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A 2020 65 • VG GR A 2020 65 KI-generiert

Taxpayer Appeal Against Capital Gains Tax Assessment Dismissed Due to Untimely Filing

Geschäftsnummer A 2020 65
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage geteilt

Legislator-Zusammenfassung

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A taxpayer appealed an administrative decision confirming a real estate capital gains tax assessment of CHF 59'010.40 following the sale of a single-family home, after the tax authority rejected the taxpayer's claims for deductions concerning furniture, ancillary alienation costs, prior losses, and investments. The court dismissed the appeal because the taxpayer's initial complaint against the tax assessment was filed one day late (September 29th when the deadline was August 28th), rendering the original assessment final and unappealable on its merits, although the court divided the procedural costs due to the tax authority's initial oversight in failing to reject the untimely complaint.

Legislator-Regeste

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Art. 139 cpv. 2 LIG, Art. 139 cpv. 1 LIG, Art. 140 cpv. 2 LIG, Art. 138 cpv. 2 LIG, Art. 11 LGA, Art. 137 cpv. 1 LIG; Taxpayer Appeal Against Capital Gains Tax Assessment Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the appeal because the taxpayer's initial complaint against the tax assessment was filed one day late (September 29th when the deadline was August 28th), rendering the original assessment final and unappealable on its merits, although the court divided the procedural costs due to the tax authority's initial oversight in failing to reject the untimely complaint.

Schlagwörter

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Grundstückgewinnsteuer Steuerveranlagungen Steuerbehörde verspätete Einreichung Beurteilungsspielraum Minderwert des verbleibenden Teils imposta sugli utili da sostanza immobiliare | Grundstückgewinnsteuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 139 cpv. 1 LIG

Cited in the reasoning to confirm the procedural requirements for jurisdiction, although the ultimate ground for rejection was untimeliness.

Art. 50 LGA

Cited in the reasoning to confirm the procedural requirement of the appellant's standing.

Art. 139 cpv. 2 LIG

Cited in the reasoning to confirm the procedural requirement regarding the form of the appeal.

Art. 137 cpv. 1 LIG

Cited in the reasoning to establish the deadline for the administrative appeal (reclamo), which was missed, leading to the decision becoming final.

Art. 124 cpv. 3 LIG

Cited in conjunction with Art. 7 al. 1 LGA to determine when the deadline for the administrative appeal started running.

Art. 7 cpv. 1 LGA

Cited in conjunction with Art. 124 cpv. 3 LIG to determine when the deadline for the administrative appeal started running.

Art. 39 LGA

Cited in the reasoning to exclude the application of the judicial recess rule.

Art. 140 cpv. 2 LIG

Cited in the reasoning to confirm the Tribunal's competence in the appeal procedure.

Art. 138 cpv. 2 LIG

Cited in the reasoning to establish the Tribunal's power to conduct all necessary investigations.

Art. 11 LGA

Cited in the reasoning as supporting the Tribunal's duty to investigate ex officio (massima inquisitoria).

Art. 78 cpv. 2 LGA

Applied in the ruling to determine that the defendant (Amministrazione imposte) is not entitled to reimbursement of costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This reference is NOT present in the dispositive. (Self-correction: Art. 66 LTF is not cited in the actual dispositive orders, only in the cost ruling based on LGA).

Art. 64 LTF

This reference is NOT present in the dispositive. (Self-correction: No provision concerning legal aid (legal aid not explicitly requested or ruled upon using a specific article in the dispositive) is present).

Art. 139 cpv. 1 LIG

The provision that defines the jurisdiction for the appeal, although the appeal was ultimately rejected on substantive grounds (res judicata via late reclamo).

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Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

A 20 65

4a Camera

Presidenza Racioppi Giudici Meisser e Audétat Attuario Paganini

SENTENZA del 30 marzo 2021

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____, ricorrente

contro

Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta

concernente imposta sugli utili da sostanza immobiliare

I. Ritenuto in fatto:

1. Con decisione del 22 luglio 2020 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha tassato A._____ per l'importo di CHF 59'010.40 quale utile da sostanza immobiliare in seguito alla vendita della sua casa monofamiliare a B._____, aggiudicata a trattative private giusta la LEF alla C._____ SA, davanti all'Ufficio esecuzione di D._____ per l'importo di CHF 520'000.00.

2. Contro questa decisione di tassazione A._____ ha presentato reclamo all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni con scritto del 29 agosto 2020.

