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KSK 2023 104 • KG GR KSK 2023 104 KI-generiert

Appeal Against Bankruptcy Proceedings Based on Provisionally Rejected Execution Objection

Geschäftsnummer KSK 2023 104
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The appellant challenged the commencement of bankruptcy proceedings initiated by the creditor based on a prior final decision that provisionally rejected the appellant's objection to an execution. The court dismissed the appeal because challenges against a bankruptcy notice are limited to formal defects concerning the execution office's actions, not the substantive validity of the underlying claim, which must be disputed through separate judicial procedures like debt contestation. Furthermore, the court found that even the appellant's arguments regarding improper notification were unfounded, as evidence showed the relevant decision was properly served via registered mail to the address provided by the appellant, thus satisfying the requirements for constructive notification.

Legislator-Regeste

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Art. 17 LEF, Art. 13 cpv. 1 LEF, Art. 13 cpv. 1 LAdLEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 ab, Art. 83 cpv. 2 LEF; Appeal Against Bankruptcy Proceedings Based on Provisionally Rejected Execution Objection: The court dismissed the appeal because challenges against a bankruptcy notice are limited to formal defects concerning the execution office's actions, not the substantive validity of the underlying claim, which must be disputed through separate judicial procedures like debt contestation. Furthermore, the court found that even the appellant's arguments regarding improper notification were unfounded, as evidence showed the relevant decision was properly served via registered mail to the address provided by the appellant, thus satisfying the requirements for constructive notification.

Schlagwörter

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Konkursverfahren Rechtsvorschlag Widerspruchsverfahren Eröffnung des Entscheids Mängelrüge Vollstreckung comminatoria di fallimento | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 17 LEF
Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni il Tribunale cantonale (art.
Art. 13 cpv. 1 LEF
17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LEF in combinato disposto con l’art.
Art. 13 cpv. 1 LAdLEF
1 LEF in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]) – è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento.
Art. 160 LEF
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6; 96 III 33 consid.
Art. 88 cpv. 1 ab
39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 ab initio LEF).
Art. 83 cpv. 2 LEF
LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
Art. 17 cpv. 1 LEF
Non spetta tuttavia né a quest’ultimo né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art.
Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC
Nonostante il mancato ritiro, essa dev’essere considerata, in virtù della finzione di notificazione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, validamente notificata.

Zitierte Rechtsprechung

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7B.58/2006
Debt Enforcement Dispute Regarding Offset Claim and Failure to File Legal Objection
7B.136/2005
Debt Enforcement Dispute on Supervisory Complaint Jurisdiction
DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6; 96 III 33 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 88 cpv. 1 e 159 LEF

The court found that the enforcement office acted correctly based on the final decision rejecting the opposition (Art. 88 para. 1 LEF) and subsequent provisions (Art. 159 LEF).

art. 18 cpv. 3 LOG (CSC 173.000)

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue the decision as a single judge.

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited to specify the basis under which an appeal in civil matters can be lodged against this decision.

artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF

Cited to specify the general prerequisites and procedure for an appeal to the Federal Tribunal.

artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35)

Cited as the basis for the decision not to levy court fees or grant indemnities.

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Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni

Decisione del 14 giugno 2024

N. d’incarto KSK 23 104

Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento

Composizione Moses, presidente Togni, attuario

Parti A._____ ricorrente patrocinata dall’avv. Cesare Lepori Studio legale e notarile, Via Parco 2, CP 1803, 6501 Bellinzona contro

B._____ resistente patrocinata dall’avv. Davide Nollo Studio legale Andrea Toschini, Piaza 10, CP 174, 6535 Roveredo GR

Oggetto comminatoria di fallimento

Atto impugnato comminatoria di fallimento dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 20.09.2023, comunicata lo stesso giorno

Comunicazione 14 giugno 2024 Ritenuto in fatto:

A. Con precetto esecutivo n. C._____ del 16 febbraio 2023 B._____ ha escusso A._____ per l’incasso della somma di CHF 22'000.00 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2021 e spese esecutive, indicando quale causa del credito “affitti dal 01.03.2021 al 31.12.2022”.

B. Interposta tempestiva opposizione il 27 febbraio 2023, con istanza del

24 aprile 2023 B._____ ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Tribunale regionale Moesa, il quale con decisione del 3 agosto 2023 (inc. no. 335.23.73) ha accolto la domanda.

C. Fondandosi su tale sentenza, passata in giudicato il 30 agosto 2023, il

19 settembre 2023 B._____ ha chiesto la continuazione dell’esecuzione di modo che il 20 settembre 2023 l’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (di seguito: UEF) ha emesso a carico dell’escussa la comminatoria di fallimento, notificatale il 13 novembre 2023.

