Correction of Incomplete Judgment Notification and Resetting of Appeal Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court addressed a procedural issue arising from the incomplete notification of a judgment's operative part, which initially omitted the specific payment obligations despite granting the claim. The court reasoned that such an error, clearly contradicting the tribunal's actual decision recorded in the hearing minutes, constitutes a manifest error correctable *sua sponte* by the court president under procedural rules concerning clerical errors. Furthermore, upon correcting and re-notifying the complete operative part, a new deadline must be set for requesting the full written grounds of the judgment because the omission fundamentally altered the non-appearing losing party's legal situation, as the initial notification made execution impossible, and only after receiving the reasoned decision can a party decide on further remedies, including challenging the default judgment procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 232 CPC, Art. 218 CPC, Art. 240 cpv. 3 CPC, Art. 232 ZPO, Art. 218 ZPO, Art. 240 Abs. 3 ZPO; Correction of Incomplete Judgment Notification and Resetting of Appeal Deadline: The court reasoned that such an error, clearly contradicting the tribunal's actual decision recorded in the hearing minutes, constitutes a manifest error correctable *sua sponte* by the court president under procedural rules concerning clerical errors. Furthermore, upon correcting and re-notifying the complete operative part, a new deadline must be set for requesting the full written grounds of the judgment because the omission fundamentally altered the non-appearing losing party's legal situation, as the initial notification made execution impossible, and only after receiving the reasoned decision can a party decide on further remedies, including challenging the default judgment procedure.
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KI-generiertThe court used this article as the basis for the lower court president's authority to correct the manifest error in the initial sentence disposition.
This provision defined the admissible appeal (ricorso) against the procedural decision regarding the finality of the judgment.
This article, concerning the timeframe for demanding a reasoned judgment after notification of the disposition, was used to establish the new 10-day period granted to the parties.
This provision governs the allocation of costs, although the final text of the dispositive ordering costs is not explicitly provided in the excerpt, the reference to cost allocation in the final summary (which isn't explicitly numbered here) implies its usage if costs were indeed addressed in the final ruling orders.
Volltext
PKG 2009 6
d) Zivilrechtliche Beschwerden
6 – Notificazione della sentenza nel dispositivo (art.121 cpv.
2 segg. CPC). Procedura e conseguenze giuridiche nel caso di notificazione incompleta della pronuncia della sentenza. Notificazione nel dispositivo e motivazione della sentenza se ha luogo la procedura contumaciale (art. 125 segg. CPC).
– In caso di questioni procedurali contro sentenze processuali quale rimedio legale è dato il ricorso ai sensi dell’art. 232 CPC e non l’appello ai sensi dell’art. 218 CPC quale impugnativa contro sentenze di merito (cons. 1).
– L’incompleta notificazione della pronuncia della sentenza per errore – accoglimento dell’azione di credito senza addurre l’obbligazione di pagamento del convenuto – è da rettificare dal presidente del tribunale di propria iniziativa con compilazione ufficiale (art. 240 cpv. 3 CPC)
(cons. 2).
– Dipende dalle circostanze se colla nuova notificazione del corretto dispositivo è da fissare un nuovo termine per chiedere la motivazione della sentenza. In casu alla questione è stato risposto affermativamente (cons. 3).
– Ogni parte può chiedere la sentenza con motivazione integrale, anche la parte vincente o la parte, contro di cui è stata svolta la procedura contumaciale (art. 125 segg.
CPC). La parte che non è comparsa non può esigere la purgazione della procedura già in base alla notificazione del dispositivo della sentenza, ma deve chiedere innanzitutto la motivazione della sentenza (cons. 4).
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– Mitteilung des Urteils im Dispositiv (Art. 121 Abs. 2 ff. ZPO).
Verfahren und Rechtsfolgen bei unvollständiger Mitteilung des Urteilsspruchs. Dispositivmitteilung und Urteilsbegründung im Kontumazverfahren (Art.125 ff. ZPO).
– Bei Verfahrensfragen ist die Beschwerde gemäss Art.
232 ZPO als Rechtsmittel gegen Prozessurteile und nicht die Berufung gemäss Art. 218 ZPO als Rechtsmittel gegen Sachurteile gegeben (Erw. 1).