3. Con decisione su reclamo del 5 novembre 2020 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha respinto il reclamo considerando che: non sarebbe possibile effettuare la riduzione richiesta per la mobilia, in quanto la casa sarebbe stata venduta senza mobilia; i costi accessori dell'alienazione non sarebbero stati provati; nemmeno le perdite subite nel 2017 e 2018 sarebbero state comprovate così come gli investimenti tra il 2006 e il 2019, che comunque sarebbero interventi di manutenzione non riconoscibili. Le deduzioni rivendicate da A._____ non sono perciò state prese in considerazione per il calcolo dell'imposta sull'utile da sostanza immobiliare.

4. Avverso questa decisione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in data 5 dicembre 2020 chiedendone l'annullamento. Egli ha inoltre offerto l'importo di CHF 9'840.45 per "chiudere questa posizione con il Cantone Grigioni".

5. Nella presa di posizione del 23 dicembre 2020 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso riconfermandosi nelle conclusioni della decisione su reclamo impugnata; protestate spese e ripetibili.

6. Nella replica del 18 gennaio 2021 il ricorrente ha postulato l'accoglimento del ricorso e che non vi siano spese ripetibili a suo carico.

7. Con scritto del 22 gennaio 2021 la convenuta ha rinunciato all'inoltro di una duplica.

II. Considerando in diritto:

1. Oggetto litigioso è l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare di CHF 59'010.40 (imposta cantonale e comunale) secondo la decisione di tassazione del 22 luglio 2020 confermata con decisione su reclamo del 5 novembre 2020. I requisiti processuali di competenza del Tribunale amministrativo (art. 139 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni [LIG; CSC 720.000]), di legittimazione della ricorrente (art. 50 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100]) nonché di forma (art. 139 cpv. 2 LIG) e tempestività (art. 139 cpv. 1 LIG) del ricorso sono adempiti, per cui fondamentalmente è dato entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 140 cpv. 2 LIG nella procedura di ricorso il Tribunale amministrativo ha le medesime competenze dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione. Così come l'autorità di tassazione nella procedura di reclamo (art. 138 cpv. 2 LIG), anche il Tribunale procede d'ufficio a tutti gli accertamenti del caso (massima inquisitoria, cfr. anche art. 11 LGA). Sotto il profilo formale, il Tribunale constata che il reclamo del ricorrente non è pervenuto tempestivamente alla convenuta. Secondo l'art. 137 cpv. 1 LIG contro le decisioni definitive di tassazione il contribuente può presentare reclamo scritto all'autorità di tassazione entro

30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione. Stando al tracciamento d'invio, la decisione di tassazione del 22 luglio 2020 è stata consegnata risp. notificata al ricorrente il 29 luglio 2020. Di conseguenza, il termine per l'inoltro del reclamo è iniziato a decorrere il 30 luglio 2020 (cfr. art. 124 cpv. 3 LIG in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 LGA) ed è spirato il 28 agosto 2020 (un venerdì). Si noti che la disposizione sulla sospensione dei termini di cui all'art. 39 LGA (ferie giudiziarie) non trovano applicazione nella procedura di reclamo amministrativa. Il reclamo del ricorrente è stato trasmesso alla Posta il 29 agosto 2020. Il reclamo era dunque irricevibile perché tardivo. Questo fatto è sfuggito alla convenuta, che è entrata nel merito del reclamo. Il Tribunale rileva dunque che, in seguito alla presentazione tardiva del reclamo, la decisione di tassazione del 22 luglio 2020 è passata in giudicato. Il presente ricorso va pertanto respinto già solo per questo motivo.

3. Considerato che la convenuta è incorsa in una svista rendendo vane le argomentazioni ricorsuali (materiali) del ricorrente, appare opportuno accollare alla convenuta la metà dei costi di questa procedura pari a complessivamente CHF 1'500.00. In base alla regola all'art. 78 cpv. 2 LGA alla convenuta non spettano ripetibili.

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Il ricorso è respinto. La decisione su reclamo dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni del 5 novembre 2020 è annullata. È constatato che la decisione di tassazione dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni del 22 luglio 2020 è passata in giudicato.

2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di CHF 1'500.00

- e le spese di cancelleria di CHF 122.00 totale CHF 1'622.00

Tali spese sono poste per metà ciascuno a carico di A._____ e dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]