Tax Fine Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company appealed a tax fine imposed by the tax administration for failure to submit requested documentation on time, but the administrative court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of 1,000 Swiss Francs by the specified deadline, despite being explicitly warned that non-payment would result in the appeal not being considered on its merits according to the relevant administrative justice law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 cpv. 3 LGA, art. 18 cpv. 3 LOG, Non vengono prelevate spese di giustizia; Tax Fine Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee: Conformemente all'art. 74 cpv. 1 e 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), l'autorità può pretendere dalla parte ricorrente un anticipo delle spese. Se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del suo petito.
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KI-generiertCited in the reasoning to justify the non-admission of the appeal due to failure to pay the advance fee.
Cited as the basis for the single judge to decide the case because the appeal was manifestly inadmissible.
This is the explicit order regarding costs, which implies the application of procedural rules on costs (though no specific article number is cited for the cost decision itself, the order itself is extracted).
Volltext
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
A 15 50
4a Camera
Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller
SENTENZA
del 16 febbraio 2016
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____ SA, c/o B._____ SA,
ricorrente contro
Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta
concernente multa fiscale
1. Già a due riprese, la A._____ SA veniva multata per non aver dato seguito ai proprio obblighi fiscali. Contro la multa disciplinare di fr. 1'000.-- inflittale dall'amministrazione imposte del Catone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente amministrazione imposte) per non aver debitamente introdotta entro i termini la documentazione richiestale, la ditta interponeva tempestivo reclamo che veniva respinto con decisione
10 settembre 2015.
2. Nell'ambito dell'interposto ricorso al Tribunale amministrativo del 12 ottobre 2015 (data del timbro postale) e nell'ambito del quale la ditta contestava la proporzionalità della misura e il trascorrere infruttuoso dei termini assegnatile, alla A._____ SA veniva da parte di questo Giudicecon raccomandata 11 gennaio 2016 - richiesto il versamento di un anticipo di fr. 1'000.-- entro il 12 febbraio 2016, pena la non entrata nel merito del ricorso.
3. Fino a tuttora l'anticipo non è stato versato.
Considerando in diritto:
1. Conformemente all'art. 74 cpv. 1 e 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), l'autorità può pretendere dalla parte ricorrente un anticipo delle spese. Se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del suo petito.
2. Alla ditta ricorrente veniva richiesto il versamento di un anticipo delle spese in data 11 gennaio 2016 e le veniva concesso un mese di tempo per dar seguito alla richiesta. Nello scritto dell'11 gennaio 2016, la ricorrente veniva parimenti avvertita che in caso mancato versamento
dell'importo richiesto entro il 12 febbraio 2016 non sarebbe stato possibile entrare nel merito del suo petito, giusta quanto previsto all'art. 74 cpv. 3 LGA.
3. Malgrado la comminatoria, fino ad oggi sul conto del Tribunale amministrativo non è pervenuto il versamento dell'anticipo spese richiesto. Poiché a questo Giudice non è neppure stata notificata un'attestazione di addebito di un conto postale o bancario non è in queste condizioni possibile entrare nel merito del petito e il ricorso deve essere qualificato come inammissibile (sentenza del Tribunale federale 5A_708/2015 del 22 ottobre 2015).
4. Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide, in virtù dell’art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CS 173.000), in qualità di giudice unico. Per questi motivi
il Giudice unico decide:
1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
2. Non vengono prelevate spese di giustizia.
3. [Vie di diritto]
4. [Comunicazioni]