– Die aus einem Versehen erfolgte unvollständige Mitteilung des Urteilsspruchs – Gutheissung der Forderungsklage ohne Aufführung der Zahlungsverpflichtung des Beklagten – ist durch den Gerichtspräsidenten von sich aus mit amtlicher Fertigung zu berichtigen (Art. 240 Abs. 3 ZPO) (Erw. 2).
– Ob in der neuen Mitteilung des berichtigten Dispositivs eine neue Frist anzusetzen ist, um eine Urteilsbegründung zu verlangen, hängt von den Umständen ab. Ansetzung einer neuen Frist in casu bejaht (Erw. 3).
– Ein vollständig begründetes Urteil kann jede Partei verlangen, auch die obsiegende Partei oder die Partei, gegen die das Kontumazverfahren (Art. 125 ff. ZPO)
durchgeführt worden ist. Die kontumazierte Partei kann die Wiederaufnahme des Verfahrens nicht schon aufgrund der Mitteilung des Urteilsdispositivs verlangen, sondern muss vorab die Begründung des Urteils verlangen (Erw. 4).
Dalla fattispecie:
Statuendo su un’azione della Y. e della Z. contro X., con sentenza del
10 luglio 2008 il Tribunale del Distretto Bernina ha giudicato: «1. L’azione è accolta.
Di conseguenza il convenuto è condannato a pagare:
aa) alla Y. l’importo di fr. 1 024 055.05 oltre gli interessi del 5% a decorrere dal 26 maggio 2003
bb) alla Z. l’importo di fr. 1 402 370.25 oltre gli interessi del 5% a decorrere dal 26 maggio 2003.»
Il giudizio è stato comunicato con dispositivo senza motivazione il 18 agosto 2008. In esso è stato indicato unicamente che l’azione era accolta, senza l’obbligo di pagare i relativi importi.
Con scritto del 28 agosto 2008 le attrici hanno comunicato al Presidente del Tribunale distrettuale che il dispositivo della sentenza alla cifra 1 non riprendeva gli importi al cui pagamento era stato condannato il conve-
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nuto e che il giudizio non è esecutivo. Esse l’hanno invitato a voler provvedere al completamento della sentenza.
L’11 settembre 2008 il Presidente del Tribunale distrettuale ha notificato alle parti il dispositivo, completato alla cifra 1 con gli importi rivendicati colla azione ed accolti giudizialmente, constatando che la sentenza del 10 luglio 2008 era passata in giudicato, poiché nessuna delle parti aveva richiesto, entro il termine legale, la redazione con testo integrale della stessa.
Contro la constatazione di passaggio in giudicato, il 16 settembre 2008, il convenuto è insorto dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale ed al Tribunale cantonale con ricorso ed appello. La Commissione del Tribunale cantonale a deciso il ricorso nel senso che la constatazione del Presidente del Tribunale distrettuale nel suo decreto dell’11 settembre 2008, secondo cui la sentenza del Tribunale distrettuale del 10 luglio 2008 è cresciuta in giudicato, è annullata ed alle parti è fissato un termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione del ricorso per chiedere la redazione con testo integrale della sentenza.
Dai considerandi:
1.1 Il ricorrente ha proposto ricorso e appello. A suo dire, dato poi che la constatazione del primo giudice concerne l'esecutorietà della sentenza, la memoria deve pure essere reputata ricorso ai sensi dell’art. 263 CPC.