D. Con ricorso del 23 novembre 2023, A._____ (di seguito: ricorrente) ha chiesto, in ordine, il conferimento dell’effetto sospensivo e, nel merito, l’annullamento della comminatoria di fallimento.

E. Con decreto del 24 novembre 2023, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha assegnato all’UEF e a B._____ (di seguito: resistente) un termine per trasmettere eventuali osservazioni al ricorso, concedendo a quest’ultimo l’effetto sospensivo provvisorio. Ne è seguito un doppio scambio di scritti tra le parti. Nelle rispettive osservazioni, sia l’UEF che la resistente chiedono la reiezione del ricorso.

F. Con decreto del 23 maggio 2024, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha inoltre richiamato l’intero inc. no. 335.23.73, relativo alla procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, dal Tribunale regionale Moesa.

Considerando in diritto:

1.

1.1. Nella propria impugnativa, la ricorrente sostiene, innanzitutto, che il credito posto in esecuzione e indicato nella comminatoria di fallimento sia fondato su un “falso e simulato contratto di locazione” il quale sarebbe stato da lei sottoscritto quando ancora il suo amministratore unico era il medesimo della resistente

2/5 (act. A.1, pag. 2). Essa ritiene, inoltre, che in ragione dell’indicazione di recapito errata inserita dalla resistente nella propria domanda di esecuzione del 14 febbraio 2023 come pure nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 aprile 2023, la quale avrebbe impedito la medesima di ritirare gli atti esecutivi a lei destinati ed impugnare tempestivamente la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione del 3 agosto 2023 (inc. no 335.23.73) rispettivamente inoltrare azione di disconoscimento del debito (act. A.1, pag. 2 e 3), non avrebbe potuto avviare nel frattempo un’azione di disconoscimento del debito. Per questi motivi, la comminatoria di fallimento dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del

20 settembre 2023 dovrebbe essere annullata.

1.2. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LEF in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]) – è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (sentenze del Tribunale federale 7B.58/2006 del 1° maggio 2006 consid. 2; 7B.136/2005 del 29 settembre 2005 consid. 2; Alexander R. Markus, in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6; 96 III 33 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (artt. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 ab initio LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

1.3. Nel caso di specie, la censura relativa all’esistenza del credito posto in esecuzione sollevata dalla reclamante riguarda una questione di merito, e meglio i rapporti tra ricorrente e resistente e non l’operato dell’UEF. Non spetta tuttavia né a quest’ultimo né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF) o di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

3/5 Per quanto concerne invece la pretesa notifica viziata di – non meglio precisati – atti esecutivi, in ragione dell’indicazione di recapito errata inserita dalla resistente nella domanda di esecuzione del 14 febbraio 2023 (act. E1, A) come pure nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 aprile 2023 (atti del Tribunale regionale Moesa proc. no. 335.23.73; di seguito: atti TR), essa dev’essere considerata intempestiva. Da un lato, la ricorrente è verosimilmente già venuta a conoscenza del precetto esecutivo n. C._____ (act. E.1, E) al momento della sua notifica avvenuta il 27 febbraio 2023 e, dall’altro, era al corrente dell’esistenza della procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (inc. no. 335.23.73) avendo inoltrato le proprie osservazioni del 6 giugno 2023 all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 aprile 2023 (atti TR). Ad ogni modo, dal tracciamento dell’invio relativo alla decisione del Tribunale regionale Moesa del 3 agosto 2023 si evince che quest’ultima le è stata notificata, tramite lettera raccomandata, il

4 agosto 2023, che non sia stata ritirata entro il termine di giacenza e che sia dunque ritornata al mittente (atti TR). Nonostante il mancato ritiro, essa dev’essere considerata, in virtù della finzione di notificazione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, validamente notificata. Dagli atti risulta infatti l’invio all’indirizzo indicato dalla ricorrente nelle proprie osservazioni del 6 giugno 2023 (D._____) e non, come da lei sostenuto nel ricorso del 23 novembre 2023 (act. A.1, pag. 2), presso la casella postale n. E._____.

1.4. La ricorrente non fa dunque valere motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento. Emanando quest’ultima sulla base della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione – cresciuta in giudicato il 30 agosto 2023 – del

3 agosto 2023 (inc. no. 335.23.73) annessa alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione (act. E.1, G), l’UEF ha agito correttamente (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso, evidentemente infondato.

2. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).

3. La presente decisione è emanata dal Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale quale giudice unico in applicazione dell’art. 18 cpv. 3 LOG (CSC 173.000).

4/5 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg.

LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

4. Comunicazione a:

5/5