Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
KSK 2010 7 • KG GR KSK 2010 7 KI-generiert

Debtor Alimony Enforcement Challenge Rejected Over Language and Set-Off Claims

Geschäftsnummer KSK 2010 7
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The appellate court rejected an appeal against a lower court's decision that definitively rejected the debtor's opposition to an enforcement order for CHF 1,800 in alimony payments. The debtor argued the application for definitive rejection was invalid because it was filed in German when the official language of the district was Italian, and further claimed a partial set-off with a credit; however, the court reasoned that the debtor, represented by counsel who was proficient in German and had participated in proceedings without requesting translation, implicitly waived the right to object to the language used, and that under enforcement law, set-off against an enforceable claim requires documentary proof, which the debtor failed to provide, thus affirming the lower court's judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 234 cpv. 3 CPC, Art. 49 LOG, Art. 9 LCLing, Art. 7 cpv. 5 LCLing, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 236 cpv. 2 CPC; Debtor Alimony Enforcement Challenge Rejected Over Language and Set-Off Claims: The debtor argued the application for definitive rejection was invalid because it was filed in German when the official language of the district was Italian, and further claimed a partial set-off with a credit; however, the court reasoned that the debtor, represented by counsel who was proficient in German and had participated in proceedings without requesting translation, implicitly waived the right to object to the language used, and that under enforcement law, set-off against an enforceable claim requires documentary proof, which the debtor failed to provide, thus affirming the lower court's judgment.

Schlagwörter

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aufschiebende Wirkung Vollstreckungsentscheid Verfahrenssprache Wirkungen des Urteils Verrechnung Betreibungsforderung rigetto definitivo dell'opposizione | Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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4P.26/2001
Auxiliary Worker v. Employer: Employment Contract Duration and Right to Interpreter
DTF 115 III 100
1 LEF o con un'incondizionato riconoscimento di debito della controparte (DTF 115 III 100).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 236 cpv. 2 CPC

Used by the President to reject the appeal without further procedure.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

Used to determine that the costs of the appeal procedure are to be borne by the losing party (the appellant).

art. 236 cpv. 3 in unione coll’art. 234 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning to establish that the appeal has suspensive effect, although not explicitly in the operative part, the consequence of the appeal decision is based on the substance confirmed below.

art. 81 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the set-off claim because it was not sufficiently documented.

artt. 72, 74 cpv. 2 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF)

Cited to define the conditions under which an appeal to the Federal Tribunal against this decision is admissible.

artt. 113 segg. LTF

Cited to define the conditions under which a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal is admissible.

artt. 42 seg. LTF

Cited as the procedural requirement for submitting the appeal to the Federal Tribunal.

artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF

Cited as governing the admissibility, law, and procedure for any subsequent appeal to the Federal Tribunal.

Art. 200 cpv. 1 OTLEF

This provision (costs of the appeal) is contained in the operative part (order 2) via Art. 48 and 61 cpv. 1 OTLEF, as the specific cost assessment is ordered there.

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Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________

Rif.: Coira, 09 febbraio 2010 Comunicata per iscritto il: KSK 10 7

Ordinanza Camera d’esecuzione e dei fallimenti

Presidenza vicepresidente Schlenker Attuario Crameri

Visto il ricorso in materia d'esecuzione e fallimenti di X., debitore, opponente e ricorrente, rappresentato dall’avv. Yves Flückiger, Corso Elvezia 25, 6900 Lugano, contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 15 gennaio 2010, comunicata il 15 gennaio 2010, in re Y., creditrice, istante e resistente, rappresentata dalla Centrale grigionese delle donne, Gürtelstrasse 24, 7001 Coira, contro il debitore, opponente e ricorrente, concernente rigetto definitivo dell'opposizione il presidente, presa conoscenza del ricorso del 27 gennaio 2010 nonché degli atti di procedura presentati e considerato,

- che su domanda di Y., l’Ufficio d’esecuzione di Roveredo, il 6 novembre 2009, ha spiccato nei confronti di X. il precetto esecutivo no. 4561/09 per l’importo di fr. 1’800.-- (contributi alimentari) oltre interesse e spese,

- che interposta opposizione, in data 23 novembre 2009, la creditrice ha presentato al Tribunale distrettuale Moesa istanza di rigetto definitivo della stessa,

- che con decisione del 15 gennaio 2010 il Presidente del suddetto Tribunale distrettuale ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva per l’importo di fr. 1'800.-- oltre interesse al 5% dal 5 novembre 2009,

- che contro questa pronuncia, il 27 gennaio 2010, l’opponente ha proposto ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese, tasse e ripetibili, che all’impugnativa sia concesso l’effetto sospensivo e che la querelata decisione sia annullata,

- che il ricorrente eccepisce l’invalidità dell’istanza di rigetto dell’opposizione, poiché presentata in lingua tedesca, ed inoltre contesta il debito, opponendo in compensazione parziale verso la figlia un suo credito dell’importo di fr.