1.2 In concreto la vertenza non volge attorno all’esame di merito della sentenza del 10 luglio 2008, comunicata con dispositivo incompleto il 18 agosto 2008, con dispositivo completo l’11 settembre 2008, ma attorno alla questione di sapere se il procedimento processuale del Presidente del Tribunale distrettuale, che ha completato il dispositivo fondandosi sull’art. 240 cpv. 3 CPC (interpretazione) senza fissare un nuovo termine per richiedere la motivazione, era corretto. Per se il ricorrente non censura la sentenza di merito concludente la causa dei giudici di distretto, ma il decreto concludente la causa del loro presidente dell’11 settembre 2008 (atto 17), con cui è stato notificato il dispositivo completato e contemporaneamente constatato che la sentenza è passata in giudicato (senza fissare un termine per chiedere la motivazione), ciò che è di natura processuale. In tal senso v’è quindi una decisione processuale concludente la causa, contro cui è dato il ricorso ai sensi degli artt. 232 segg. CPC (cfr. PTC 2004 no. 6). Ciò non sta in contrasto colla PTC 1992 no 4, secondo cui contro decisioni d’interpretazione, che subentrano al posto della o accanto all’originaria decisione, nel caso di vertenze appellabili è dato l’appello, poiché il semplice dispositivo, emanato senza motivazione o con breve motivazione, non può essere impugnato con appello, ma innanzitutto può esser richiesta unicamente la motivazione. In considerazione già dall’inizio non può esser preso il ricorso conformemente
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all’art. 263 CPC al Presidente del Tribunale cantonale, poiché nel concreto caso trattasi di una sentenza svizzera condannante al pagamento in denaro, la quale non può essere dichiarata esecutoria (cfr. art. 253 CPC). Ne viene che contro la constatazione di passaggio in giudicato del giudice precedente è dato il ricorso ai sensi degli artt. 232 segg. CPC. Interposto il 16 settembre 2008, censurato il passaggio in giudicato della sentenza del 10 luglio 2008, comunicata l’11 settembre 2008 con dispositivo completato, tempestivo e motivato, il ricorso è ricevibile in ordine (artt. 232 e 233 CPC).
2. Ai sensi dell’art. 240 cpv. 3 CPC il presidente del tribunale rettifica di propria iniziativa con compilazione ufficiale gli errori di scrittura, gli evidenti errori di calcolo e l’errata denominazione delle parti. Manifesti errori (vedi PTC 1997 no 18) sono sempre da ammettere, se dal testo di una decisione giudiziale risulta senz’altro che ciò che voleva pronunciare il tribunale non corrisponde a ciò che effettivamente ha pronunciato. In altre parole deve trattarsi di un errore d’espressione, non di un tale di formazione della volontà del tribunale (Hauser/Schweri, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, Zürich 2002, § 166 N. 1). In casu la vera volontà del tribunale è espressa nel verbale dell’udienza del 10 luglio 2008 (atto 14). In esso è contenuto il dispositivo, col testo completato, conformemente alla comunicazione con dispositivo dell’11 settembre 2008. Va quindi ammesso un manifesto errore da parte del Presidente del Tribunale distrettuale, che ha tralasciato di indicare nella comunicazione con dispositivo del 18 agosto 2008 alla cifra 1 del dispositivo gli importi, al cui pagamento è stato condannato il convenuto. Le nozioni «errori di scrittura, evidenti errori di calcolo, errata denominazione delle parti» descrivono, detto generalmente, manifesti errori del giudice. Manifesti errori sono reputate anche omissioni (Hauser/Schweri, op. cit., § 166 N. 2). L’errore del giudice precedente è quindi contemplato dall’art. 240 cpv. 3 CPC, che poteva correggere di propria iniziativa. Lo scritto dell’avv. Bondolfi del 28 agosto 2008 (atto 16) è perciò da ritenere quale indicazione riguardante il manifesto errore e non quale istanza ai sensi dell’art. 239 CPC. Una formale procedura d’interpretazione con recapito di questo scritto alla controparte per una presa di posizione non doveva essere aperta.
