sono state rilevate dall’Ufficio G. SA e riportate nella tabella di mutazione che è stata dichiarata parte integrante della sentenza dell’istanza inferiore e ammontano precisamente a 3782 m2. Questa minima differenza è indubbiamente spiegabile dal rilievo precedente fatto in base ad una superficie stimata in modo approssimativo. La posizione e la forma della particella no. Z.1 al momento della cessione a titolo di futura eredità emerge dai precedenti piani (vedi allegato 7 / II dei documenti di parte attrice e allegato 2 / IV dei documenti del sopralluogo).

Da questi piani è ravvisabile pure la particella che A. aveva in passato ottenuto dalla madre e che con la restante parte a sud del fondo ottenuta dal padre viene a formare la particella no. Z.2 nella sua conformazione vigente già il 1° ottobre 1990. Come evidenzia il raffronto tra i diversi piani, la forma e le dimensioni delle particelle ni. Z.1 e Z.2 giusta il piano di mutazione allegato alla sentenza d’interpretazione riproducono la situazione come si presentava il 1° ottobre 1990.

4.6 Contrariamente a quanto preteso dall’appellante, l’interpretazione operata non contravviene alla prassi del Tribunale cantonale sancita in PTC 2009 no. 7 ed alla decisione del 16 marzo 2004, ZB 04 8. In quest’ultima

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sentenza la richiesta d’interpretazione era stata considerata infondata, in quanto volta ad ottenere un’inammissibile modifica del contenuto materiale della decisione. Anche il giudizio pubblicato in PTC 2009 no. 7 si riferiva ad una situazione completamente diversa, nell’ambito della quale nella pretesa decisione d’interpretazione il primo giudizio veniva modificato senza alcuna valida spiegazione. Contrariamente a questi precedenti, come esposto nel considerando che precede, nell’evenienza in esame la volontà del Tribunale distrettuale risultava chiaramente dalla formulazione scelta nel dispositivo, ma tramite la stessa non era possibile procedere alla rettificazione del registro fondiario e quindi eseguire il provvedimento nel senso voluto dal Tribunale. Questa mancanza di chiarezza del dispositivo era il solo vizio di cui era affetta la sentenza del 25 novembre 2009 e a mente di questo giudice, ciò giustificava una riformulazione dello stesso in modo tale che la richiesta iscrizione a registro fondiario potesse anche essere portata a termine. Materialmente, con la sentenza del 28 giugno 2012 non è stata operata alcuna modifica materiale della sentenza del 25 novembre 2009 e non è neppure dato concludere che nell’ambito del procedimento qui contestato siano stati prodotti nuovi mezzi di prova in contrasto con quanto previsto all’art. 241 cpv. 2 CPC/ GR. I documenti che l’istante considera essere dei nuovi mezzi di prova, come le attestazioni fornite dall’ufficio del registro fondiario, la relazione della ditta G. SA con la tabella di mutazione provvisoria e relativo piano, non possono essere definiti tali. È propriamente sulla base dei documenti presentati durante il procedimento conclusosi con la sentenza del 25 novembre 2009 che sono stati redatti la tabella di mutazione e il relativo piano. Le attestazioni fornite dall’ufficiale del registro fondiario – quanto all’impossibilità di operare l’iscrizione richiesta e alle condizioni per poter procedere ad un’iscrizione – non sono dei nuovi mezzi di prova ai sensi del disposto sopra indicato, in quanto tali attestazioni riguardano unicamente l’impossibilità di eseguire la sentenza e non hanno alcuna pertinenza con la questione materiale che andava decisa dal Tribunale distrettuale nell’azione di rettificazione del registro fondiario. ZK1 12 78 Decisione del 5 marzo 2013