1'365.--,

- che il ricorso in materia di rigetto dell’opposizione ha per legge effetto sospensivo (art. 236 cpv. 3 in unione coll’art. 234 cpv. 3 CPC),

- che ai sensi dell’art. 49 LOG la determinazione delle lingue ufficiali dei tribunali si conforma alla legge cantonale sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing, CSC 492.100),

- che giusta l’art. 9 LCLing i distretti composti da circoli monolingui con medesima lingua ufficiale sono considerati distretti monolingui, che la lingua ufficiale di un distretto monolingue corrisponde a quella dei circoli, che nelle memorie ed istanze deve essere usata la lingua ufficiale del distretto e che il dibattimento principale si tiene nella lingua ufficiale del distretto,

- che una deroga alle disposizioni della LCLing è ammessa con il consenso delle parti (art. 7 cpv. 5 LCLing),

- che la lingua ufficiale del Distretto Moesa (e quindi del Tribunale distrettuale Moesa) è manifestamente l’italiano e ciononostante, nel concreto caso, pagina 2 — 5 l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata presentata in lingua tedesca,

- che l’opponente, rappresentato da un avvocato, nonostante l’intimazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, la citazione a comparire all’udienza del

15 dicembre 2009, e l’invito a presentare entro tale data le proprie osservazioni scritte (atto 1.3), non ha fatto valere di non avere la padronanza del tedesco e richiesto la traduzione in italiano dell’istanza di rigetto dell’opposizio-ne (cfr. sentenza del Tribunale federale 4P.26/2001 dell’8 giugno 2001 cons. 1aa; sentenze della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni SKG 07 17 del 1° maggio 2007 cons. 10c, SKG 07 25 del 4 giugno 2007),

- che, dato che il contraddittorio è stato rinviato al 13 gennaio 2010 (atto 1.5), una richiesta di traduzione non è stata fatta nemmeno entro tale data,

- che, stando all’elenco dei membri 2010 della Federazione Svizzera degli Avvocati, il rappresentante dell’opponente padroneggia il tedesco, ciò che risulta anche dalle dettagliate osservazioni scritte da lui presentate il 13 gennaio 2010 (atto 1.8),

- che quindi l’opponente, anche se non sa il tedesco, per il tramite del suo rappresentante è stato reso edotto del contenuto dell’istanza di rigetto dell’opposizione, s’è costituito in giudizio ed ha potuto difendersi,

- che dirimpetto a queste circostanze l’istanza precedente poteva a ragione ammettere una rinuncia - da parte dell’opponente - all’uso della lingua ufficiale del distretto nell’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la pretesa invalidità della stessa è infondata,

- che il ricorrente contesta il debito ed oppone in compensazione parziale un suo credito di fr. 1'385.--, ma conformemente all’art. 81 cpv. 1 LEF, se il debito si fonda su una sentenza esecutiva di un'autorità del cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata, ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto. Se l'estinzione o la parziale estinzione è fondata sulla compensazione con una contropretesa del debitore, questa dev'essere documentata con una sentenza giudiziaria giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF o con un'incondizionato riconoscimento di debito della controparte (DTF 115 III 100). Ciò è conforme alla volontà del legislatore secondo cui le possibilità di difesa del debitore in procedure di rigetto definitivo d'opposizioni devono essere estremamente limitate onde impedire

pagina 3 — 5 una protrazione dell'esecuzione,

- che il titolo di rigetto definitivo dell'opposizione può di conseguenza essere invalidato rispettivamente parzialmente invalidato solo con controprove documentali,

- che nel concreto caso dal ricorrente tali documenti non sono stati addotti, sicché la pretesa compensativa è pure destituita di fondamento,

- che di conseguenza la richiesta del ricorrente d’annullare l’impugnata decisione si rivela manifestamente infondata sotto ambedue gli aspetti,

- che pertanto il ricorso può essere respinto dal Presidente di questa Camera senza ulteriore procedura (art. 236 cpv. 2 CPC, art. 12 cpv. 3 LOG),

- che i costi della procedura di ricorso seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF),

- che alla resistente non si assegna un’indennità a titolo di ripetibili, poiché non le è stata chiesta una presa di posizione,

pagina 4 — 5 ordina

1. Il ricorso è respinto.

2. I costi della procedura di ricorso di fr. 200.-- vanno a carico del ricorrente.

3. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 2 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. Nei due casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

4. Comunicazione a:

pagina 5 — 5