3. Colla constatazione che il Presidente del Tribunale distrettuale poteva completare il dispositivo della sentenza in applicazione dell’art. 240 cpv. 3 CPC, non è ancora risolta la questione di sapere, se egli avrebbe dovuto indicare nella nuova comunicazione un nuovo termine per richiedere la motivazione del giudizio. Ciò dipende dalla circostanza, se la situazione iniziale delle parti colla notificazione della versione completata del dispositivo, appunto con riguardo a questa questione, s’è mutata. Ciò è il caso per i seguenti motivi: Come hanno correttamente notato tanto le attrici quanto il giudice precedente, un’esecuzione del dispositivo della sentenza comunicato
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il 18 agosto 2008 sarebbe esclusa, dato che gli importi riconosciuti non vi sono menzionati ed essi – per natura – anche in base alla motivazione non possono essere accertati. Già dall’inizio non può essere escluso che proprio l’impossibilità d’esecuzione era motivo per il convenuto soccombente di rinunciare ad una motivazione del giudizio, poiché questo – nel punto principale – per lui non avrebbe avuto dei diretti effetti negativi. Comunicandogli la versione completata, la sua situazione giuridica cambiava in maniera decisiva, nel senso che l’esecuzione di questa sentenza – anche se stesa in semplice dispositivo – sarebbe stata possibile. Colla constatazione nel suo scritto dell’11 settembre 2008, che il giudizio era passato in giudicato già nella versione completata, il giudice di primo grado ha privato il convenuto della via legale, vale a dire questi non sarebbe più stato in grado di difendersi, chiedendo la motivazione della sentenza e conseguentemente inoltrando istanza di purgazione o ricorso. Ciò è inammissibile e viola le garanzie procedurali dell’art. 29 Cost. Ne viene che con questa decisione alle parti è da fissare un nuovo termine di 10 giorni (art. 121 cpv. 2 CPC), in cui possono esigere dal Tribunale distrettuale una sentenza motivata.
4.1 Il convenuto non ha versato il deposito legale stabilito dal Presidente del Tribunale distrettuale ed é stata svolta la procedura contumaciale. Nelle loro prese di posizione tanto le resistenti quanto il giudice precedente fanno valere che ai sensi dell'art. 133 CPC la parte contumace può impugnare con ricorso unicamente lo svolgimento della procedura contumaciale. Censure di questo genere non erano state mosse col ricorso. Il primo giudice espone altresì di aver omesso di indicare nella comunicazione del dispositivo della sentenza un termine per la purgazione giusta l’art. 128 CPC, ciò che potrebbe essere completato nell’ambito della procedura di ricorso.
4.2 Ognuno, contro cui un tribunale emana una sentenza, ha diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Ciò secondo un principio generale dello stato di diritto, tradotto dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che da alle parti il
diritto d’essere sentite (Steinmann, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl. Zürich/St. Gallen 2008, Art. 29 N. 27, Peukert, EMRK- Kommentar, 2. Aufl. Kehl 1996, Art. 6 N. 114; DTF 134 I 83 cons. 4, 129 I 217 cons. 3, 116 V 28 cons. 4b). Del resto questo diritto risulta anche dall’art. 121 cpv. 1 cifra 4 CPC, secondo cui un giudizio deve contenere i considerandi relativi ai fatti, alle prove ed alle disposizioni legali determinanti. La possibilità di comunicare una sentenza con dispositivo senza motivazione o con breve motivazione (art. 121 cpv. 2 – 4 CPC), creata nell’ambito della riforma giudiziaria II, serve solo all’economia processuale ed all’accelerazione della procedura. Il diritto costituzionale ad un giudizio completamente motivato ovviamente rimane valido ed ogni parte può farlo valere entro il termine stabilito, per che motivo è irrilevante. Ciò vale per i suddetti motivi in particolare pure per una parte vincente, anche se essa di regola richiedendo la
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motivazione della sentenza causa alla parte soccombente costi giudiziari maggiori. La parte contumace soccombente ha inanzitutto soltanto la possibilità di esigere un giudizio motivato e non può richiedere già in base al dispositivo della sentenza la purgazione della procedura. Di massima deve esserci all’inizio un giudizio motivato, prima che possa essere riflesso su eventuali passi per il suo annullamento o la sua modifica, poiché i considerandi della sentenza di regola hanno un determinante influsso su questa decisione. Il legislatore ha perciò a ragione statuito che i termini d’impugnazione decorrono solo dal momento del recapito del giudizio motivato (art.
121 cpv. 4 ultima frase CPC), ciò che per i menzionati motivi vale anche per l’istanza di purgazione ai sensi dell’art. 130 CPC. Contrariamente all’opinione del giudice precedente nel dispositivo della sentenza non deve essere indicato un termine per la purgazione.
5. Riassumendo, la constatazione del Presidente del Tribunale distrettuale nel suo decreto dell’11 settembre 2008, secondo cui la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 10 luglio 2008 è cresciuta in giudicato, dev’essere annullata ed alle parti è fissato un termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione del ricorso per chiedere la redazione con testo integrale della sentenza. ZB 08 28 Sentenza del 11 novembre 2008